Art. 9 
 
 
       Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia 
 
  1. Le  richieste  di  garanzia  di  cui  al  presente  Titolo  sono
presentate dai soggetti richiedenti e valutate dal Gestore del  Fondo
sulla base di quanto  stabilito,  relativamente  alle  operazioni  su
portafogli di finanziamenti, dalle Disposizioni operative del  Fondo,
come integrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2.