Art. 11 
 
 
Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso
alla titolarita'  delle  farmacie,  modifica  alla  disciplina  della
somministrazione  dei  farmaci  e  altre  disposizioni   in   materia
                              sanitaria 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove  sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2  aprile  1968,  n.
475,  e  successive  modificazioni,  sono   apportare   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
      La popolazione eccedente,  rispetto  al  parametro  di  cui  al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti  in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per
cento delle sedi,  comprese  le  nuove,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri» 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune,  sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti  competente
per territorio, identifica le zone nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica». 
  2. Ciascun comune, sulla base  dei  dati  ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri  di  cui  al  comma  1,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   la
conclusione del concorso straordinario e  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio  dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli  titoli  per
la copertura delle sedi farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e  per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state  gia'
fissate le  date  delle  prove.  Al  concorso  straordinario  possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  iscritti  all'albo  professionale:  a)  non   titolari   di
farmacia,  in  qualunque  condizione  professionale  si  trovino;  b)
titolari di farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia
soprannumeraria; d) titolari di  esercizio  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa  da  quelle  di  cui
alle lettere b) e c). 
  4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del  relativo  bando  di  concorso,  una   commissione   esaminatrice
regionale o provinciale per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Al  concorso  straordinario   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi  per  la  copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,  nonche'  le
disposizioni del presente articolo. 
  5.   Ciascun   candidato   puo'   partecipare   al   concorso   per
l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o  province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso  prevista  dal
bando. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale  nel
concorso  straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo  1994,  n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  equiparata,  ivi  comprese  le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti  collaboratori  di
farmacia  e  da  farmacisti  collaboratori  negli  esercizi  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
  6. In ciascuna regione e nelle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla  base  della  valutazione
dei titoli in  possesso  dei  candidati,  determina  una  graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane.  Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,  approvata  la
graduatoria,  convocano  i  vincitori  del  concorso  i  quali  entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la  sede,  pena
la decadenza della stessa. Tale  graduatoria,  valida  per  due  anni
dalla data della sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle  scelte  effettuate  dai
vincitori di concorso. 
  7. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati, di eta' non  superiore  ai  40  anni,  in  possesso  dei
requisiti di legge possono  concorrere  per  la  gestione  associata,
sommando i titoli  posseduti.  In  tale  caso,  ai  soli  fini  della
preferenza a parita' di punteggio, si considera  la  media  dell'eta'
dei candidati  che  concorrono  per  la  gestione  associata.  Ove  i
candidati  che  concorrono  per  la  gestione   associata   risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo  di  dieci  anni,  fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
  8. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo. 
  10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni  in  cui  le  stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la  gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita'  di
una di dette farmacie da parte del comune, la  sede  farmaceutica  e'
dichiarata vacante. 
  11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «due  anni  dall'acquisto
medesimo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sei   mesi   dalla
presentazione della dichiarazione di successione ». 
  12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa  richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto  quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del  presente
comma abbia prezzo  piu'  basso  ovvero,  in  caso  di  esistenza  in
commercio  di  medicinali  a  minor  prezzo  rispetto  a  quello  del
medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente  prezzo  piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». 
  Al fine di razionalizzare  il  sistema  distributivo  del  farmaco,
anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,  l'AIFA,  con  propria
delibera da adottare  entro  il  31  dicembre  2012  e  pubblicizzare
adeguatamente  anche  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per  identificare  confezioni  ottimali,
anche di tipo monodose, in  funzione  delle  patologie  da  trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria  prescrizione  tiene  conto
delle diverse tipologie di confezione. 
  13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «che ricadono  nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»
sono soppresse. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni». 
  15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro  della  salute  previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad  allestire  preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
  16. In sede di rinnovo dell'accordo  collettivo  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e  successive  modificazioni,  e'  stabilita,  in  relazione  al
fatturato della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai nuovi servizi  che  la  farmacia  assicura  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  dotazione  minima  di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini  del  mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
  17. La direzione della farmacia privata, ai sensi  dell'articolo  7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta'  pensionabile  da  parte  del  farmacista  iscritto
all'albo professionale. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge  2
          aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti   il   servizio
          farmaceutico) come modificato dalla presente legge: 
              1.  L'autorizzazione  ad  aprire  ed   esercitare   una
          farmacia  e'  rilasciata   con   provvedimento   definitivo
          dall'autorita' competente per territorio. 
              Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che
          vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
              La popolazione eccedente, rispetto al parametro di  cui
          al secondo comma,  consente  l'apertura  di  una  ulteriore
          farmacia,  qualora  sia  superiore  al  50  per  cento  del
          parametro stesso. 
              Chi intende trasferire una farmacia in un altro  locale
          nell'ambito  della  sede   per   la   quale   fu   concessa
          l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria
          competente   per   territorio.   Tale   locale,    indicato
          nell'ambito della stessa  sede  ricompresa  nel  territorio
          comunale, deve essere situato ad una distanza  dagli  altri
          esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata
          per la via pedonale piu' breve tra soglia  e  soglia  delle
          famacie. 
              La  domanda  di  cui  al  quarto  comma   deve   essere
          pubblicata  per  quindici  giorni   consecutivi   nell'albo
          dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha
          sede la farmacia. 
              Il  provvedimento  di  trasferimento  indica  il  nuovo
          locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. 
              Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad
          una distanza dagli  altri  non  inferiore  a  200  metri  e
          comunque in modo da soddisfare le esigenze  degli  abitanti
          della zona. 
              La distanza e' misurata per la via pedonale piu'  breve
          tra soglia e soglia delle farmacie 
              Art. 1-bis. - 1. In aggiunta  alle  sedi  farmaceutiche
          spettanti in base al criterio  di  cui  all'articolo  1  ed
          entro il limite del 5 per cento  delle  sedi,  comprese  le
          nuove, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente  per
          territorio, possono istituire una farmacia: 
              a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
          traffico internazionale, nelle stazioni 
              marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta
          intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o  di
          ristorazione, purche' non sia gia' aperta  una  farmacia  a
          una distanza inferiore a 400 metri; 
              «Art. 2. - 1. Ogni  comune  deve  avere  un  numero  di
          farmacie in rapporto a quanto disposto 
              dall'articolo 1. Al fine  di  assicurare  una  maggiore
          accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
          l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale  dei  farmacisti
          competente per territorio, identifica le zone  nelle  quali
          collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare  un'equa
          distribuzione  sul  territorio,  tenendo   altresi'   conto
          dell'esigenza di garantire  l'accessibilita'  del  servizio
          farmaceutico anche  a  quei  cittadini  residenti  in  aree
          scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata  legge
          n. 475 del 1968: 
              "Art. 9. La titolarita' delle farmacie che  si  rendono
          vacanti e di quelle di nuova istituzione  a  seguito  della
          revisione della pianta organica puo' essere assunta per  la
          meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni
          possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, nelle seguenti forme: 
              a) in economia; 
              b) a mezzo di azienda speciale; 
              c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle
          farmacie di cui sono unici titolari; 
              d) a mezzo di societa' di capitali  costituite  tra  il
          comune e i farmacisti che, al  momento  della  costituzione
          della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il
          comune abbia la titolarita'.  All'atto  della  costituzione
          della societa' cessa  di  diritto  il  rapporto  di  lavoro
          dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. 
              Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di
          nuova istituzione accolga uno o piu'  ospedali  civili,  il
          diritto alla prelazione  per  l'assunzione  della  gestione
          spetta   rispettivamente   all'amministrazione   dell'unico
          ospedale  o  di  quello  avente  il   maggior   numero   di
          posti-letto. 
              Quando la farmacia vacante o di nuova  istituzione  sia
          unica,  la  prelazione  prevista  ai  commi  precedenti  si
          esercita   alternativamente   al   concorso   previsto   al
          precedente  articolo  3,  tenendo  presenti  le  prelazioni
          previste nei due commi precedenti per determinare  l'inizio
          dell'alternanza. 
              Quando il numero delle  farmacie  vacanti  e  di  nuova
          istituzione  risulti  dispari  la  preferenza  spetta,  per
          l'unita' eccedente, al comune. 
