Art. 20 
 
 
Misure di semplificazione a favore della quotazione delle  imprese  e
                          misure contabili 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente:  «w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni
quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo
all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli
emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»; 
  (( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a  voto  plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i  diritti  di  voto
assegnati  ai  sensi  dell'articolo  127-quinquies  »;  al  comma  3,
all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite  le
seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto  un  voto
e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)
le  maggiorazioni  di   voto   spettanti   ai   sensi   dell'articolo
127-quinquies»; )) 
    c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto   preveda   la
maggiorazione del diritto di voto.»; 
    d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura
superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla
totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato
regolamentato in loro possesso.»; 
  (( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al  comma
1 e' promossa anche da chiunque,  a  seguito  di  acquisti,  venga  a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una  partecipazione  piu'
elevata. 
  1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una  soglia  diversa
da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la  modifica  dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un
mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater
del codice civile.»; )) 
    f) al comma 2  dell'articolo  106  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole «Il  medesimo  prezzo  si  applica,  in  mancanza  di
acquisti a un prezzo piu'  elevato,  in  caso  di  superamento  della
soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi dell'articolo 127-quinquies.»; 
  (( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei  commi  1,
1-bis, e 1-ter »; nel comma 3,  lettera  b),  dell'articolo  106,  le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1  e
1-ter»; )) 
    h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo  106  dopo  le  parole:
«l'acquisto di partecipazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  la
maggiorazione dei diritti di voto,»; 
    i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106,  dopo  le  parole:
«al  cinque  per  cento»  sono  inserite   le   seguenti:   «o   alla
maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al  cinque  per
cento dei medesimi,»; 
    l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle  PMI,  a  condizione  che  cio'  sia  previsto  dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea  convocata  per  approvare  il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»; 
    m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita  dalla
seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»; 
    n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di  uno  solo
di essi, dei diritti di voto, qualora  essi  vengano  a  disporre  di
diritti  di  voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
nell'articolo 106.»; 
    o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole:  «Il  comma  1»
sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; 
    p) (( (soppressa); )) 
    q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la  maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a  voto
plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»; )) 
    r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento.»; 
    s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: «b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo
riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di
voto;»; 
    t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente:  «2.
Il limite richiamato nel comma 1 e'  elevato  al  cinque  per  cento,
ovvero,  nei  casi  previsti  dall'articolo  120,  comma  2,  secondo
periodo, al dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della
soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito  di  un
accordo preventivamente autorizzato  dall'assemblea  ordinaria  delle
societa' interessate.»; 
    u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore  al  due  per
cento del  capitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2»; 
    v)-z) (( (soppresse); )) 
    aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente: 
 
                        «Art. 127-quinquies. 
 
 
                      (Maggiorazione del voto). 
 
  1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per  ciascuna  azione  appartenuta  al
medesimo  soggetto  per  un  periodo  continuativo  non  inferiore  a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data  di  iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 2. In  tal  caso,  gli  statuti  possono  altresi'
prevedere che  colui  al  quale  spetta  il  diritto  di  voto  possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 
  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del
voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con
proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione  previsti  in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
  3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito,  ovvero
la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in
societa' o enti che detengono azioni  a  voto  maggiorato  in  misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
  a) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
  b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento  di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. )) 
  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il
diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere   che   la   maggiorazione   del   voto   si   estenda   ((
proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di  un  aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti. 
  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile. 
  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene
prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. 
  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale.»; 
  (( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 127-sexies. -  (Azioni  a  voto  plurimo).  -  1.  In  deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli  statuti  non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 
  2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente  all'inizio  delle
negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato   mantengono   le   loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le  varie  categorie  di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali  societa'
possono procedere all'emissione di  azioni  a  voto  plurimo  con  le
medesime  caratteristiche   e   diritti   di   quelle   gia'   emesse
limitatamente ai casi di: 
  a) aumento di capitale  ai  sensi  dell'articolo  2442  del  codice
civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza   esclusione   o
limitazione del diritto d'opzione; 
  b) fusione o scissione. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono  prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto  di  voto  a  favore  di  singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 
  4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere  nuove
azioni a voto plurimo ai sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,  e'
esclusa  in  ogni  caso   la   necessita'   di   approvazione   delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo  2376  del  codice  civile,  da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo»; )) 
  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 
  (( 1-bis. In  sede  di  prima  applicazione,  le  deliberazioni  di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015  da  societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  prese,  anche  in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea; )) 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire  dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro della giustizia» sono soppresse; 
    b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  9-bis.(Ruolo   e   funzioni   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita'). 
