Art. 42 
 
 
              Obblighi per i certificatori accreditati 
 
  1. Il certificatore accreditato genera un certificato per  ciascuna
delle chiavi di firma utilizzate dall'Agenzia per  la  sottoscrizione
dell'elenco pubblico  dei  certificatori,  lo  pubblica  nel  proprio
registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al
fine di verificare la validita' delle chiavi utilizzate dall'Agenzia.
Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta,  solo  per  le
finalita' consentite dalla legge. 
  2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilita'  del
prodotto di verifica di cui all'art. 14 del presente  decreto  con  i
documenti  informatici  sottoscritti  mediante   firme   elettroniche
qualificate e  digitali  ad  opera  dell'Agenzia,  nell'ambito  delle
attivita' di cui all'art. 31 del Codice. 
  3.  Il  certificatore  accreditato  mantiene  copia  della   lista,
sottoscritta dall'Agenzia, dei certificati relativi  alle  chiavi  di
certificazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera e)  del  presente
decreto, che rende accessibile per via telematica  per  la  specifica
finalita' della  verifica  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
digitali. 
  4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere  il
riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del  Codice,  svolgono  la
propria  attivita'   in   conformita'   con   quanto   previsto   dai
provvedimenti emanati dall'Agenzia ai sensi  dell'art.  4,  comma  2.
Fino all'emanazione di tali provvedimenti continua ad  applicarsi  la
deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n.  45,  recante  regole  per  il
riconoscimento e la verifica del documento informatico  e  successive
modificazioni. 
  5. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere  il
riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1, del Codice assicurano  la
valorizzazione   dell'estensione   qcStatements    id-etsi-qcs-QcSSCD
esclusivamente nei  certificati  qualificati  la  cui  corrispondente
chiave privata sia custodita nei dispositivi di cui all'art. 12. 
  6. I sistemi di generazione e  verifica  delle  firme  elettroniche
qualificate  e  delle  firme  digitali,  forniti   o   indicati   dal
certificatore accreditato ai sensi degli articoli 11, comma 8  e  14,
comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o
fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di
sottoscrizione o verifica. 
  7. Al fine  dell'attivita'  di  cui  all'art.  31  del  Codice,  il
certificatore  deve   consegnare   all'Agenzia   un   esemplare   dei
dispositivi di firma elettronica  qualificata  e  di  firma  digitale
forniti ai titolari. Il primo periodo non si applica in relazione  ai
dispositivi di firma HSM. 
  8. Al fine  dell'attivita'  di  cui  all'art.  31  del  Codice,  il
certificatore deve consegnare all'Agenzia copia delle applicazioni di
generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate  o  delle
firme digitali fornite ai titolari per uso personale. 
  9. Al fine del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art.  29
del Codice, il certificatore e' obbligato a partecipare alle sessioni
di test di interoperabilita' indicate dall'Agenzia. 
  10. I certificatori rendono disponibile all'Agenzia un servizio che
consenta, ai fini dell'art. 34, comma 4,  di  conoscere  se,  per  un
determinato  codice  fiscale,  sia  stato   emesso   un   certificato
qualificato e, in  caso  affermativo,  la  sua  scadenza.  L'Agenzia,
sentite le associazioni di categoria e il Garante per  la  protezione
dei  dati  personali,  indica  in   un   proprio   provvedimento   le
caratteristiche del servizio, le modalita' e i  vincoli  per  la  sua
fruizione.