Art. 15 
 
                  Disposizioni finali di copertura 
 
   1. Al fine di reperire le risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del
presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno  2013.  Tale  importo
concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita'. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione
dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,
e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione
dell'articolo 9, comma 6, pari a (( 2.952,9 milioni ))  di  euro  per
l'anno 2013, a (( 555,3 milioni )) di euro per l'anno 2014,  a  617,1
milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere
dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
in termini di maggiori interessi del debito  pubblico,  si  provvede,
rispettivamente: 
    a) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
riduzione delle disponibilita' di competenza e di cassa, delle  spese
per consumi intermedi e  investimenti  fissi  lordi,  secondo  quanto
indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate
e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  nell'ambito  di
ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con
invarianza degli effetti  sull'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    b) quanto a 675,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato  3  al
presente decreto, per gli importi in esso indicati; 
    (( c) quanto a 186 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  68,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64
milioni  di  euro  per   l'anno   2013,   mediante   utilizzo   delle
disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo; 
  c-bis) quanto a 18,5 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente  riduzione   lineare   delle   dotazioni   finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili  di  parte  corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ad
esclusione degli stanziamenti  iscritti  nelle  missioni  «Ricerca  e
innovazione», «Istruzione sco-lastica» e «Istruzione universitaria»; 
    d) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   prevista
dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,
quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  ))  dall'articolo
7-ter, comma 2, del decreto- legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 
    e) quanto a  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 14; 
    f) quanto a  925  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
utilizzo delle maggiori  entrate  per  imposta  sul  valore  aggiunto
derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13; 
    g) quanto a 300 milioni di euro, per  l'anno  2013,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' dei  conti  bancari  di  gestione
riferiti alle diverse componenti (( tariffarie intestati  alla  Cassa
conguaglio per il settore ))  elettrico.  L'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede  ad  imputare  la
suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei  predetti  conti,
assicurando l'assenza di incrementi tariffari; 
    h) per la restante parte mediante utilizzo di quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni  di
euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  490
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere (( e) e f) del comma 3
)). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta
il raggiungimento degli obiettivi di maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  mese  di  novembre   2013,
stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini  dell'IRES  e
dell'IRAP, e  l'aumento  delle  accise  di  cui  alla  Direttiva  del
Consiglio 2008/118/CE  del  16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da
assicurare il conseguimento dei  predetti  obiettivi  anche  ai  fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che  si  dovessero
generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti  per  l'anno
2013. 
  5. L'allegato 1 (( annesso alla legge )) 24 dicembre 2012, n.  228,
e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 2. 
              - Si riporta il testo  del  comma  68  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  247  recante  "Norme  di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro e previdenza sociale": 
              "68. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello." 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  21
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  recante  "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili." 
              - Si riporta il testo del  comma  184  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)": 
              "184.  Per  la  prosecuzione  della  realizzazione  del
          sistema MO.S.E. e' autorizzata la spesa di  45  milioni  di
          euro per l'anno 2013, di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
          2014, di 305 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  400
          milioni di euro per l'anno 2016." 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-ter   del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante  "Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'area industriale di  Piombino,
          di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
              "Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per  l'infrastruttura
          ferroviaria nazionale) 
              1. Al fine di garantire il  perseguimento  di  adeguati
          livelli  di   sicurezza   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale,  le  disponibilita'  di  risorse   iscritte   in
          bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate  al  contratto
          di programma di Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A.  -  parte
          servizi, per la copertura dei costi  della  manutenzione  e
          delle attivita' ordinarie, residuali rispetto all'effettivo
          fabbisogno come  indicato  nel  contratto  stesso,  possono
          essere utilizzate per la compensazione dei  costi  relativi
          alla manutenzione straordinaria da sostenere  dalla  stessa
          societa' negli anni  2012  e  2013,  inclusi  nel  medesimo
          contratto. 
              2. Per il  finanziamento  degli  investimenti  relativi
          alla  rete  infrastrutturale   ferroviaria   nazionale   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del
          CIPE con priorita' per la prosecuzione dei lavori  relativi
          al Terzo Valico dei Giovi e per il  quadruplicamento  della
          linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di  base
          del Brennero. 
              3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per  l'anno  2015
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2013-2015,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2013,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
          Comma 4: 
              - La Direttiva  del  Consiglio  16  dicembre  2008,  n.
          2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e  che
          abroga la direttiva 92/12/CEEe' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          14 gennaio 2009, n. L 9. 
          Comma 5: 
              - La citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.