Art. 12 
 
Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di acquisizione  delle  donazioni
di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila)  destinate  ai
beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.