Art. 9 
 
 
            Disposizioni sulle professioni regolamentate 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari»; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  5,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  3.  Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche. 
              (Omissis). 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
              d) (abrogata); 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.