(( Art. 24-bis 
 
 
      Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 
 
  1. L'art. 11 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono  tutte
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,
vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
  a) agli  enti  di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
  b) limitatamente all'attivita' di pubblico  interesse  disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della  legge  6  novembre
2012, n. 190».))