  1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale  per  i
principi contabili: 
    a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla  migliore
prassi  operativa,  per  la  redazione   dei   bilanci   secondo   le
disposizioni del codice civile; 
    b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli  Organi
Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro
richiesta di' altre istituzioni pubbliche; 
    c) partecipa al processo di elaborazione dei  principi  contabili
internazionali  adottati  in  Europa,  intrattenendo   rapporti   con
l'International Accounting Standards  Board  (IASB),  con  l'European
Financial Reporting  Advisory  Group  (EFRAG)  e  con  gli  organismi
contabili di altri paesi. 
  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull'attivita' svolta. 
 
                             Art. 9-ter. 
 
 
        Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita' 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Organismo  italiano  di   contabilita',
fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,
concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti
dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  2.  Il  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento
dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di
finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial  Reporting
Advisory Group (EFRAG). 
  3. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»; 
  c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
(( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Lo statuto delle societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati puo'  prevedere  che  il  valore  di  liquidazione  sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4  del  presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del  criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.». 
  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo
le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha  sede  la  societa'»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma»;
al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le
parole  «dell'esperto  designato  dal  tribunale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter». 
  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Nei  casi  previsti  dal  precedente  comma  il  capitale  della
societa' risultante  dalla  trasformazione  deve  essere  determinato
sulla base dei  valori  attuali  degli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo e deve risultare  da  relazione  di  stima  redatta  a  norma
dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo
2343-ter ovvero, infine,  nel  caso  di  societa'  a  responsabilita'
limitata, dell'articolo 2465. Si  applicano  altresi',  nel  caso  di
societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero,  nelle
ipotesi di cui al primo e secondo comma  dell'articolo  2343-ter,  il
terzo comma del medesimo articolo.». 
  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'
sostituito dal seguente: 
    «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a
garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del
diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta». 
  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  «centoventimila»
e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»; 
  (( 7-bis. Al fine di facilitare e di  accelerare  ulteriormente  le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle  imprese,  rafforzando  il
grado  di  conoscibilita'  delle   vicende   relative   all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un  atto
pubblico o di una scrittura  privata  autenticata,  a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  conservatore  del
registro procede all'iscrizione immediata  dell'atto.  L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che  ha  ricevuto  o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio  ai  sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La  disposizione  del  presente
comma non si applica alle societa' per azioni. )) 
  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'
abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e'  soppressa  e  nel
sesto   comma   le   parole:   «secondo   e»   sono   soppresse.   ((
Conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo   di
nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  costituisce  giusta
causa di revoca. 
  8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice  civile
sono sostituiti dai seguenti: 
  «Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere  che,  in  relazione   alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto,  il  diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. 
  Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,  lo  statuto  puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di  voto  plurimo  anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto  plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti». 
  8-ter. L'articolo  212  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014  con
cui e' prevista la creazione  di  azioni  a  voto  plurimo  ai  sensi
dell'articolo  2351  del  codice   sono   prese,   anche   in   prima
convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea». 
  8-quater.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014. 
