Art. 24 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente gia' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validita' di una carta di qualificazione del conducente, gia' rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, e' apposto il codice unionale "95" nonche' la data di scadenza dell'abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento. 4. Entro la data del 19 gennaio 2013, e' emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e). 5. Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.