Art. 10 Perdita liquidabile 1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di recupero identificato nel primo atto di cui all'art. 9, comma 1, sulla base delle rate scadute e non pagate, della residua quota di capitale a scadere e degli interessi di mora contrattualmente previsti. 2. Sull'ammontare dell'esposizione cosi' determinata, al netto di eventuali somme erogate in acconto o recuperate in sede legale, si applica l'interesse di mora calcolato al tasso legale vigente tempo per tempo fino alla data di conclusione delle azioni di recupero o di dichiarata irrecuperabilita' del credito da parte dei soggetti richiedenti e comunque non oltre dieci anni dall'avvio delle azioni.