Art. 14. 
 
(Definizione agevolata in  appello  dei  giudizi  di  responsabilita'
                      amministrativo-contabile) 
 
  1. In considerazione della particolare opportunita'  di  addivenire
in  tempi  rapidi  all'effettiva  riparazione  dei   danni   erariali
accertati con  sentenza  di  primo  grado,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche  nei  giudizi  su
fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della  predetta  legge,  indipendentemente   dalla   data
dell'evento  dannoso  nonche'  a  quelli  inerenti   danni   erariali
verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
a  condizione  che  la  richiesta  di  definizione   sia   presentata
conformemente a quanto disposto nel comma 2. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
deve essere presentata, nei  venti  giorni  precedenti  l'udienza  di
discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica  richiesta
di definizione e la somma ivi indicata non puo' essere  inferiore  al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in
tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di  consiglio  nel
termine  perentorio  di  15  giorni  successivi  al  deposito   della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del
giudizio  ai  sensi  del  comma  233,  con  decreto   da   comunicare
immediatamente alle parti determina la somma  dovuta  in  misura  non
inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il
versamento entro il 15 novembre 2013.