Art. 23 
 
                (Finanziamento degli enti di ricerca) 
 
  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero  di  progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita',   fatta
eccezione per quelli". 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,
e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 4 
 
                 Finanziamento degli enti di ricerca 
 
  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero,  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  effettuata  sulla  base  della
programmazione  strategica  preventiva  di  cui  all'articolo  5,   e
considerando la specifica missione dell'ente nonche'  tenendo  conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al  7  per  cento  del
fondo e soggetta  ad  incrementi  annuali,  della  valutazione  della
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante,  e  di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota  sono
disciplinati  con  decreto  avente  natura  non   regolamentare   del
Ministro. 
  1-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.".