ART. 18 
 
 (Comunicazioni contenenti dati sensibili - art. 16 del regolamento) 
 
  1. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
estratto: in questo caso al destinatario  viene  recapitato  l'avviso
disponibilita'  della  comunicazione  di  cancelleria,  se  condo  il
formato  riportato  nell'Allegato  8;  il  destinatario  effettua  il
prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL)  contenuto
nel suddetto messaggio di PEC di avviso. 
  2. Il prelievo  di  cui  al  comma  precedente  avviene  attraverso
l'apposito servizio proxy del  portale  dei  servizi  telematici,  su
canale   sicuro   (protocollo   SSL);    tale    servizio    effettua
l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo  6;
il prelievo e' consentito unicamente se l'utente  e'  registrato  nel
ReGIndE. 
  3. Il prelievo di cui al comma precedente  avviene  da  un'apposita
area di download del  gestore  dei  servizi  telematici,  dove  viene
gestita  e  mantenuta  un'apposita  tabella   recante   le   seguenti
informazioni: 
    a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o
la consultazione; 
    b) il riferimento al documento  prelevato  o  consultato  (codice
univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4); 
    c) la data e l'ora di invio dell'avviso; 
    d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione. 
  4. Le informazioni di cui al comma  precedente  vengono  conservate
per cinque anni.