Art. 11 
 
                    Emersione di base imponibile  
 
  1. Chiunque, a seguito delle  richieste  effettuate  nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51  e  52
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1972,  n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. (( La disposizione di cui  al  primo  periodo,
relativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74. )) 
  2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. ((
I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. )) 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  ((
sentiti )) le associazioni di categoria degli operatori  finanziari((
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite  le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente  necessarie  ai   fini   dei   controlli   fiscali.   Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di
decadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi. )) 
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono  utilizzate
dall'Agenzia  delle  entrate  ((  per  l'elaborazione  con  procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di
contribuenti a maggior rischio di evasione. )) 
  (( 4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere
una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi
all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. )) 
  5. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
  6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
  7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese; » 
    b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati. 
  8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo comma le parole «e dei  consigli  tributari»  e  le
parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse,  nel
terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e'
sostituita dalla seguente: «segnala»,  e  le  parole  «Ufficio  delle
imposte dirette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
entrate»; 
    b) al quarto comma, le parole: «,  ed  il  consiglio  tributario»
sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente:
«comunica»; 
    c) all'ottavo  comma  le  parole:  «ed  il  consiglio  tributario
possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »; 
    d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  «e  dei  consigli
tributari» sono soppresse. 
  9. All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
  10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato. 
  ((  10-bis.  All'articolo  2,  comma  5-ter,  primo  periodo,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              --Per il testo  vigente  dell'articolo  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973  si
          veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
          legge. 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              "Art.  33.  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche)  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              Gli uffici delle imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
              La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa anche in deroga all'articolo  329  del  codice  di
          procedura penale utilizza e  trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
              Ai fini del necessario coordinamento dell'azione  della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali. 
              Gli uffici finanziari e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
              Gli accessi presso gli operatori finanziari di  cui  al
          n. 7) dell'articolo 32, di cui  al  secondo  comma,  devono
          essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
              Nell'art.  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi:" In deroga alle  disposizioni  del  settimo
          comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di
          soggetti  che  si  avvalgono  di  sistemi   meccanografici,
          elettronici e simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con
          mezzi propri all'eleborazione dei supporti fuori dei locali
          stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione
          dei propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire un'attestazione  dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non  esibita  e  se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma."." 
              -- Per il testo vigente  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1973  si
          veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
          legge. 
              -- Si riporta il testo vigente dell'  articolo  52  del
          citato decreto del presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              "Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche -  Gli  Uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          d'impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio d'attivita' commerciali,  agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni. Gli impiegati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti d'apposita autorizzazione che  ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,  e'  necessaria  anche   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica. In ogni caso,  l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale . 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
          non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
          sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              Per l'esecuzione  degli  accessi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'articolo
          51 e presso gli operatori finanziari di  cui  al  7)  dello
          stesso  articolo  51,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo e sesto comma  dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e regolamentari in materia di documentazione amministrati": 
              "Art.  76.  (Norme  penali)  -  1.  Chiunque   rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
              -- Il citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,
          reca "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte  sui
          redditi e sul valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205.". 
              Comma 2: 
              --Per  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si  veda  nelle
          note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge. 
              Comma 4: 
              -Per il testo dell'articolo 7 del  citato  decreto  del
          presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si  veda  nelle
          note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge. 
              Comma 6: 
              -- Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria": 
              "Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria -
          1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
          corretto adempimento degli obblighi  di  natura  fiscale  e
          contributiva a carico  dei  soggetti  non  residenti  e  di
          quelli residenti  ai  fini  fiscali  da  meno  di  5  anni,
          l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle  entrate  predispongono  di
          comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
          dello scambio reciproco dei dati e  delle  informazioni  in
          loro possesso. L'INPS e l'Agenzia  delle  entrate  attivano
          altresi' uno scambio  telematico  mensile  delle  posizioni
          relative ai titolari di partita  IVA  e  dei  dati  annuali
          riferiti ai soggetti che percepiscono  utili  derivanti  da
          contratti  di  associazione   in   partecipazione,   quando
          l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
          lavoro. 
              2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano  le
          modalita' di attuazione della disposizione di cui al  comma
          1 con apposita convenzione. 
              Omissis.". 
              Comma 7: 
              ---- Si riporta il testo del  comma  2,  lett.  a)  del
          citato articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70
          convertito con modificazioni, dalla legge 12  luglio  2011,
          n. 106 recante "  Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni
          urgenti per l'economia",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Semplificazione fiscale - 1. omissis. 
