Art. 9 Condizioni per l'escussione della garanzia 1. I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l'insolvenza del soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della garanzia, avviano le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'inadempimento costituto dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente. 2. Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura non superiore al 50 per cento della perdita presunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Gestore, ovvero con idonee modalita' di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». 3. I soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare al Gestore la richiesta di liquidazione della perdita definitiva entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di conclusione delle procedure di recupero desumibile dagli atti di chiusura delle medesime. La conclusione delle procedure di recupero puo' essere comprovata anche mediante una dichiarazione di irrecuperabilita' da parte del soggetto richiedente corredata da verbali di pignoramento con esiti negativi o altri atti legali equivalenti. 4. Alla richiesta di liquidazione dell'acconto sulla perdita di cui al precedente comma 2, deve essere allegata, a cura del soggetto richiedente, la seguente documentazione: a) copia del contratto di finanziamento con relativo piano d'ammortamento, e con eventuali modifiche succedutesi nel tempo; b) documentazione, anche contabile, comprovante l'effettiva destinazione del finanziamento alle finalita' di cui all'art. 5, comma 1; c) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della garanzia; d) documentazione comprovante la trasmissione al soggetto beneficiario della comunicazione di concessione della garanzia; e) documentazione comprovante l'acquisizione di eventuali, ulteriori garanzie e informazioni sullo stato di escussione delle stesse; f) comunicazione riguardante la sofferenza del soggetto beneficiario, nonche' copia della lettera di intimazione/diffida di pagamento ed eventuale lettera di risoluzione del contratto; g) comunicazione di eventuali procedure concorsuali intervenute a carico del soggetto beneficiario; h) copia degli atti posti in essere dai soggetti richiedenti per il recupero del credito, nonche' dichiarazione dei soggetti medesimi in merito allo stato delle procedure; i) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione dell'acconto. 5. Alla richiesta di liquidazione della perdita a titolo definitivo di cui al precedente comma 3 deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione, a cura del soggetto richiedente: a) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione della perdita sulla base del credito azionato distinto per capitale e interessi; b) documentazione attestante eventuali somme recuperate nell'ambito delle azioni di recupero; c) dichiarazione dei soggetti richiedenti di conclusione delle azioni di recupero e di accertata irrecuperabilita' del credito residuo, debitamente documentata. 6. La richiesta di liquidazione della perdita, in acconto e a titolo definitivo, e' improcedibile nel caso in cui non venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione prevista dai commi precedenti. I soggetti richiedenti decadono dalla garanzia qualora non trasmettano le integrazioni documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro il termine perentorio di sei mesi. 7. Entro centottanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, rispettivamente, in acconto o a titolo definitivo, nella misura massima deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. 8. I soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.