  8-quinquies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio   di   cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di  cui  al  titolo
III, capo II, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia scaduto il termine  entro  il  quale  devono  essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento  del  fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei  quotisti,  per  prevedere  i
casi in cui e' possibile una proroga del  termine  di  sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della  raccolta  del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso  essere  deliberata,  previa
modifica del regolamento del fondo, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli  articoli  1,  104-bis,  105,
          106, 109, 120 e  121del  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  recante  "Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21  della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle
          pensioni   aziendali   e   professionali,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)"AESFEM":   Autorita'   europea    degli    strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4)"Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5)"CERS": Comitato europeo per  il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6)"Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)"societa'  di   intermediazione   mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f)"impresa  di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)"impresa    di    investimento     extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h)"imprese di investimento": le SIM  e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis)'societa'  di  investimento  a  capitale   fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              j)'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito  in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) Organismo di investimento collettivo del  risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) Oicr italiani': i fondi  comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m)'Organismi  di  investimento  collettivo  in   valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) Organismi di investimento collettivo  in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA   UE):   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q)'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) gestore': la  Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) depositario di Oicr':  il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    depositario     dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) quote e azioni  di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  soggetti  abilitati':  le  Sim,   le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;» 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v)"offerta pubblica di acquisto  o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter)"mercato  regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative» si intende una  piattaforma  online
          che abbia come finalita' esclusiva la  facilitazione  della
          raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle  start-up
          innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. (31) 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa' definita dall'art. 25, comma 2, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. ". 
              "104-bis "Regola di neutralizzazione" 
              1.Fermo quanto previsto dall'art.  123,  comma  3,  gli
          statuti delle  societa'  italiane  quotate,  diverse  dalle
          societa' cooperative, possono  prevedere  che,  quando  sia
          promossa un'offerta  pubblica  di  acquisto  o  di  scambio
          avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino  le
          regole previste dai commi 2 e 3. 
              2.  Nel  periodo  di  adesione  all'offerta  non  hanno
          effetto nei  confronti  dell'offerente  le  limitazioni  al
          trasferimento di titoli previste nello  statuto  ne'  hanno
          effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli  atti  e
          le operazioni previsti dall'art.  104,  le  limitazioni  al
          diritto  di  voto  previste  nello  statuto  o   da   patti
          parasociali. I diritti di voto assegnati ai sensi dell'art.
          127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per
          deliberare su eventuali misure di  difesa.  Nelle  medesime
          assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un
          voto e non si computano i  diritti  di  voto  assegnati  ai
          sensi dell'art. 127-quinquies . 
              3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al  comma  1,
          l'offerente venga a detenere almeno il  settantacinque  per
          cento del capitale con diritto di voto nelle  deliberazioni
          riguardanti la nomina o la revoca  degli  amministratori  o
          dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
          nella prima assemblea che segue la  chiusura  dell'offerta,
          convocata per  modificare  lo  statuto  o  per  revocare  o
          nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
          gestione o  di  sorveglianza,  le  azioni  a  voto  plurimo
          conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto: 
              a) le limitazioni al diritto  di  voto  previste  nello
          statuto o da patti parasociali; 
              b) qualsiasi diritto speciale in materia  di  nomina  o
          revoca degli amministratori o dei componenti del  consiglio
          di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto; 
              b-bis) le maggiorazioni  di  voto  spettanti  ai  sensi
          dell'art. 127-quinquies 
              4.Le disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano alle limitazioni statutarie al  diritto  di  voto
          attribuito  da  titoli  dotati  di  privilegi   di   natura
          patrimoniale. 
              5.Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
          positivo, l'offerente e' tenuto  a  corrispondere  un  equo
          indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale  subito
          dai  titolari  dei   diritti   che   l'applicazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  abbia  reso  non
          esercitabili,  purche'   le   disposizioni   statutarie   o
          contrattuali  che  costituiscono   tali   diritti   fossero
          efficaci anteriormente alla comunicazione di  cui  all'art.
          102, comma  1.  La  richiesta  di  indennizzo  deve  essere
          presentata  all'offerente,  a  pena  di  decadenza,   entro
          novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
          di  cui  al  comma  3,  entro  novanta  giorni  dalla  data
          dell'assemblea.  In  mancanza   di   accordo,   l'ammontare
          dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
          in  via  equitativa,  avendo  riguardo,  tra  l'altro,   al
          raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
          dodici mesi antecedenti la prima diffusione  della  notizia
          dell'offerta  e  l'andamento  dei  prezzi   successivamente
          all'esito positivo dell'offerta. 
              6. L'indennizzo di cui al comma 5  non  e'  dovuto  per
          l'eventuale     pregiudizio     patrimoniale      derivante
          dall'esercizio del diritto di  voto  in  contrasto  con  un
          patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
          di voto  e'  gia'  stata  presentata  la  dichiarazione  di
          recesso di cui all'art. 123, comma 3. 
