Art. 13 Opera di tecnici 1. Quando e' necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile. 2. Quando l'opera del tecnico e' richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della meta'.