Art. 8 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'art. 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 1, comma 1240, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».