Articolo  12  -  Disposizioni  comuni  ai  teatri  nazionali  e  di
rilevante interesse culturale. 
 
  1. I teatri nazionali e di rilevante  interesse  culturale  di  cui
agli articoli 10 e 11 del presente decreto, devono  aver  adeguato  i
propri statuti,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  alle
disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo. 
  2. Con riferimento ai teatri nazionali,  l'adeguamento  di  cui  al
comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: 
  a)  la  durata  minima  degli  organi  statutari  non  puo'  essere
inferiore a tre anni e superiore  a  cinque,  e  gli  stessi  possono
essere confermati per non  piu'  di  una  volta;  tali  criteri  sono
valevoli, altresi', per l'incarico e la conferma  del  Direttore  del
teatro; 
  b) il Direttore del teatro puo' effettuare  prestazioni  artistiche
per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non  puo'  svolgere
attivita' manageriali, organizzative,  di  consulenza  e  prestazioni
artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente
decreto nel campo del teatro; 
c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del  teatro  e
   il  presidente  del  Collegio  dei  revisori  sono  designati  dal
   Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; 
  d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve
tener conto delle disposizioni in materia  di  parita'  accesso  agli
organi di amministrazione e controllo delle  societa',  di  cui  alla
legge 12 luglio 2011, n. 120. 
  3. Con riferimento ai  teatri  di  rilevante  interesse  culturale,
l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto  stabilito  dal
comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione  del
presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d)  del
presente articolo.