Art. 16 
 
 
                   Esecuzione delle pene detentive 
                 nel territorio dello Stato italiano 
 
  1. Le sentenze irrevocabili  di  condanna  ad  una  pena  detentiva
pronunciate dalla Corte penale  internazionale  sono  eseguibili  nel
territorio dello Stato italiano in  conformita'  a  quanto  stabilito
nello statuto. 
  2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano  come
luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia  richiede
preliminarmente il riconoscimento della sentenza della  Corte  penale
internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso
la corte d'appello di Roma la  richiesta,  unitamente  ad  una  copia
della sentenza e alla traduzione della medesima in  lingua  italiana,
con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore  generale  promuove
il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello. 
  3. La sentenza della Corte penale internazionale  non  puo'  essere
riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi: 
  a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e
delle altre disposizioni che regolano l'attivita' della Corte  penale
internazionale; 
  b)  la  sentenza  contiene  disposizioni  contrarie   ai   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
  c) per lo stesso fatto e nei  confronti  della  stessa  persona  e'
stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile. 
  4.  La  corte  d'appello  delibera  con  sentenza  in   ordine   al
riconoscimento, osservate le forme  previste  dall'articolo  127  del
codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma  2,  del
codice di procedura penale. 
  5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro  della
giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo  se
la designazione e' stata accettata e, in caso affermativo,  trasmette
per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di
Roma la documentazione di cui alla  regola  204  del  Regolamento  di
procedura e prova della Corte penale internazionale,  adottato  nella
prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a  New  York
dal 3 al 10 settembre 2002,  unitamente  alla  traduzione  in  lingua
italiana. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 127 del  codice  di  procedura
          penale si veda nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  734  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). -  1.
          La corte di appello delibera in ordine  al  riconoscimento,
          osservate le forme previste dall'art.  127,  con  sentenza,
          nella  quale  enuncia  espressamente  gli  effetti  che  ne
          conseguono. 
              2. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione  da
          parte del procuratore generale presso la corte di appello e
          dell'interessato.».