Art. 15 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,
all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il  2014  e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10,  pari  a  4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma  7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  1,93  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro  per  il  2015  e  a  7,8
milioni di euro a decorrere dal  2016  e  al  comma  1  del  presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14 comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.