Art. 12 
 
 
     Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti 
 
  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 292 del 16 dicembre 2011, e' aumentata di cinquecento posti. 
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a  500  posti  di  notaio.  Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando. Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito
un ulteriore concorso pubblico per la nomina  fino  a  500  posti  di
notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai  entro
un anno dalla  data  di  pubblicazione  del  bando.  All'esito  della
copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella  notarile
che determina il numero e la residenza  dei  notai,  udite  le  Corti
d'appello e i Consigli notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  A
decorrere dall'anno 2015, e' comunque bandito un concorso annuale, da
concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla  data
di pubblicazione del relativo bando, per  la  copertura  di  tutti  i
posti che si rendono disponibili. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Per   assicurare   il   funzionamento   regolare   e    continuo
dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o  nella  frazione  di
Comune  assegnatagli  studio  aperto  con  il  deposito  degli  atti,
registri e repertori notarili, e deve  assistere  personalmente  allo
studio stesso almeno  tre  giorni  a  settimana  e  almeno  uno  ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
    Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in  tutto
il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui  trovasi  la
sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa». 
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente: 
    «Egli non puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.». 
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello». 
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso; 
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere
che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La  stessa
delibera e' necessaria in caso di intervento ai  sensi  dell'articolo
156 bis, comma 5.». 
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole «di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:  «in  cui  il  notaio  ha
sede». 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 4, commi 1 e 2,  26,
          commi 1 e 2 , 27, 82, 153 e 155  della  legge  16  febbraio
          1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli  archivi
          notarili), come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 4. 1. Il numero e  la  residenza  dei  notai  per
          ciascun distretto e' determinato con decreto  del  Ministro
          della giustizia emanato, uditi i  Consigli  notarili  e  le
          Corti d'appello, tenendo  conto  della  popolazione,  della
          quantita' degli affari, della estensione del  territorio  e
          dei mezzi di comunicazione, e procurando che di  regola  ad
          ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno
          7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media
          degli ultimi tre anni, di almeno  50.000  euro  di  onorari
          professionali repertoriali. 
              2. La tabella che determina il numero  e  la  residenza
          dei notai dovra', udite le Corti  d'appello  e  i  Consigli
          notarili, essere rivista ogni sette anni, e  potra'  essere
          modificata parzialmente anche entro un termine piu'  breve,
          quando ne sia dimostrata l'opportunita'." 
              "Art. 26. Per assicurare il  funzionamento  regolare  e
          continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel  Comune  o
          nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con  il
          deposito degli atti, registri e repertori notarili, e  deve
          assistere  personalmente  allo  studio  stesso  almeno  tre
          giorni a settimana e almeno uno ogni  quindici  giorni  per
          ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
              Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,
          in tutto il territorio del distretto della Corte  d'Appello
          in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire  un  ufficio
          secondario nel territorio del  distretto  notarile  in  cui
          trovasi la sede stessa." 
              "Art. 27. Il notaro e'  obbligato  a  prestare  il  suo
          ministero ogni volta che ne e' richiesto. 
              Egli non puo' esercitarlo fuori  del  territorio  della
          Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede." 
              "Art. 82. Sono permesse associazioni di notari, purche'
          appartenenti allo stesso distretto di Corte  d'Appello  per
          mettere in comune, in tutto o in parte,  i  proventi  delle
          loro funzioni e ripartirli poi in tutto  o  in  parte,  per
          quote uguali o disuguali. 
              "Art.   153.   1.   L'iniziativa    del    procedimento
          disciplinare spetta: 
              a) al procuratore della Repubblica presso il  Tribunale
          nel cui circondario  ha  sede  il  notaio  ovvero  nel  cui
          circondario il fatto per  il  quale  si  procede  e'  stato
          commesso; 
              b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto
          nel cui ruolo e' iscritto il notaio  ovvero  del  distretto
          nel quale il  fatto  per  il  quale  si  procede  e'  stato
          commesso.  Se  l'infrazione  e'  addebitata   allo   stesso
          presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le
          veci, previa delibera dello  stesso  consiglio.  La  stessa
          delibera e' necessaria  in  caso  di  intervento  ai  sensi
          dell'articolo 156 bis, comma 5." 
              "Art.  155.  1.  Nei  cinque   giorni   successivi   al
          ricevimento   della   richiesta,   il   presidente    della
          Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il
          relatore   e   da'   immediato   avviso   dell'inizio   del
          procedimento  all'organo  richiedente  e,  se  diverso,  al
          consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha  sede,
          nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia
          degli   atti,   salvo   che   la    trasmissione    risulti
          oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli  atti
          sono posti a disposizione dei medesimi soggetti  presso  la
          Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito  e
          della facolta' di  consultare  gli  atti  depositati  e  di
          estrarne copia.".