Art. 9-bis 
 
 
                     Societa' tra professionisti 
 
  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre»; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale»; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate»; 
    e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  10  della  legge  12
          novembre 2011,  n.  183,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10. Riforma degli ordini professionali e societa'
          tra professionisti 
              1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le  parole:  «Gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi:» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «Con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli  ordinamenti
          professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
          i seguenti principi:». 
              2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma  5  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              «5-bis.   Le   norme    vigenti    sugli    ordinamenti
          professionali in contrasto con i principi di cui  al  comma
          5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore del regolamento governativo di cui  al
          comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400». 
              3.  E'  consentita  la  costituzione  di  societa'  per
          l'esercizio di attivita'  professionali  regolamentate  nel
          sistema ordinistico secondo i  modelli  societari  regolati
          dai titoli V e  VI  del  libro  V  del  codice  civile.  Le
          societa' cooperative di professionisti sono  costituite  da
          un numero di soci non inferiore a tre. 
              4.  Possono  assumere  la  qualifica  di  societa'  tra
          professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda: 
              a)  l'esercizio   in   via   esclusiva   dell'attivita'
          professionale da parte dei soci; 
              b)  l'ammissione  in  qualita'   di   soci   dei   soli
          professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
          differenti  sezioni,  nonche'  dei  cittadini  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, purche' in possesso del  titolo
          di studio abilitante, ovvero  soggetti  non  professionisti
          soltanto per  prestazioni  tecniche,  o  per  finalita'  di
          investimento.   In   ogni   caso   il   numero   dei   soci
          professionisti o la partecipazione al capitale sociale  dei
          professionisti  deve  essere   tale   da   determinare   la
          maggioranza di due terzi nelle  deliberazioni  o  decisioni
          dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
          causa  di  scioglimento  della  societa'  e  il   consiglio
          dell'ordine o collegio professionale  presso  il  quale  e'
          iscritta  la  societa'  procede  alla  cancellazione  della
          stessa  dall'albo,  salvo  che  la   societa'   non   abbia
          provveduto   a   ristabilire   la   prevalenza   dei   soci
          professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 
              c)   criteri   e   modalita'   affinche'   l'esecuzione
          dell'incarico professionale  conferito  alla  societa'  sia
          eseguito solo  dai  soci  in  possesso  dei  requisiti  per
          l'esercizio della prestazione professionale  richiesta;  la
          designazione  del   socio   professionista   sia   compiuta
          dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
          nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
          all'utente; 
              c-bis) la stipula di polizza di  assicurazione  per  la
          copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile
          per  i  danni  causati  ai   clienti   dai   singoli   soci
          professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale; 
              d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio
          che  sia  stato  cancellato   dal   rispettivo   albo   con
          provvedimento definitivo. 
              5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
          deve    contenere    l'indicazione    di    societa'    tra
          professionisti. 
              6. La partecipazione ad una societa'  e'  incompatibile
          con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
              7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
          codice deontologico  del  proprio  ordine,  cosi'  come  la
          societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine  al
          quale  risulti  iscritta.  Il  socio  professionista   puo'
          opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita'
          professionali a lui affidate. 
              8.  La  societa'   tra   professionisti   puo'   essere
          costituita  anche  per  l'esercizio   di   piu'   attivita'
          professionali. 
              9. Restano salve le associazioni professionali, nonche'
          i diversi modelli  societari  gia'  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  il  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro
          sei mesi dalla data di pubblicazione della presente  legge,
          adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
          di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 
              11. La legge 23 novembre 1939, n.  1815,  e  successive
          modificazioni, e' abrogata. 
              12.  All'articolo  3,  comma   5,   lettera   d),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole:   «prendendo   come    riferimento    le    tariffe
          professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
          in deroga alle tariffe» sono soppresse.