Art. 10 
 
 
                         Perdita liquidabile 
 
  1. La  perdita  liquidabile  viene  rilevata,  con  riferimento  al
momento dell'avvio delle procedure di recupero identificato nel primo
atto di cui all'art. 9, comma 1, sulla base delle rate scadute e  non
pagate, della residua quota di capitale a scadere e  degli  interessi
di mora contrattualmente previsti. 
  2. Sull'ammontare dell'esposizione cosi' determinata, al  netto  di
eventuali somme erogate in acconto o recuperate in  sede  legale,  si
applica l'interesse di mora calcolato al tasso legale  vigente  tempo
per tempo fino alla data di conclusione delle azioni di recupero o di
dichiarata  irrecuperabilita'  del  credito  da  parte  dei  soggetti
richiedenti e comunque non oltre dieci anni dall'avvio delle azioni.