Art. 10 Materiali di categoria «certificato» 1. Le piante del campo di piante madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione della categoria certificato devono essere sottoposte periodicamente ad analisi per la verifica dello stato fitosanitario secondo quanto indicato all'allegato 3 al presente decreto. 2. I servizi di controllo regionali dispongono il campionamento ufficiale che deve essere realizzato sotto loro responsabilita', secondo le modalita' indicate all'allegato 3 al presente decreto. I servizi medesimi provvedono ad effettuare o fare effettuare per loro conto le analisi presso un laboratorio in conformita' a quanto stabilito all'art. 3 del presente decreto.