              7. Restano ferme le disposizioni in materia  di  poteri
          speciali di cui all'art.  2  del  decreto-legge  31  maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio 1994, n.  474,  e  successive  modificazioni,  e  in
          materia di limiti di possesso azionario  e  al  diritto  di
          voto di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge. ". 
              " 105" Disposizioni generali" 
              1.Salvo quanto previsto dall'art. 101-ter, commi 4 e 5,
          le disposizioni della presente sezione  si  applicano  alle
          societa' italiane con titoli ammessi alla  negoziazione  in
          mercati regolamentati italiani. 
              2. Ai fini della presente sezione,  per  partecipazione
          si intende una quota, detenuta anche indirettamente per  il
          tramite di fiduciari o per interposta persona,  dei  titoli
          emessi da una societa' di cui al comma 1 che  attribuiscono
          diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
          nomina o revoca degli amministratori  o  del  consiglio  di
          sorveglianza. 
              3.La  CONSOB  puo'  con  regolamento  includere   nella
          partecipazione  categorie  di  titoli   che   attribuiscono
          diritti di voto su uno  o  piu'  argomenti  diversi  tenuto
          conto della natura e del tipo di influenza  sulla  gestione
          della societa' che  puo'  avere  il  loro  esercizio  anche
          congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i
          criteri di calcolo della partecipazione di cui al  comma  2
          nelle ipotesi in cui i titoli di  cui  al  medesimo  comma,
          risultino privati, per effetto di disposizioni  legislative
          o regolamentari, del diritto di voto ovvero  nelle  ipotesi
          in cui lo statuto preveda la maggiorazione del  diritto  di
          voto. 
              3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le
          modalita'  con  cui  gli  strumenti   finanziari   derivati
          detenuti sono computati  nella  partecipazione  di  cui  al
          comma 2.". 
              "106 "Offerta pubblica di acquisto totalitaria" 
              1.  Chiunque,  a  seguito   di   acquisti   ovvero   di
          maggiorazione dei diritti di voto,  venga  a  detenere  una
          partecipazione superiore alla soglia del trenta  per  cento
          ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
          trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta  pubblica
          di acquisto rivolta a tutti i possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              1-bis. Nelle societa' diverse dalle  PMI  l'offerta  di
          cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito  di
          acquisti, venga a  detenere  una  partecipazione  superiore
          alla soglia del venticinque per cento in assenza  di  altro
          socio che detenga una partecipazione piu' elevata. 
              1-ter. Gli statuti  delle  PMI  possono  prevedere  una
          soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
          inferiore  al  venticinque  per  cento  ne'  superiore   al
          quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
          dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un  mercato
          regolamentato, i soci che non hanno concorso alla  relativa
          deliberazione hanno diritto di recedere per tutti  o  parte
          dei  loro  titoli;  si  applicano  gli  articoli  2437-bis,
          2437-ter e 2437-quater del codice civile. 
              2. Per  ciascuna  categoria  di  titoli,  l'offerta  e'
          promossa entro venti giorni a un  prezzo  non  inferiore  a
          quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone  che
          agiscono di concerto  con  il  medesimo,  nei  dodici  mesi
          anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma  1,
          per acquisti di titoli della  medesima  categoria.  Qualora
          non siano stati effettuati acquisti  a  titolo  oneroso  di
          titoli  della  medesima  categoria  nel  periodo  indicato,
          l'offerta e' promossa per tale categoria di  titoli  ad  un
          prezzo non inferiore a quello medio  ponderato  di  mercato
          degli ultimi dodici mesi o del minor  periodo  disponibile.
          Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
          prezzo piu' elevato, in caso di  superamento  della  soglia
          relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
          ai sensi dell'art. 127-quinquies; 
              2-bis.  Il  corrispettivo  dell'offerta   puo'   essere
          costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
          titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta  non  siano
          ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
          uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le  persone  che
          agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso  un
          corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al  comma  2  e
          fino alla chiusura dell'offerta,  titoli  che  conferiscono
          almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
          nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto  di
          offerta,   l'offerente   deve   proporre   ai   destinatari
          dell'offerta, almeno in  alternativa  al  corrispettivo  in
          titoli, un corrispettivo in contanti. 
