Art. 13 Art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, paragrafo 3 del regolamento - Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in qualita' di denominazioni di origine - Articoli da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle menzioni tradizionali. 1. E' riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco. 2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane protette figuranti nell'elenco inserito nella banca dati elettronica E-Bacchus, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP, alle specifiche DOP o IGP ed alle condizioni descritte in sintesi nella predetta banca dati E-Bacchus per ciascuna menzione tradizionale, nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.