Art. 6 
 
             Strategie di contrasto all'evasione fiscale 
 
  1.  Nelle  more  dell'attuazione  degli  obiettivi   di   stima   e
monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento  dell'attivita'
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge  11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un  rapporto  sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale,  sui
risultati conseguiti nel 2013 (( , specificati per ciascuna  regione,
)) e nell'anno in corso, nonche' su quelli  attesi,  con  riferimento
sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione  che
a quello attribuibile alla maggiore  propensione  all'adempimento  da
parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli  interventi
definiti. (( Conseguentemente, relativamente all'anno  2013,  non  si
applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148. )) 
  2. Anche sulla  base  degli  indirizzi  delle  Camere,  il  Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al  fine  di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale  ed  il
rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e  di  contrasto
all'evasione fiscale allo  scopo  di  conseguire  nell'anno  2015  un
incremento di almeno 2  miliardi  di  euro  di  entrate  dalla  lotta
all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  3  e  9
          della legge 11  marzo  2014,  n.  23,  recante  "Delega  al
          Governo recante disposizioni per un  sistema  fiscale  piu'
          equo, trasparente e orientato alla crescita.": 
              "Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  1  e  con   particolare
          osservanza  dei  principi  e  criteri  generali  di  delega
          indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo
          articolo 1, in funzione del raggiungimento degli  obiettivi
          di  semplificazione  e  riduzione  degli  adempimenti,   di
          certezza del diritto nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza
          nella definizione delle  situazioni  giuridiche  soggettive
          attive e passive dei contribuenti e delle  funzioni  e  dei
          procedimenti amministrativi, norme dirette a: 
              a)  attuare   una   complessiva   razionalizzazione   e
          sistematizzazione  della   disciplina   dell'attuazione   e
          dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
              b)   definire   una    metodologia    di    rilevazione
          dell'evasione  fiscale,  riferita  a  tutti  i   principali
          tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita'
          nazionale  e  quelli  acquisiti  dall'anagrafe  tributaria,
          utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili  nel
          tempo,  dei  quali  deve   essere   garantita   un'adeguata
          pubblicizzazione; 
              c) prevedere che i risultati  della  rilevazione  siano
          calcolati e pubblicati con cadenza annuale; 
              d) istituire presso il Ministero dell'economia e  delle
          finanze  una  commissione,  senza   diritto   a   compensi,
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, composta da  un
          numero massimo di quindici esperti indicati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), dalla  Banca  d'Italia  e  dalle  altre
          amministrazioni interessate; la commissione, che si  avvale
          del  contributo  delle  associazioni  di  categoria,  degli
          ordini professionali, delle organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  delle  associazioni
          familiari e delle  autonomie  locali,  redige  un  rapporto
          annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale
          e contributiva, al fine di: 
              1)  diffondere   le   misurazioni   sull'economia   non
          osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile
          dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale; 
              2) valutare l'ampiezza e  la  diffusione  dell'evasione
          fiscale e contributiva,  effettuando  una  stima  ufficiale
          dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico
          dall'evasione  fiscale  e  contributiva  e  assicurando  la
          massima  disaggregazione  possibile  dei  dati  a   livello
          territoriale, settoriale e dimensionale; 
              3) illustrare le strategie e gli interventi definiti  e
          attuati dall'amministrazione pubblica  per  contrastare  il
          fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva; 
              4) evidenziare i risultati ottenuti  dall'attivita'  di
          contrasto dell'evasione fiscale e contributiva; 
              5) individuare le linee di intervento e di  prevenzione
          contro la diffusione del fenomeno dell'evasione  fiscale  e
          contributiva,   nonche'   quelle    volte    a    stimolare
          l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali; 
              e)  definire  le  linee  di  intervento  per   favorire
          l'emersione   di   base   imponibile,   anche    attraverso
          l'emanazione di disposizioni  per  l'attuazione  di  misure
          finalizzate  al  contrasto  d'interessi  fra  contribuenti,
          selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente
          esposte  al  mancato  rispetto   dell'obbligo   tributario,
          definendo  attraverso  i  decreti   legislativi   le   piu'
          opportune  fasi  applicative  e  le  eventuali  misure   di
          copertura finanziaria nelle fasi di attuazione; 
              f) prevedere che il Governo rediga  annualmente,  anche
          con il  contributo  delle  regioni  in  relazione  ai  loro
          tributi  e  a  quelli  degli  enti   locali   del   proprio
          territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
          di   misure   di   contrasto   dell'evasione   fiscale    e
          contributiva, da  presentare  alle  Camere  contestualmente
          alla Nota di aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
          finanza, distinguendo  tra  imposte  accertate  e  riscosse
          nonche' tra le diverse tipologie di avvio  delle  procedure
          di accertamento, in particolare  evidenziando  i  risultati
          del recupero di somme dichiarate  e  non  versate  e  della
          correzione di errori nella liquidazione  sulla  base  delle
          dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi,  altresi',
          le strategie  per  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva, e che esso aggiorni e confronti  i  risultati
          con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero
          di  gettito  fiscale  e  contributivo   attribuibile   alla
          maggiore   propensione   all'adempimento   da   parte   dei
          contribuenti." 