              3. La Consob disciplina con regolamento le  ipotesi  in
          cui: 
              a)la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter
          e' acquisita mediante l'acquisto  di  partecipazioni  o  la
          maggiorazione dei diritti  di  voto,  in  societa'  il  cui
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  titoli  emessi
          da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1; 
              b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti  superiori
          al cinque per cento o alla  maggiorazione  dei  diritti  di
          voto in misura superiore al cinque per cento dei  medesimi,
          da parte di coloro che  gia'  detengono  la  partecipazione
          indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la  maggioranza
          dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; 
              c)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore  a  quello  piu'
          elevato pagato, fissando i  criteri  per  determinare  tale
          prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze: 
              1) i prezzi  di  mercato  siano  stati  influenzati  da
          eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto  che  siano
          stati oggetto di manipolazione; 
              2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
          persone che  agiscono  di  concerto  con  il  medesimo  nel
          periodo di cui al comma 2 sia il prezzo  di  operazioni  di
          compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate  a
          condizioni  di  mercato  e   nell'ambito   della   gestione
          ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
          il prezzo di  operazioni  di  compravendita  che  avrebbero
          beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; 
              d)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo superiore  a  quello  piu'
          elevato pagato purche' cio' sia necessario  per  la  tutela
          degli investitori  e  ricorra  almeno  una  delle  seguenti
          circostanze: 
              1) l'offerente o le persone che  agiscono  di  concerto
          con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
          prezzo piu' elevato di  quello  pagato  per  l'acquisto  di
          titoli della medesima categoria; 
              2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
          che agiscono di concerto con  il  medesimo  e  uno  o  piu'
          venditori; 
              3 (abrogato) 
              4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi  di  mercato
          siano stati oggetto di manipolazione. 
              3-bis. La Consob, tenuto  conto  delle  caratteristiche
          degli  strumenti  finanziari  emessi,  puo'  stabilire  con
          regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
          ad acquisti che  determinino  la  detenzione  congiunta  di
          titoli e altri strumenti finanziari  con  diritto  di  voto
          sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura  tale  da
          attribuire un potere  complessivo  di  voto  equivalente  a
          quella di chi detenga la partecipazione indicata nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter. 
              3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d)  del
          comma 3 sono resi pubblici con le  modalita'  indicate  nel
          regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f). 
              3-quater. L'obbligo di offerta previsto  dal  comma  3,
          lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che  cio'
          sia previsto dallo statuto, sino alla  data  dell'assemblea
          convocata per approvare  il  bilancio  relativo  al  quinto
          esercizio successivo alla quotazione. 
              4.  L'obbligo   di   offerta   non   sussiste   se   la
          partecipazione indicata nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  e'
          detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o  di
          scambio rivolta a tutti  i  possessori  di  titoli  per  la
          totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
          offerta pubblica di scambio, siano offerti  titoli  quotati
          in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o  sia
          offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. 
              5. La Consob stabilisce con regolamento i casi  in  cui
          il superamento della partecipazione indicata nei  commi  1,
          1-bis e 1-ter o nel  comma  3,  lettera  b),  non  comporta
          l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di  uno
          o piu' soci che detengono il controllo  o  sia  determinato
          da: 
              a) operazioni dirette al  salvataggio  di  societa'  in
          crisi; 
              b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105  tra
          soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; 
              c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente; 
              d)  operazioni  ovvero  superamenti  della  soglia   di
          carattere temporaneo; 
              e) operazioni di fusione o di scissione; 
              f) acquisti a titolo gratuito. 
              6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
          che il superamento della partecipazione indicata nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera  b),  non  comporta
          obbligo di offerta con riguardo a casi  riconducibili  alle
          ipotesi di cui al comma 5, ma  non  espressamente  previsti
          nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.". 
