Art. 14 Art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini. 1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della sottosezione II del reg. CE n. 1234/2007. 2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 e' da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione: non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purche' distintivi; siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie; devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonche' in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.