Art. 24 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  Capo  II  del  presente  decreto  si
applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 21,  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  che  si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari  di
carta di qualificazione del conducente gia' rilasciata ai  sensi  del
decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   e   successive
modificazioni. 
  3. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  in  sede  di  rinnovo  di
validita'  di  una  carta  di  qualificazione  del  conducente,  gia'
rilasciata ad un titolare di patente di guida  italiana,  si  procede
all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale,  in
corrispondenza del tipo di  abilitazione  posseduta,  e'  apposto  il
codice unionale "95" nonche' la data  di  scadenza  dell'abilitazione
stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta
di qualificazione del conducente per furto, distruzione,  smarrimento
o deterioramento. 
  4. Entro la data del 19 gennaio 2013, e'  emanato  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  e
successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma  1,
lettera e). 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  come
modificato dall'articolo 5, comma 1,  lettera  b-bis),  del  presente
decreto,  sono  applicabili  a  decorrere  dal   novantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.