              "Art. 109 Acquisto di concerto 
              1. Sono  solidalmente  tenuti  agli  obblighi  previsti
          dagli articoli  106  e  108  le  persone  che  agiscono  di
          concerto quando vengano a detenere, a seguito  di  acquisti
          effettuati anche da uno solo di  essi,  una  partecipazione
          complessiva  superiore  alle   percentuali   indicate   nei
          predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a
          coloro   che   agiscono   di   concerto,   a   seguito   di
          maggiorazione, anche a favore di  uno  solo  di  essi,  dei
          diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti
          di voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
          nell'art. 106. 
              2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando  la
          detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
          percentuali indicate agli articoli 106  e  108  costituisce
          effetto della stipula di un  patto,  anche  nullo,  di  cui
          all'art.  122,  salvo  che  gli  aderenti  siano  venuti  a
          detenere  una  partecipazione  complessiva  superiore  alle
          predette  percentuali  nei  dodici   mesi   precedenti   la
          stipulazione del patto. 
              3 [..]". 
              "Art.   120    Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti 
              1. Ai fini della  presente  sezione,  per  capitale  di
          societa' per azioni  si  intende  quello  rappresentato  da
          azioni con diritto di voto. Nelle societa'  i  cui  statuti
          consentono la maggiorazione del diritto  di  voto  o  hanno
          previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
          si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al due per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              2-bis. La CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
              3. (abrogato) 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
              a) le  variazioni  delle  partecipazioni  indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
              b) i  criteri  per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
              c) il contenuto e le modalita'  delle  comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
              d) i termini per la comunicazione e per  l'informazione
          del pubblico; 
              d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono  dovute  dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; 
              d-ter)i  casi  in  cui  la  detenzione   di   strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
              d-quater) le  ipotesi  di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni  previste  dal  comma  2  non   puo'   essere
          esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art.  14,
          comma 5. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6. 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate. ". 
              "Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche 
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'art.  2359-bis  del
          codice  civile,  in  caso  di   partecipazioni   reciproche
          eccedenti il limite indicato nell'art.  120,  comma  2,  la
          societa' che ha superato il limite successivamente non puo'
          esercitare  il  diritto  di  voto  inerente   alle   azioni
          eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data  in
          cui ha superato il limite. In caso di  mancata  alienazione
          entro il termine previsto la  sospensione  del  diritto  di
          voto  si  estende  all'intera  partecipazione.  Se  non  e'
          possibile accertare quale delle due societa' ha superato il
          limite successivamente, la sospensione del diritto di  voto
          e l'obbligo di alienazione di applicano a  entrambe,  salvo
          loro diverso accordo. 
              2. Il limite richiamato  nel  comma  1  e'  elevato  al
          cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art.  120,
          comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a  condizione
          che il superamento della soglia da  parte  di  entrambe  le
          societa'   abbia   luogo   a   seguito   di   un    accordo
          preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle
          societa' interessate. 
              3. Se un soggetto detiene una partecipazione in  misura
          superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una  societa'
          con azioni quotate, questa o il soggetto che  la  controlla
          non possono acquisire una partecipazione superiore  a  tale
          limite in una societa' con azioni quotate  controllata  dal
          primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente
          alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non
          e' possibile accertare quale dei due soggetti  ha  superato
          il limite successivamente, la sospensione  del  diritto  di
          voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 
              4. Per il calcolo delle partecipazioni si  applicano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4,  lettera
          b). 
              5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano  quando  i  limiti
          ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
          di acquisto o di scambio diretta  a  conseguire  almeno  il
          sessanta per cento delle azioni ordinarie. ) 
              6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
          voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14,  comma
          5. L'impugnazione puo' essere proposta anche  dalla  CONSOB
          entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.". 
              L'art. 134  del  medesimo  d.  lgv.  n.  58  del  1998,
          soppresso dalla presente legge, recava: 
              "Art. 134 Aumenti di capitale". 
              Si  riporta  il  testo  dell'  art.   4   del   Decreto
          Legislativo 28  febbraio  2005  n.  38  "  Esercizio  delle
          opzioni  previste  dall'art.  5  del  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 in materia di principi contabili  internazionali,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005,  n.  66,
          come modificato dalla presente legge: 
              "4. Bilancio di esercizio. 