              Sono escluse dalla prelazione e sono messe  a  concorso
          le farmacie il cui precedente titolare abbia il  figlio  o,
          in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti
          all'albo. 
              Nei casi di prelazione previsti dal  presente  articolo
          restano salvi gli obblighi contemplati  dall'art.  110  del
          testo unico delle leggi sanitarie  approvato  con  R.D.  27
          luglio 1934, n. 1265.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              "Art.   5.   Interventi   urgenti   nel   campo   della
          distribuzione di farmaci. 
              1. Gli esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettere d), e) e f), del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita
          al pubblico dei farmaci da banco o di  automedicazione,  di
          cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti  non
          soggetti a prescrizione  medica,  previa  comunicazione  al
          Ministero della salute  e  alla  regione  in  cui  ha  sede
          l'esercizio e secondo le modalita'  previste  dal  presente
          articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell'art.  4,
          comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.  362,  concernente
          norme di riordino del settore farmaceutico)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115. 
              Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  9,  della
          legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni (
          Norme di riordino del settore farmaceutico) come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 7. Titolarita' e gestione della farmacia. 
              (Omissis). 
              9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
          partecipazione in una societa' di cui al comma  1,  qualora
          vengano meno i requisiti di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
          termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  9,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge. 
              "Art. 11. Controllo della spesa sanitaria 
              (Omissis). 
              9. A  decorrere  dall'anno  2011,  per  l'erogazione  a
          carico del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          equivalenti  di  cui   all'articolo   7,   comma   1,   del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  e
          successive modificazioni, collocati in  classe  A  ai  fini
          della  rimborsabilita',   l'AIFA,   sulla   base   di   una
          ricognizione  dei  prezzi  vigenti  nei  paesi  dell'Unione
          europea,  fissa  un  prezzo   massimo   di   rimborso   per
          confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio,  di
          forma farmaceutica, di modalita' di rilascio  e  di  unita'
          posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti,  di
          medicinali aventi le medesime caratteristiche e  prezzo  di
          vendita al pubblico piu' alto  di  quello  di  rimborso  e'
          possibile  solo  su  espressa  richiesta  dell'assistito  e
          previa  corresponsione  da   parte   dell'assistito   della
          differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I
          prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura  idonea
          a realizzare un risparmio di  spesa  non  inferiore  a  600
          milioni di euro  annui  che  restano  nelle  disponibilita'
          regionali.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  32,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 32. Farmacie 
              1. In materia di vendita dei  farmaci,  negli  esercizi
          commerciali  di  cui   all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  in
          possesso   dei   requisiti   strutturali,   tecnologici   e
          organizzativi  fissati  con  decreto  del  Ministro   della
          salute, previa intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, possono, esperita la procedura di cui  al
          comma 1-bis, essere venduti senza ricetta  medica  anche  i
          medicinali di cui all'articolo 8,  comma  10,  lettera  c),
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e   successive
          modificazioni, ad eccezione  dei  medicinali  di  cui  all'
          articolo  45  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni, e di cui  all'  articolo  89  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  nonche'  dei
          farmaci del sistema endocrino e di  quelli  somministrabili
          per via  parenterale.  Con  il  medesimo  decreto,  sentita
          l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di
          attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le   funzioni   di
          farmacovigilanza   da   parte   del   Servizio    sanitario
          nazionale.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  70,  comma  1,  del
          decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.    70.     Condizioni     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita
          diretta. 
              1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e'
          effettuata soltanto dal  farmacista  in  farmacia  e  negli
          esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
          dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
          obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi  commerciali
          e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  9,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive  modificazioni
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica): 
              "Art. 4. Assistenza sanitaria. 
              (Omissis). 
              9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la disciplina dei rapporti con il  personale  convenzionato
          con il Servizio sanitario nazionale.  Tale  struttura,  che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale, e' costituita  da  rappresentanti  regionali
          nominati dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Della
          predetta  delegazione  fanno  parte,   limitatamente   alle
          materie di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento  di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua  nel  limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 
              Il  decreto  legislativo  3  ottobre   2009,   n.   153
          (Individuazione di nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie
          nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,   nonche'
          disposizioni in materia di indennita' di  residenza  per  i
          titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
          legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          4 novembre 2009, n. 257. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 della citatab legge
          n. 362 del 1991: 
              "Art. 7. Titolarita' e gestione della farmacia. 
