Art. 10 
 
 
                Materiali di categoria «certificato» 
 
  1. Le piante del campo di piante madri destinate alla produzione di
materiali  di  moltiplicazione  della  categoria  certificato  devono
essere sottoposte periodicamente ad analisi  per  la  verifica  dello
stato  fitosanitario  secondo  quanto  indicato  all'allegato  3   al
presente decreto. 
  2. I servizi di controllo  regionali  dispongono  il  campionamento
ufficiale che deve  essere  realizzato  sotto  loro  responsabilita',
secondo le modalita' indicate all'allegato 3 al presente  decreto.  I
servizi medesimi provvedono ad effettuare o fare effettuare per  loro
conto le analisi  presso  un  laboratorio  in  conformita'  a  quanto
stabilito all'art. 3 del presente decreto.