              1. Le  societa'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
          dell'art.  2  redigono  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
              2. Le  societa'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
          dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere  il  bilancio  di
          esercizio   in   conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali, per l'esercizio chiuso o  in  corso  al  31
          dicembre 2005. 
              3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2,  che
          emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
          mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
          europea  e  che  non  redigono  il  bilancio   consolidato,
          redigono  il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'   ai
          principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
          chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
              4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno
          la  facolta'  di  redigere  il  bilancio  di  esercizio  in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
              5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art.  2  che
          esercitano la facolta' di cui all'art. 3,  comma  2,  e  le
          societa' di  cui  alla  lettera  g)  dell'art.  2  incluse,
          secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale
          e del patrimonio  netto,  nel  bilancio  consolidato  dalle
          prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio  di
          esercizio   in   conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in  corso
          al 31 dicembre 2005. 
              6. Le societa' di cui  alla  lettera  g)  dell'art.  2,
          diverse da quelle di cui  al  precedente  comma,  hanno  la
          facolta'  di  redigere  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali 
              6-bis. Le societa' di cui ai commi 1,  2  e  3  per  le
          quali, successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in
          conformita' ai principi contabili  internazionali,  vengono
          meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di  tali
          principi, hanno la facolta' di  continuare  a  redigere  il
          bilancio   in    conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali 
              7. La scelta effettuata  in  esercizio  delle  facolta'
          previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
          che  ricorrano   circostanze   eccezionali,   adeguatamente
          illustrate    nella    nota     integrativa,     unitamente
          all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione  della
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato
          economico  della  societa'.  In  ogni  caso,  il   bilancio
          relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
          revoca della scelta e' redatto in conformita'  ai  principi
          contabili internazionali 
              7-bis. I principi contabili  internazionali,  che  sono
          adottati   con   regolamenti   UE   entrati    in    vigore
          successivamente al 31 dicembre  2010,  si  applicano  nella
          redazione  dei  bilanci  d'esercizio   con   le   modalita'
          individuate a seguito della procedura  prevista  nel  comma
          7-ter 
              7-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia,
          emanato entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei  regolamenti  UE  di  cui  al  comma  7-bis,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
          e sentiti la Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono
          stabilite  eventuali  disposizioni  applicative   volte   a
          realizzare,  ove  compatibile,  il  coordinamento   tra   i
          principi medesimi e la disciplina di cui al  titolo  V  del
          libro V del codice civile, con  particolare  riguardo  alla
          funzione del bilancio di esercizio . 
              7-quater. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter,  ad
          emanare eventuali  disposizioni  di  coordinamento  per  la
          determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
          In caso di mancata emanazione del decreto di cui  al  comma
          7-ter, le disposizioni di cui al  periodo  precedente  sono
          emanate entro centocinquanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento UE ". 
              La L. 24-12-2007 n. 244 
              Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e' 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,
          n. 300, S.O. 
              -Si riporta il  testo  dell'art.  2437-ter  del  codice
          civile come modificato dalla presente legge: 
              Articolo 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
          delle azioni 
              Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni  per
          le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati e'  determinato  facendo  riferimento
          alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei  sei  mesi
          che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
          di  convocazione  dell'assemblea   le   cui   deliberazioni
          legittimano il  recesso.  Lo  statuto  delle  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere  che
          il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
          indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
          restando che in ogni  caso  tale  valore  non  puo'  essere
          inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del
          criterio indicato dal primo periodo del presente comma . 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
              I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
          valore di cui al secondo comma del  presente  articolo  nei
          quindici  giorni   precedenti   alla   data   fissata   per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
              In caso di contestazione  da  proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'art. 1349 .". 
                
              -Si riporta il  testo  dell'art.  2343-bis  del  codice
          civile come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo  2343-bis.   Acquisto   della   societa'   da
          promotori, fondatori, soci e amministratori. 
              L'acquisto   da   parte   della   societa',   per    un
          corrispettivo pari  o  superiore  al  decimo  del  capitale
          sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
          dei  soci  o  degli  amministratori,  nei  due  anni  dalla
          iscrizione della societa' nel registro delle imprese,  deve
          essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. 
              L'alienante deve presentare la relazione giurata di  un
          esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
          la  societa'  ovvero  la  documentazione  di  cui  all'art.
