Art. 13 
 
Art. 118-ter, paragrafo 2, del  reg.  CE  n.  1234/2007  -  Art.  19,
  paragrafo  3  del  regolamento  -  Disposizioni  sui   nomi   usati
  tradizionalmente in qualita' di denominazioni di origine - Articoli
  da  29  a  48  del  regolamento  -  Disposizioni   sulle   menzioni
  tradizionali. 
 
  1. E' riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco  delle
menzioni  tradizionali  italiane  distintive  che  costituiscono  una
denominazione  di  origine  protetta  ai  sensi  dell'art.   118-ter,
paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art.  19,  paragrafo  3,
del regolamento. La protezione di cui agli articoli  118-quaterdecies
e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 si  applica  sia  alla  singola
menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del  predetto  elenco,
in qualita' di elemento costitutivo della denominazione  di  origine,
sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello  stesso
elenco. 
  2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a  48
del regolamento, le menzioni tradizionali italiane protette figuranti
nell'elenco inserito nella banca  dati  elettronica  E-Bacchus,  sono
riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli  DOP  e  IGP,  alle
specifiche DOP o IGP ed alle condizioni descritte  in  sintesi  nella
predetta banca dati E-Bacchus per ciascuna menzione tradizionale, nel
rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari  di
produzione.