              1. La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata
          e'  riservata  a  persone  fisiche,  in  conformita'   alle
          disposizioni vigenti, a societa' di persone ed  a  societa'
          cooperative a responsabilita' limitata. 
              2. Le societa' di cui al comma  1  hanno  come  oggetto
          esclusivo la gestione di  una  farmacia.  Sono  soci  della
          societa'  farmacisti  iscritti  all'albo  in  possesso  del
          requisito dell'idoneita' previsto  dall'articolo  12  della
          legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. 
              3. La direzione della farmacia gestita  dalla  societa'
          e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile. 
              4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
          condizioni previste dal  comma  2  dell'articolo  11  della
          legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito  dall'articolo
          11 della presente legge, e' sostituito  temporaneamente  da
          un altro socio. 
              4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma  1  puo'
          essere titolare  dell'esercizio  di  non  piu'  di  quattro
          farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
          farmacia privata e' consentito dopo che siano  decorsi  tre
          anni   dal   rilascio    dell'autorizzazione    da    parte
          dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
          e 10. 
              9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
          partecipazione in una societa' di cui al comma  1,  qualora
          vengano meno i requisiti di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
          termine di sei mesi dall'acquisto medesimo. 
              10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche  alla
          vendita della farmacia privata da parte degli aventi  causa
          ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della  legge
          2 aprile 1968, n. 475. 
              11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
          soci o di aventi causa, la gestione della farmacia  privata
          viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
              12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
          superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
          delle condizioni di cui al presente articolo,  nel  termine
          perentorio di sei mesi. 
              13. Il primo comma  dell'articolo  13  del  regolamento
          approvato con regio decreto 3 marzo 1927,  n.  478  ,  come
          sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte  le
          farmacie  private  anche  se  di  esse  sia  titolare   una
          societa'. 
              14. Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo
          17 della legge  29  dicembre  1990,  n.  408  ,  agli  atti
          soggetti ad imposta di registro delle societa' aventi  come
          oggetto l'esercizio di  una  farmacia  privata,  costituite
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, ed al relativo  conferimento  dell'azienda,
          l'imposta si applica in misura fissa.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
          n. 475 del 1968: 
              "Art.  11.  1.  Il  titolare  della  farmacia   ha   la
          responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei
          beni patrimoniali della farmacia. 
              2. L'unita' sanitaria locale competente per  territorio
          autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della
          farmacia, la sostituzione temporanea con  altro  farmacista
          iscritto  all'ordine  dei   farmacisti   nella   conduzione
          professionale della farmacia: 
              a) per infermita'; 
              b) per gravi motivi di famiglia; 
              c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e
          con le condizioni di cui  alle  norme  sulla  tutela  della
          maternita'; 
              d) a seguito di adozione di  minori  e  di  affidamento
          familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso
          del minore nella famiglia; 
              e) per servizio militare; 
              f) per chiamata a funzioni  pubbliche  elettive  o  per
          incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; 
              g) per ferie; 
              3. Nel caso previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  2
          l'unita'  sanitaria  locale  competente   per   territorio,
          trascorsi tre mesi di malattia, ha facolta'  di  sottoporre
          il farmacista a visita medica, a seguito della quale  viene
          fissata  la  data  di  riassunzione  della  gestione  della
          farmacia. 
              4.  La  durata  complessiva  della   sostituzione   per
          infermita' non puo' superare  un  periodo  continuativo  di
          cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. 
              5. Due periodi di sostituzione temporanea agli  effetti
          del periodo massimo previsto dal comma  4  non  si  sommano
          quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale
          superiore ad un mese. 
              6. La durata della sostituzione  per  gravi  motivi  di
          famiglia non puo' superare un periodo di  tre  mesi  in  un
          anno. 
              7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire
          al sostituto la conduzione economica.".