Art. 9 
 
 
             Condizioni per l'escussione della garanzia 
 
  1. I soggetti richiedenti segnalano  al  Gestore  l'insolvenza  del
soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della  garanzia,  avviano
le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o
risoluzione contrattuale, entro il  termine  perentorio  di  diciotto
mesi dall'inadempimento costituto dalla prima rata rimasta  insoluta,
anche parzialmente. 
  2. Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza  che
il soggetto beneficiario abbia  provveduto  al  pagamento  di  quanto
richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia,
devono richiedere l'acconto  sulla  liquidazione  della  perdita,  in
misura non superiore al 50 per cento della perdita presunta, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Gestore,
ovvero con idonee modalita'  di  trasmissione  previste  dal  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale». 
  3. I  soggetti  richiedenti,  pena  l'inefficacia  della  garanzia,
devono presentare al  Gestore  la  richiesta  di  liquidazione  della
perdita definitiva entro il termine perentorio di tre mesi dalla data
di conclusione delle procedure di recupero desumibile dagli  atti  di
chiusura delle medesime. La conclusione delle procedure  di  recupero
puo'  essere  comprovata  anche   mediante   una   dichiarazione   di
irrecuperabilita' da parte  del  soggetto  richiedente  corredata  da
verbali di pignoramento  con  esiti  negativi  o  altri  atti  legali
equivalenti. 
  4. Alla richiesta di liquidazione dell'acconto sulla perdita di cui
al precedente comma 2, deve essere  allegata,  a  cura  del  soggetto
richiedente, la seguente documentazione: 
    a) copia  del  contratto  di  finanziamento  con  relativo  piano
d'ammortamento, e con eventuali modifiche succedutesi nel tempo; 
    b)  documentazione,  anche  contabile,  comprovante   l'effettiva
destinazione del finanziamento alle  finalita'  di  cui  all'art.  5,
comma 1; 
    c)  documentazione  comprovante  la  sussistenza  dei   requisiti
richiesti per la concessione della garanzia; 
    d)  documentazione  comprovante  la  trasmissione   al   soggetto
beneficiario della comunicazione di concessione della garanzia; 
    e)  documentazione  comprovante  l'acquisizione   di   eventuali,
ulteriori garanzie e informazioni sullo  stato  di  escussione  delle
stesse; 
    f)  comunicazione  riguardante   la   sofferenza   del   soggetto
beneficiario, nonche' copia della lettera di  intimazione/diffida  di
pagamento ed eventuale lettera di risoluzione del contratto; 
    g) comunicazione di eventuali procedure concorsuali intervenute a
carico del soggetto beneficiario; 
    h) copia degli atti posti in essere dai soggetti richiedenti  per
il recupero del credito, nonche' dichiarazione dei soggetti  medesimi
in merito allo stato delle procedure; 
    i) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo,  debitamente
sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per  la  determinazione
dell'acconto. 
  5. Alla richiesta di liquidazione della perdita a titolo definitivo
di cui al  precedente  comma  3  deve  essere  allegata  la  seguente
ulteriore documentazione, a cura del soggetto richiedente: 
    a) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo,  debitamente
sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per  la  determinazione
della perdita sulla base del credito azionato distinto per capitale e
interessi; 
    b)   documentazione   attestante   eventuali   somme   recuperate
nell'ambito delle azioni di recupero; 
    c) dichiarazione dei soggetti richiedenti  di  conclusione  delle
azioni di recupero  e  di  accertata  irrecuperabilita'  del  credito
residuo, debitamente documentata. 
  6. La richiesta di liquidazione  della  perdita,  in  acconto  e  a
titolo definitivo,  e'  improcedibile  nel  caso  in  cui  non  venga
trasmessa al Gestore  tutta  la  documentazione  prevista  dai  commi
precedenti. I soggetti richiedenti decadono  dalla  garanzia  qualora
non trasmettano le integrazioni documentali  eventualmente  richieste
dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro
il termine perentorio di sei mesi. 
  7.  Entro  centottanta  giorni  dal  ricevimento   della   completa
documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il  Gestore  liquida
ai soggetti  richiedenti  l'importo  garantito,  rispettivamente,  in
acconto o a titolo definitivo, nella  misura  massima  deliberata  in
sede di ammissione dell'operazione all'intervento  del  Fondo  e  nei
limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. 
  8. I soggetti richiedenti devono usare la  diligenza  professionale
nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di  recupero,  assumendo
ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e  contenere
la perdita per il Fondo.