Art. 16 Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano 1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto stabilito nello statuto. 2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello. 3. La sentenza della Corte penale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attivita' della Corte penale internazionale; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile. 4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale. 5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione e' stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 734 del codice di procedura penale: «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. 2. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.».