Art. 12 
 
 
            Relazioni periodiche sullo stato delle azioni 
                           e dei recuperi 
 
  1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse  quelle
riferite a garanzie gia' concesse prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i  soggetti  richiedenti,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, inviano al Gestore, pena l'inefficacia  della
garanzia, una relazione sullo  stato  delle  azioni  e  dei  recuperi
riferita all'anno precedente e una valutazione sulle probabilita'  di
recupero del credito, condotta  anche  sulla  base  delle  previsioni
degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali riparti  dei
crediti ammessi.