Art. 19 
 
 
      Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o  in
sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della  UE  o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta  di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la  variazione
in aumento del capitale proprio  rispetto  a  quello  esistente  alla
chiusura di ciascun  esercizio  precedente  a  quelli  in  corso  nei
suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per  cento.  Per  i
periodi d'imposta successivi la variazione in  aumento  del  capitale
proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole:  «periodi  d'imposta  successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si  puo'  fruire  di  un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzato   in   diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito  in
cinque quote annuali di pari importo.». 
  2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate
alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. )) 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel
2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2021, si provvede come segue: 
    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta l'art. 1 del decreto-legge del  6  dicembre
          2011,  n.  201,  recante  "Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici.", convertito, con modificazioni, nella  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. In considerazione della esigenza  di  rilanciare  lo
          sviluppo economico  del  Paese  e  fornire  un  aiuto  alla
          crescita  mediante  una  riduzione  della  imposizione  sui
          redditi  derivanti  dal  finanziamento  con   capitale   di
          rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del  trattamento
          fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
          che si  finanziano  con  capitale  proprio,  e  rafforzare,
          quindi, la  struttura  patrimoniale  delle  imprese  e  del
          sistema produttivo italiano, ai fini  della  determinazione
          del reddito complessivo netto dichiarato dalle  societa'  e
          dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente
          al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
          le disposizioni dei commi da 2 a 8 del  presente  articolo.
          Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art.  73,
          comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano  relativamente  alle
          stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              2. Il rendimento nozionale del nuovo  capitale  proprio
          e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
          individuata con il provvedimento di cui  al  comma  3  alla
          variazione in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a
          quello esistente alla chiusura dell'esercizio in  corso  al
          31 dicembre 2010. 
              2-bis. Per le societa' le cui azioni  sono  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione di Stati  membri  della  UE  o  aderenti  allo
          Spazio economico europeo, per  il  periodo  di  imposta  di
          ammissione ai predetti mercati e per i due  successivi,  la
          variazione in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a
          quello  esistente  alla  chiusura  di   ciascun   esercizio
          precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
          e' incrementata del 40 per cento. Per i  periodi  d'imposta
          successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
          determinata senza tenere conto del suddetto incremento. 
              3.  Dal   settimo   periodo   di   imposta   l'aliquota
          percentuale per il calcolo  del  rendimento  nozionale  del
          nuovo capitale  proprio  e'  determinata  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro  il
          31 gennaio di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti
          finanziari  medi  dei   titoli   obbligazionari   pubblici,
          aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo  di
          compensazione del maggior rischio. In via transitoria,  per
          il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al
          3 per cento; per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al  31  dicembre  2016
          l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento,  al
          4,5 per cento e al 4,75 per cento. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              5.  Il  capitale  proprio   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010  e'  costituito
          dal patrimonio  netto  risultante  dal  relativo  bilancio,
          senza  tener  conto  dell'utile  del  medesimo   esercizio.
          Rilevano come  variazioni  in  aumento  i  conferimenti  in
          denaro  nonche'  gli  utili  accantonati   a   riserva   ad
          esclusione di quelli destinati a riserve  non  disponibili;
          come variazioni in diminuzione: 
              a) le riduzioni del patrimonio netto con  attribuzione,
          a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 
              b)  gli  acquisti   di   partecipazioni   in   societa'
          controllate; 
              c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
              6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve  sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende  e
          le societa' di nuova costituzione si  considera  incremento
          tutto il patrimonio conferito. 
              7. Il presente articolo si  applica  anche  al  reddito
          d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
          in  accomandita  semplice   in   regime   di   contabilita'
          ordinaria, con le modalita' stabilite con  il  decreto  del
          Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
          modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
          ai soggetti di cui al comma 1. 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita' antielusiva specifica. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.". 
              - si riporta l'art. 108 del Trattato sul  funzionamento
          dell'Unione  Europea,  come  modificato  dall'art.  2   del
          Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007  ratificato  dalla
          legge 2 agosto 2008, n. 130: 
              "SEZIONE 2 -AIUTI CONCESSI DAGLI STATI -  Articolo  108
          (ex art. 88 del TCE) 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito, conformemente all'art. 109, che  possono  essere
          dispensate dalla  procedura  di  cui  al  paragrafo  3  del
          presente articolo." 
              Il testo del comma 6 dell'art. 1 della L. 27-12-2013 n.
          147 
              Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,
          n. 302, S.O., e' il seguente: 
              "Comma 6 
              In vigore dal 1 gennaio 2014 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ". 
              -il Decreto legislativo del 26 ottobre  1995,  n.  504,
          reca   "Testo   unico   delle   disposizioni    legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative".