Art. 15 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, (( all'articolo 5, pari  a
3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, agli articoli  5-ter  e  5-quater,  pari  a  600.000  euro  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a ))  4,5
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015,  2016,  ((
all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e  110  milioni
di euro a decorrere dal 2015, )) all'articolo 10, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, (( comma 7, pari  a
3 milioni di euro )) a decorrere dal 2015, (( all'articolo 14 comma 1
pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2016 all'articolo  14,  comma  2,  pari  a  5,1
milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016  e  a
7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 )) e al comma 1 del presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    (( a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater,
quanto a  600.000  euro  per  l'anno  2013,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «'Fondi di riserva e speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
600.000 per ciascuno degli  anni  2014  e  2015,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b), limitatamente alla parte corrente,  del  decreto-legge  31  marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2011, n. 75; )) 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14, comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1; 
    (( e-bis) per le finalita' di  cui  all'articolo  5,  commi  3  e
3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore
incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma  2,
che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a  8  milioni  di
euro per l'anno 2014; 
    e-ter) per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  quanto  a  20
milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante  ulteriore  incremento
delle aliquote di  accisa  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  che
garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di  euro
a decorrere dal 2014. 
  2-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano,  a
decorrere dall'anno 2014,  nel  limite  di  spesa  complessivo  di  2
milioni di euro, ivi incluse le spese di  manutenzione  straordinaria
degli immobili e le eventuali minori entrate per  il  bilancio  dello
Stato. )) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b),  del
          decreto-legge n. 34 del 2011,  si  veda  la  relativa  nota
          all'art. 6.