Art. 15. 
 
                 (Disposizioni finali di copertura) 
 
  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del
presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno  2013.  Tale  importo
concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita'. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione
dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,
e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione
dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro  per  l'anno
2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014,  a  617,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal  2016,
ivi compreso  l'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  in
termini di maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si  provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione
delle disponibilita' di  competenza  e  di  cassa,  delle  spese  per
consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato
nell'allegato 2  al  presente  decreto.  Per  effettive,  motivate  e
documentate esigenze, su proposta delle  Amministrazioni  interessate
possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  nell'ambito  di
ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con
invarianza degli effetti  sull'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione
   delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente
   decreto, per gli importi in esso indicati; 
c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione  del
   fondo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge
   24 dicembre 2007 n. 247; 
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,
   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
   prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184,  della  legge
   24 dicembre 2012, n. 228, e  per  100  milioni  di  euro  mediante
   corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per
   l'anno 2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto -  legge  26
   aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
   giugno 2013, n. 71; 
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno  2013,  mediante  utilizzo
   delle maggiori entrate derivanti  dall'applicazione  dell'articolo
   14; 
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno  2013,  mediante  utilizzo
   delle maggiori entrate per imposta sul valore  aggiunto  derivanti
   dalle disposizioni recate dall'articolo 13; 
  g) quanto a 300 milioni di  euro,  per  l'anno  2013,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' dei  conti  bancari  di  gestione
riferiti alle  diverse  componenti  tariffari  intestati  alla  cassa
conguaglio settore elettrico. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma
a riduzione delle  disponibilita'  dei  predetti  conti,  assicurando
l'assenza di incrementi tariffari; 
h) per la restante parte  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
   maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5  milioni
   di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a
   490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f).  Qualora  da
tale  monitoraggio  emerga  un  andamento   che   non   consenta   il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  mese  di  novembre   2013,
stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini  dell'IRES  e
dell'IRAP, e  l'aumento  delle  accise  di  cui  alla  Direttiva  del
Consiglio 2008/118/CE  del  16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da
assicurare il conseguimento dei  predetti  obiettivi  anche  ai  fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che  si  dovessero
generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti  per  l'anno
2013. 
  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.