              "Art. 9. (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
          controllo) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui   all'articolo   1,   norme   per   il
          rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
              a)   rafforzare   i   controlli   mirati    da    parte
          dell'amministrazione  finanziaria,  utilizzando   in   modo
          appropriato e completo gli elementi contenuti nelle  banche
          di dati e prevedendo, ove  possibile,  sinergie  con  altre
          autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
          fine  di  migliorare  l'efficacia  delle   metodologie   di
          controllo,  con  particolare  rafforzamento  del  contrasto
          delle frodi  carosello,  degli  abusi  nelle  attivita'  di
          incasso e trasferimento di  fondi  (money  transfer)  e  di
          trasferimento di  immobili,  dei  fenomeni  di  alterazione
          delle  basi  imponibili  attraverso  un  uso  distorto  del
          transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa,
          nonche' delle fattispecie di elusione fiscale; 
              b)  prevedere   l'obbligo   di   garantire   l'assoluta
          riservatezza nell'attivita' conoscitiva e di controllo fino
          alla  completa  definizione  dell'accertamento;   prevedere
          l'effettiva  osservanza,  nel   corso   dell'attivita'   di
          controllo, del principio di ridurre al minimo gli  ostacoli
          al  normale  svolgimento   dell'attivita'   economica   del
          contribuente, garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto  del
          principio    di     proporzionalita';     rafforzare     il
          contraddittorio nella fase di indagine e la  subordinazione
          dei successivi  atti  di  accertamento  e  di  liquidazione
          all'esaurimento del contraddittorio procedimentale; 
              c)   potenziare   e   razionalizzare   i   sistemi   di
          tracciabilita' dei pagamenti,  prevedendo  espressamente  i
          metodi  di  pagamento   sottoposti   a   tracciabilita'   e
          promuovendo adeguate forme di coordinamento con  gli  Stati
          esteri, in particolare con  gli  Stati  membri  dell'Unione
          europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei
          relativi oneri bancari; 
              d)   incentivare,   mediante   una   riduzione    degli
          adempimenti  amministrativi  e  contabili  a   carico   dei
          contribuenti, l'utilizzo della fatturazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  corrispettivi,  nonche'  di
          adeguati meccanismi di riscontro tra la  documentazione  in
          materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)   e   le
          transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi  di
          tracciabilita' dei pagamenti; 
              e) verificare la possibilita' di introdurre  meccanismi
          atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta  sui  beni  e
          servizi  intermedi,  facendo  in  particolare  ricorso   al
          meccanismo  dell'inversione  contabile  (reverse   charge),
          nonche' di introdurre il meccanismo della deduzione base da
          base per alcuni settori; 
              f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi di  pagamento
          per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi,  oneri  e
          spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo  del
          contante,  nonche'  incentivi  all'utilizzo  della   moneta
          elettronica; 
              g)   prevedere   specifici   strumenti   di   controllo
          relativamente alle cessioni di beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici; 
              h)   procedere   alla   revisione   della    disciplina
          dell'organizzazione  delle  agenzie  fiscali,  in  funzione
          delle esigenze di contenimento della spesa  pubblica  e  di
          potenziamento dell'efficienza  dell'azione  amministrativa,
          nonche' ai fini di una piu'  razionale  ripartizione  delle
          funzioni tra le diverse agenzie; 
              i)  prevedere   l'introduzione,   in   linea   con   le
          raccomandazioni degli organismi  internazionali  e  con  le
          eventuali decisioni in sede europea,  tenendo  anche  conto
          delle esperienze internazionali, di sistemi  di  tassazione
          delle  attivita'  transnazionali,   ivi   comprese   quelle
          connesse alla raccolta pubblicitaria,  basati  su  adeguati
          meccanismi di stima delle  quote  di  attivita'  imputabili
          alla competenza fiscale nazionale; 
              l)   rafforzare   il   controllo   e   gli    indirizzi
          strategico-programmatici  del  Ministero  dell'economia   e
          delle finanze sulla societa' Equitalia.". 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  2,   del   citato
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' citato nelle  note
          al comma 15 dell'articolo 3 della presente legge.