Art. 6 
 
                 Proroga emergenza sisma maggio 2012 
 
  1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  11,  comma
13, del decreto legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del (( 31 ottobre )) 2012  e
del 19  novembre  2012  quale  data  ultima  di  presentazione  della
documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per
l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7  e  7-bis  del  predetto
articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro  tale  ultimo
termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi  e  le  condizioni
gia' previsti dai commi 7, 7-bis e  9  dell'articolo  11  del  citato
decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare  la  documentazione
utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del  30
novembre 2012. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso  ai
finanziamenti per il pagamento, (( senza applicazione delle sanzioni,
)) dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei
premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio  2013  al
15 novembre 2013 nei confronti: 
  a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
  b) dei soggetti che, hanno gia'  utilmente  rispettato  il  termine
ultimo del 30 novembre 2012. 
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a  3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
  5. La Cassa depositi  e  prestiti  SpA  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche'  all'articolo  1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo  comunque  modalita'  di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei  limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012. 
  (( 5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e' inserito il  seguente:  «Sulle
contabilita'  speciali   possono   confluire   inoltre   le   risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova  e
Rovigo». 
  5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1o  agosto  2012,  n.
122,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«diciotto mesi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 11, comma 13, del
          decreto-legge   10   ottobre   2012,   n.   174,    recante
          «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012.», convertito
          in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,  n.
          213: 
              «13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo». 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma  3,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio  2012»,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122: 
              «3. In seguito agli eventi sismici di cui al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
              - I provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  del  31
          ottobre  2012,  recante  «Modifiche  al  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012 di
          approvazione del modello  di  comunicazione  dei  dati  per
          l'accesso al  finanziamento  dei  tributi,  dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 11, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  in
          relazione al sisma  del  mese  di  maggio  2012»  e'  stato
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate  il
          31 ottobre 2012,  ai  sensi  del  comma  361  dell'articolo
          1,della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              - I provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  del  19
          novembre  2012,  recante  «Integrazioni  e   modifiche   al
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  del
          22 ottobre 2012, modificato dal  provvedimento  31  ottobre
          2012, di approvazione del modello di comunicazione dei dati
          per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 11, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  in
          relazione al sisma  del  mese  di  maggio  2012»  e'  stato
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate  il
          19 novembre 2012, ai sensi del comma 361  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 11, comma 9,  del
          decreto-legge   10   ottobre   2012,   n.   174,    recante
          «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012.», convertito
          in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,  n.
          213: 
              «9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7,  i
          contribuenti   ivi   indicati   presentano   ai    soggetti
          finanziatori di cui al medesimo comma: 
              a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni, che attesta: 
              1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74  del
          2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge
          n. 95 del 2012; nonche' 
              2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli
          eventi sismici, come comprovati  dalle  perizie  occorrenti
          per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono  stati
          di entita' effettivamente tale da condizionare  ancora  una
          ripresa piena della attivita' di impresa; 
              b) copia del modello di cui  al  comma  11,  presentato
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel  quale  sono
          indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al  30
          novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012  al
          30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che  ne  attesta  la
          corretta trasmissione; 
              c) alle rispettive scadenze, per gli altri  importi  di
          cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi  ai
          versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012  al  30
          giugno 2013». 
              Si trascrive per opportuna conoscenza anche il comma 11
          del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 174/2012: 
              «11. Con  provvedimento  del  Direttore  della  Agenzia
          delle entrate da adottare entro  il  31  ottobre  2012,  e'
          approvato il modello  indicato  al  comma  9,  lettera  b),
          idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi  importi
          dei versamenti da  effettuare,  nonche'  sono  stabiliti  i
          tempi e le  modalita'  della  relativa  presentazione.  Con
          analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita'
          e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte
          dei   soggetti   finanziatori,   dei   dati   relativi   ai
          finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di
          attuazione del comma 8». 
              - Si trascrive il testo dell'articolo  11,  commi  7  e
          7-bis del gia' menzionato decreto-legge n. 174/2012: 
              «7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
              a) se dotati dei requisiti per accedere,  limitatamente
          ai danni subiti in relazione alle  attivita'  dagli  stessi
          rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
          dagli esercenti attivita' agricole di  cui  all'articolo  4
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, per il  pagamento
          dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,  nonche'
          per gli altri importi dovuti dal 1°  dicembre  2012  al  30
          giugno 2013; 
              b)  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 371, della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013)», e' il seguente: 
              «371. Con provvedimento  del  Direttore  della  Agenzia
          delle entrate e' approvato il  modello  indicato  al  comma
          368,  lettera  b),  n.  1),  idoneo  altresi'  ad   esporre
          distintamente  i  diversi   importi   dei   versamenti   da
          effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          della relativa  presentazione.  Con  analogo  provvedimento
          possono  essere   disciplinati   modalita'   e   tempi   di
          trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte   dei
          soggetti finanziatori, dei dati relativi  ai  finanziamenti
          erogati e al loro utilizzo, nonche'  quelli  di  attuazione
          del comma 369». 
              Si riportano per opportuna conoscenza i commi 368 e 369
          del medesimo articolo 1 della legge n. 228/2012: 
              «368. Per accedere al finanziamento i soggetti  di  cui
          al comma 365 presentano: 
              a)  ai   Presidenti   delle   Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e  Veneto,  nella  loro  qualita'  di  Commissari
          delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in
          collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia
          di Finanza,  nonche'  ai  soggetti  finanziatori  una  auto
          dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di
          almeno una delle condizioni di cui al  comma  365,  lettere
          a), b), c)  e  d)  nonche'  la  circostanza  che  il  danno
          economico diretto subito in occasione degli eventi  sismici
          e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che  ha
          impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e
          premi di cui al comma 366; 
              b) ai soli soggetti finanziatori: 
              1) copia del modello di cui al  comma  371,  presentato
          telematicamente all'Agenzia delle entrate; 
              2) i modelli di pagamento per gli  importi  di  cui  al
          comma 366. 
              369. I  soggetti  finanziatori  comunicano  all'Agenzia
          delle  entrate  i  dati  identificativi  dei  soggetti  che
          omettono i pagamenti previsti nel  piano  di  ammortamento,
          nonche'  i  relativi  importi,  per  la   loro   successiva
          iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a   ruolo   di
          riscossione». 
              - Si trascrive il testo  dell'articolo  1,  comma  367,
          della legge n. 228/2012: 
              «367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma  366  i
          soggetti di cui al comma 365 possono chiedere  ai  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,  assistito
          dalla  garanzia  dello   Stato,   nei   termini   stabiliti
          dall'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213. A tale  fine,  i  predetti  soggetti
          finanziatori  possono  contrarre   finanziamenti,   secondo
          contratti   tipo   definiti   previa   integrazione   della
          convenzione di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  del
          decreto-legge   n.   174   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,  tra  la  Cassa
          depositi e prestiti  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato,   nei   limiti
          dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  ai
          sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di  cui
          al presente comma e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
          cui al presente  comma  sono  elencate  nell'allegato  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo  31  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196». 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto-legge n. 74/2012,  gia'  modificato  dall'art.  11,
          comma 1, lett. a), n. 1-bis),  decreto-legge  n.  174/2012,
          come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente: 
              «6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni». 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  3,  comma  9,  del
          decreto-legge n. 74/2012,  gia'  modificato  dall'art.  11,
          comma  1-ter,   del   decreto-legge   n.   174/2012,   come
          ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata  e'  il
          seguente: 
              «9. La verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere effettuata entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto».