Art. 11 Variazioni 1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della garanzia, eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti beneficiari, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza. 2. In particolare, ai fini dell'efficacia della garanzia, per ogni operazione ammessa, i soggetti richiedenti devono chiedere il preventivo assenso del Gestore per la variazione: a) della titolarita' del soggetto beneficiario; b) della durata e della altre condizioni del finanziamento; c) delle finalita' dell'investimento inizialmente previste; d) delle garanzie che assistono l'operazione.