              2. In funzione di quanto  previsto  al  comma  1,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
          nell'esercizio  delle  attivita'  delle  imprese   di   cui
          all'articolo   2   dell'allegato    alla    Raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  recante
          "Raccomandazione   della    Commissione    relativa    alla
          definizione delle microimprese, piccole e  medie  imprese",
          nonche'   di   evitare   duplicazioni   e   sovrapposizioni
          nell'attivita' di controllo nei riguardi di  tali  imprese,
          assicurando  altresi'  una  maggiore  semplificazione   dei
          relativi   procedimenti   e   la   riduzione   di   sprechi
          nell'attivita'  amministrativa,  gli   accessi   dovuti   a
          controlli di natura amministrativa disposti  nei  confronti
          delle   predette   imprese   devono   essere   oggetto   di
          programmazione  da  parte  degli  enti  competenti   e   di
          coordinamento   tra   i    vari    soggetti    interessati.
          Conseguentemente: 
              1)  a  livello  statale,  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinati
          modalita'  e  termini  idonei  a  garantire  una   concreta
          programmazione  dei  controlli   in   materia   fiscale   e
          contributiva, nonche' il piu'  efficace  coordinamento  dei
          conseguenti accessi presso i locali delle predette  imprese
          da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia  di  Finanza,
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
          dell'INPS e del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali - Direzione  generale  per  l'attivita'  ispettiva,
          dando,  a  tal  fine,  il  massimo  impulso  allo   scambio
          telematico  di  dati   e   informazioni   fra   le   citate
          Amministrazioni.  Con  il  medesimo  decreto  e'   altresi'
          assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle
          predette Amministrazioni informa preventivamente  le  altre
          dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo  al  termine
          delle stesse eventuali elementi  acquisiti  utili  ai  fini
          delle attivita' di controllo di rispettiva competenza.  Gli
          appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per  quanto
          possibile, eseguono gli accessi in borghese; (55) 
              2) a livello substatale, gli accessi  presso  i  locali
          delle  imprese  disposti   dalle   amministrazioni   locali
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze
          di Polizia locali  comunque  denominate  e  le  aziende  ed
          agenzie regionali  e  locali  comunque  denominate,  devono
          essere   oggetto   di    programmazione    periodica.    Il
          coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo'
          avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni
          interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
          cui al presente numero  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente; (55) 
              3) 
              4) 
              5) le disposizioni  di  cui  ai  numeri  1)-4)  non  si
          applicano ai  controlli  ed  agli  accessi  in  materia  di
          repressione dei reati e di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  di   cui   al   decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  nonche'  a   quelli
          funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica
          incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si
          applicano altresi' ai controlli  decisi  con  provvedimento
          adeguatamente  motivato  per  ragioni  di   necessita'   ed
          urgenza; 
              Omissis". 
              Comma 8: 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44. (Partecipazione dei comuni  all'accertamento)
          - I comuni partecipano all'accertamento dei  redditi  delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo . 
              L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
          le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti  in
          essi residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  Entrate,
          prima della emissione  degli  avvisi  di  accertamento,  ai
          sensi dell'articolo 38, quarto comma  e  seguenti,  inviano
          una  segnalazione  ai  comuni  di  domicilio  fiscale   dei
          soggetti passivi. 
              Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
          all'Agenzia  delle  entrate  qualsiasi  integrazione  degli
          elementi contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate  dalle
          persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti
          ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
          atta a comprovarla.  Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,
          provati da idonea documentazione, possono essere  segnalati
          dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. 
              Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con
          riferimento agli  accertamenti  di  cui  al  secondo  comma
          comunica entro sessanta giorni da  quello  del  ricevimento
          della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
          determinazione del reddito complessivo. 
              Comma soppresso. 
              Comma soppresso. 
              Comma soppresso. 
              Il comune per gli  adempimenti  previsti  dal  terzo  e
          quarto  comma  puo'  richiedere   dati   e   notizie   alle
          amministrazioni ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo  di
          rispondere gratuitamente. 
              Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette  a  disposizione   dei   comuni   per   favorire   la
          partecipazione all'attivita' di  accertamento,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione idonee a garantire la  necessaria
          riservatezza .". 
              Comma 10-bis: 
              --Si riporta il testo del comma 5-ter  dell'articolo  2
          del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  convertito  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          recante "Ulteriori misure urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e  per  lo  sviluppo",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate)  -  1.  -
          5-bis. (omissis). 
              5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
          iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
          applica una sanzione pari al 50 per  cento  delle  predette
          somme e la posizione del contribuente relativa  a  tutti  i
          periodi di imposta successivi a  quelli  condonati,  per  i
          quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento,  e'
          sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle  entrate
          e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
          con  riguardo  alle  attivita'  svolte   dal   contribuente
          medesimo  con  identificativo  fiscale  diverso  da  quello
          indicato nelle dichiarazioni relative  al  condono.  Per  i
          soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge  27
          dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto pendenti  al  31  dicembre
          2011 sono prorogati di un anno. 
              5-ter. - 36-vicies quater. (Omissis).".