Art. 8 
 
 
             Meccanismo di correzione degli scostamenti 
          rispetto all'obiettivo programmatico strutturale 
 
  1. Il Governo, nei documenti di  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio, in base  ai  dati  di  consuntivo,  verifica  se,  rispetto
all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del
saldo  strutturale,  con  riferimento  al  risultato   dell'esercizio
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi
precedenti,   pari   o   superiore   allo   scostamento   considerato
significativo dall'ordinamento dell'Unione europea  e  dagli  accordi
internazionali  in   materia,   ad   esclusione   degli   scostamenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora  stimi  che
tale scostamento si rifletta sui  risultati  previsti  per  gli  anni
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entita'  e  le
cause e indica contestualmente misure tali da  assicurare,  almeno  a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello  in  cui  e'
stato  accertato  lo  scostamento,  il  conseguimento  dell'obiettivo
programmatico strutturale. 
  2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano
la misura e l'articolazione temporale  delle  correzioni  di  cui  al
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche  tenendo  conto  del
rispettivo  concorso   allo   scostamento   e   delle   esigenze   di
coordinamento della finanza pubblica. 
  3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo  6,  comma  3,
possono disporre la sospensione dell'operativita' del  meccanismo  di
correzione  previsto  dal  presente   articolo   sino   all'esercizio
precedente a quello a partire dal quale ha  inizio  l'attuazione  del
piano di rientro di cui al medesimo comma.