(( Art. 6-sexies 
 
                       Assunzioni di personale 
 
  1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. Per le strette finalita' connesse alla situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74
del 2012, e delle prefetture  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma  9  del  presente  articolo.  Ciascun  contratto  di  lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere  prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate   per   le
assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i   vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui  al  comma  28  dell'articolo  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Le  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle  graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate  dai  comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali:  l'80  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni,  il  16  per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle  prefetture.
Il  riparto  fra  i  comuni  interessati  nonche',  per  la   regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la  struttura  commissariale,  avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.  I  comuni  non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite  convenzioni  con  le
unioni o  fra  di  loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014». 
  2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1o
agosto 2012, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  da  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2». 
  3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1o  agosto  2012,  n.
122, sono autorizzati a riconoscere, con  decorrenza  dal  1o  agosto
2012  e  sino  al  31  dicembre  2014,  alle  unita'  lavorative,  ad
esclusione dei dirigenti e titolari di posizione  organizzativa  alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme  associative
del rispettivo ambito di competenza  territoriale,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro straordinario reso  e  debitamente  documentato
per  l'espletamento  delle  attivita'  conseguenti  allo   stato   di
emergenza, nei limiti di trenta ore  mensili.  Agli  oneri  derivanti
dalla presente disposizione si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -   Il   testo   vigente   dell'articolo   3-bis    del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario»,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, gia' modificato dall'art. 11, comma 1,
          del decreto-legge n. 174/2012 e dall'articolo 1, commi  374
          e  376  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   come
          ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata  e'  il
          seguente: 
              «Art.  3-bis.  (Credito  di  imposta  e   finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione) 
              1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  destinati  ad
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          immobili di edilizia abitativa e  ad  uso  produttivo,  nei
          limiti   stabiliti    dai    Presidenti    delle    regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti  di
          cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
          domanda del soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
          all'esercizio del credito operanti  nei  territori  di  cui
          all'articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  74  del  2012
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti  con  apposita  convenzione   con   l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          fino ad un massimo di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
          danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1o  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013  ed  euro  20.000.000
          per l'anno 2014». 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge n. 74/2012, gia' modificato dall'articolo 10,
          comma  15,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          134,  come  ulteriormente  modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente: 
              «I presidenti delle regioni possono avvalersi  per  gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito  della   ripartizione   del   Fondo,   di   cui
          all'articolo 2». 
              -  Per  il  titolo  del   decreto-legge   n.   74/2012,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131, si  veda
          la nota all'articolo 6. 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge n. 74/2012 e' il seguente: 
              «1.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto».