Art. 8 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente  decreto,  escluso  l'art.  6,   commi   14   e   15,   pari
complessivamente a euro 935.471.703  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1240, della citata  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».