Art. 13. 
 
 (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali) 
 
  1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
sostituito dal seguente: 
  "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il  Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione  di  3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
189.000.000,00 euro per  l'anno  2014,  "Sezione  per  assicurare  la
liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno  2013
e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una  dotazione   di
7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro  per
l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da comunicare  al  Parlamento,  possono  essere  disposte  variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  la  riassegnazione  ai  pertinenti  articoli   del   Fondo.   E'
accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per  essere
destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non
erogate in prima istanza alla data del 31  dicembre  2013  e  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.". 
  2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge
6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita'  di
accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell' Addendum di cui
al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64  e
secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di  anticipazione  originariamente
stipulato. 
  3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di
cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64
mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso
di interesse da applicare all'erogazione e'  pari  al  rendimento  di
mercato dei buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del  presente
decreto e pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In
deroga a quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legge n. 35 del 2013, ai fini  dell'ammortamento  dell'erogazione  di
cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un'annualita', sara' effettuato  il  1°  febbraio
2015. 
  4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del  Ministero
delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle
somme di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile
2013,  n.  35,  sulla  base  dell'Accordo   sancito   in   Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35",  puo'  essere  erogata,  su
richiesta delle Regioni interessate,  nell'anno  2013.  In  deroga  a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge  n.  35
del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
di  cui  al  periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,
comprensivo degli interessi per un'annualita', sara' effettuato il 1°
febbraio 2015. 
  5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1  e  dal
comma 5 dell'articolo 2 del decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  6. Le regioni possono presentare domanda di  accesso  anticipato  a
quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e  fino  ad  un  importo
pari all'80%  delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i  decreti
direttoriali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  16
aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3,  comma
2, del decreto - legge n. 35  del  2013  e  dell'articolo  3-bis  del
decreto- legge 21 giugno 2013, n.  69  convertito  con  modificazioni
nella legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  A tal fine le regioni interessate devono assicurare: 
  a) idonee e  congrue  misure  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
    b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili cumulati alla data  del  31  dicembre  2012  non
ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo
3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo
quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera
b), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
    c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel
piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma. 
  7.  La  documentazione  necessaria  deve  essere  presentata  dalle
regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sara'  verificata  dal
Tavolo di verifica degli  adempimenti  regionali  in  tempo  utile  a
consentire la stipula dei contratti di prestito entro il  20  ottobre
2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga  a  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del  decreto  legge  n.  35  del
2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il
pagamento della prima  rata,  comprensivo  degli  interessi  per  una
annualita', sara' effettuato il 1° febbraio 2015. 
  8. La  dotazione  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma  10
dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far  fronte  ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 
  9.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con  la  Conferenza  Unificata,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui
al comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  e,   in
conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del  decreto
legge n. 35 del 2013, i criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di  cui  al
medesimo comma 1.