Art. 11 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente,
e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della
garanzia,  eventuali  variazioni  della  titolarita'   dei   soggetti
beneficiari, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano
venuti a conoscenza. 
  2. In particolare, ai fini dell'efficacia della garanzia, per  ogni
operazione  ammessa,  i  soggetti  richiedenti  devono  chiedere   il
preventivo assenso del Gestore per la variazione: 
    a) della titolarita' del soggetto beneficiario; 
    b) della durata e della altre condizioni del finanziamento; 
    c) delle finalita' dell'investimento inizialmente previste; 
    d) delle garanzie che assistono l'operazione.