Art. 14 
 
Art.  118-quinvicies  del  reg.  CE  n.  1234/2007  -  Art.  49   del
  regolamento  -  Disposizioni  per  l'uso  delle  altre  indicazioni
  veritiere che possono figurare nell'etichettatura  e  presentazione
  dei vini. 
 
  1. Conformemente alle disposizioni di cui  all'art.  118-quinvicies
del reg. CE  n.  1234/2007  e  all'art.  49  del  regolamento,  altre
indicazioni   veritiere   e   documentabili,   rispetto   a    quelle
espressamente disciplinate dallo stesso reg. CE n.  1234/2007  e  dal
regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione  dei
vini, a condizione che  non  siano  tali  da  creare  un  rischio  di
confusione nello spirito delle persone  a  cui  sono  destinate  tali
informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP
protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies  e  118-vicies  del
reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai
sensi della sottosezione II del reg. CE n. 1234/2007. 
  2.  Limitatamente  all'etichettatura  e  presentazione  di   talune
indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte  negli
specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui  al
comma 1 e' da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni  in
questione: 
    non siano costituite o non contengano i  nomi  delle  DOP  o  IGP
protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies  e  118-vicies  del
reg. CE n.  1234/2007,  tenuto  conto  che  ai  sensi  dell'art.  19,
paragrafo 3,  del  regolamento  la  predetta  protezione  si  applica
all'intera denominazione o  ai  suoi  elementi  costitutivi,  purche'
distintivi; 
    siano riportate nel contesto  della  descrizione  degli  elementi
storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o  di  elaborazione  e/o
delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate  dalle
indicazioni obbligatorie; 
    devono figurare in caratteri delle  stesse  dimensioni  e  indice
colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la  descrizione  delle
indicazioni di cui al trattino precedente, nonche'  in  caratteri  di
dimensioni non superiori  a  tre  millimetri  di  altezza  ed  a  due
millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri  non  superiori
ad un quarto, sia in altezza che  in  larghezza,  rispetto  a  quelli
usati per la DOP o IGP.