(( Art. 6-decies 
 
          Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere 
            di commercio italo-estere o estere in Italia 
 
  1. I soggetti che alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto risultino  iscritti  all'albo  delle
camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero
15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato  dotate
di autonomia funzionale e patrimoniale. 
  2. I soggetti titolati di  incarichi  negli  organi  statutari  sia
monocratici che collegiali delle camere di commercio  italo-estere  o
estere in Italia non possono  restare  in  carica  per  piu'  di  due
mandati  consecutivi,  riferiti  non  solo  alla  permanenza  in  una
specifica carica, ma alla permanenza nei  suddetti  organi  anche  in
presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto  hanno
superato il limite temporale di cui al primo periodo sono  dichiarati
decaduti con decorrenza dalla  predetta  data,  senza  necessita'  di
alcun altro atto, e si procede  alla  loro  sostituzione  secondo  le
norme dei rispettivi statuti. 
  3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o  estere  in
Italia e le loro eventuali variazioni entrano  in  vigore  a  seguito
della loro approvazione  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri.  Gli
statuti in vigore  alla  data  del  31  dicembre  2012  si  intendono
approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15
          febbraio 2000, n. 96, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile
          2000,  n.  94,  reca  «Regolamento  recante  norme  per  la
          disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere
          o estere in Italia».