(( Art. 5-ter 
 
       Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni 
           con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, gia'  prorogato  ai  sensi  dell'articolo  29,
comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.   14,   e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi
e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o  aprile  2013  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,   n.   214,   gia'   prorogato   ai   sensi
          dell'articolo  29,  comma  11-ter,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  ulteriormente  differito
          al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli  avvisi
          di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011,  n.
          284, S.O, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27  dicembre
          2011, n. 300, S.O. 
              "5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si  applica
          alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 29, comma  11-ter,  del
          D.L.  29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14: 
              "11-ter. Il termine di cui all'articolo  23,  comma  5,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato di dodici mesi.".