(( Art. 5-quater 
 
           Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo 
                         nel porto di Genova 
 
  1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova  in
data  7  maggio  2013,  al  fine  di  ripristinare   l'efficienza   e
l'operativita'  della  sala  operativa  e  del   centro   VTS   della
Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi  navali
addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati  in  occasione
del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e  di  logistica
per il  mantenimento  delle  condizioni  di  operativita'  e  per  il
ripristino della struttura operativa della  locale  corporazione  dei
piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di
competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire
le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana
in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge  23  dicembre
2000, n. 388. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  145,  comma  40,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2000, n. 302, S.O.: 
              "40. E' istituito un fondo di  lire  1,5  miliardi  nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento di studi e ricerche.  A  tale  fine,  per  la
          razionalizzazione degli interventi previsti  ai  sensi  del
          presente   comma   e   per    la    valorizzazione    delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche, negli anni successivi le risorse  del  fondo,  in
          misura non  inferiore  all'80  per  cento  delle  dotazioni
          complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
          sostegno e incentivazione  per  incentivazione  per  l'alta
          formazione professionale tramite l'istituzione di un  forum
          permanente  realizzato  da  una  o  piu'   ONLUS   per   la
          professionalita'  nautica  partecipate   da   istituti   di
          istruzione universitaria o convenzionate  con  gli  stessi.
          Tali misure, in una percentuale non  superiore  al  50  per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione, tramite il recupero  di  beni  pubblici,  di
          idonee   infrastrutture.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.".