Art. 23 Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 1. All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed e' aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 6-ter, comma 2-bis, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 6-ter (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero). - 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi. 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.».