(( Art. 6-septies Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»; b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione» fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'»; c) il comma 373 e' sostituito dal seguente: «373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012». ))
Riferimenti normativi - Il testo vigente dell'articolo 1, comma 366, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373». - Il testo vigente dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano: a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366; b) ai soli soggetti finanziatori: 1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate; 2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366». - Si trascrive il previgente testo dell'articolo 1, comma 373, della legge n. 228/2012: «373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e' subordinata alla previa verifica della loro compatibilita' da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 366».