Art. 12. 
 
     (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi) 
 
  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire  due  milioni  e
500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 230
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014". 
  2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2013,  nonche'  di  euro  230  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.