Art. 23 
 
 
Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge  27  giugno  2003,  n.
151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 
 
  1.  All'articolo  6-ter,  comma   2-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo  modificato  dalla
legge  29  luglio  2010,  n.  120,  dopo  le  parole:  "e  successive
modificazioni" sono  inserite  le  seguenti:  "ed  ha  efficacia  dal
momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo  e'
stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione"  ed
e' aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente
non residente in Italia e' invitato  ad  eleggere  un  domicilio  sul
territorio  nazionale,  ai   fini   della   notifica   del   predetto
provvedimento.". 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6-ter, comma 2-bis, del
          decreto  legge  27  giugno  2003,  n.  151,  citato   nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6-ter (Disposizioni  concernenti  i  titolari  di
          patente rilasciata  da  uno  Stato  estero).  -  1.  Per  i
          titolari di patente rilasciata da  uno  Stato  estero,  che
          commettono sul territorio italiano violazioni di norme  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, e' istituita presso il  Centro  elaborazione
          dati (CED) del Dipartimento per i trasporti  terrestri  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  una  banca
          dati  che  e'  progressivamente  alimentata  con   i   dati
          anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni,
          associando a ciascuno di essi  i  punti  di  penalizzazione
          secondo  le  modalita'  previste   dal   medesimo   decreto
          legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono  comunicate
          allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art.  12
          del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 
              2. Ai soggetti di cui al comma  1  che  hanno  commesso
          nell'arco di un anno violazioni per  un  totale  di  almeno
          venti punti e' inibita la guida di  veicoli  a  motore  sul
          territorio italiano per un periodo  di  due  anni.  Ove  il
          totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
          anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un  anno.  Ove
          il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
          di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
          guida e' limitata a sei mesi. 
              2-bis. Il provvedimento di inibizione  alla  guida,  di
          cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente  rispetto
          al luogo in cui e' stata commessa l'ultima  violazione  che
          ha comportato la decurtazione di punteggio  sulla  base  di
          una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
          provvedimento e'  notificato  all'interessato  nelle  forme
          previste dall'art. 201 del decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, e successive modificazioni  ed  ha  efficacia
          dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento,
          se    questo    e'    stato    disposto     contestualmente
          all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso,  il
          conducente non residente in Italia e' invitato ad  eleggere
          un  domicilio  sul  territorio  nazionale,  ai  fini  della
          notifica del predetto provvedimento.  Il  provvedimento  di
          inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante  il
          periodo di inibizione alla guida e' punito con le  sanzioni
          previste dal comma  6  dell'art.  218  del  citato  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In
          luogo  della  revoca  della  patente  e'  sempre   disposta
          un'ulteriore  inibizione  alla  guida  per  un  periodo  di
          quattro anni. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito il  registro  degli  abilitati  alla
          guida  di  nazionalita'  straniera,  al  fine  di   rendere
          omogenea  l'applicazione  delle  norme  e  delle   sanzioni
          previste dal presente decreto.».