          2343-ter primo e secondo comma  contenente  la  descrizione
          dei beni o dei  crediti,  il  valore  a  ciascuno  di  essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione  che  tale  valore  non  e'   inferiore   al
          corrispettivo, che deve comunque essere indicato. 
              La relazione deve essere depositata  nella  sede  della
          societa'  durante   i   quindici   giorni   che   precedono
          l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
          giorni  dall'autorizzazione  il   verbale   dell'assemblea,
          corredato  dalla  relazione  dell'esperto   designato   dal
          tribunale  ovvero  dalla  documentazione  di  cui  all'art.
          2343-ter,   deve   essere   depositato   a    cura    degli
          amministratori presso l'ufficio del registro delle  imprese
          . 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          agli acquisti che siano  effettuati  a  condizioni  normali
          nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne'  a
          quelli che avvengono nei mercati regolamentati o  sotto  il
          controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa. 
              In caso di violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
          responsabili per i danni causati alla societa', ai soci  ed
          ai terzi.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2500-ter  del  codice
          civile come modificato dalla presente legge: 
              "Art.2500-ter. Trasformazione di societa' di persone 
              Salvo diversa disposizione del  contratto  sociale,  la
          trasformazione  di  societa'  di  persone  in  societa'  di
          capitali e' decisa con il consenso  della  maggioranza  dei
          soci determinata secondo la  parte  attribuita  a  ciascuno
          negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
          decisione spetta il diritto di recesso. 
              Nei casi previsti  dal  precedente  comma  il  capitale
          della societa' risultante dalla trasformazione deve  essere
          determinato sulla base dei valori  attuali  degli  elementi
          dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione  di
          stima  redatta  a  norma  dell'art.   2343   ovvero   dalla
          documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel
          caso di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  dell'art.
          2465. Si applicano  altresi',  nel  caso  di  societa'  per
          azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in
          quanto compatibile, quarto  comma  dell'art.  2343  ovvero,
          nelle ipotesi di cui al primo  e  secondo  comma  dell'art.
          2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.". 
              -Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  2441
          del codice civile come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 2441 "Diritto di opzione" 
              Le  azioni  di  nuova  emissione  e   le   obbligazioni
          convertibili in azioni devono essere offerte in opzione  ai
          soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
          sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
          anche ai possessori di queste,  in  concorso  con  i  soci,
          sulla base del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione
          dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno
          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'
          stati integralmente venduti 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione legale 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,
          devono restare depositati nella sede della societa' durante
          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'
          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne
          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione
          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,
          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
          [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono  a
          carico della societa' e la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale deve indicarne l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai
          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano
          o che sono da essa controllate ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2327 del codice  civile
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 2327 Ammontare minimo del capitale 
              La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale
          non inferiore a cinquantamila euro.". 
              Il  testo  dell'art.  2191  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "2191. Cancellazione d'ufficio 
              Se un'iscrizione e'  avvenuta  senza  che  esistano  le
          condizioni richieste dalla legge, il giudice del  registro,
          sentito   l'interessato,   ne   ordina   con   decreto   la
          cancellazione [c.c. 2312] .". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2477 del codice  civile
          come modificato dalla presente legge: 
              "2477 Sindaco e revisione legale dei conti 
              L'atto costitutivo puo'  prevedere,  determinandone  le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo . 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) per due esercizi consecutivi  ha  superato  due  dei
          limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis . 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c) del terzo comma  cessa  se,
          per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
          superati. 
              Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al terzo comma deve  provvedere,
          entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice  civile
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 2351. Diritto di voto 
              Ogni azione [c.c. 1550] attribuisce il diritto di  voto
          [c.c. 1531, 2333, 2335, 2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357,
          2373, 2479, 2538]. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione  di  azioni  senza  diritto  di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con  diritto  di  voto  subordinato   al   verificarsi   di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di tali azioni non puo' complessivamente superare la  meta'
          del capitale sociale. 
              Lo statuto puo' altresi' prevedere  che,  in  relazione
          alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso 
              soggetto, il diritto di voto sia limitato a una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione di azioni con diritto  di  voto
          plurimo anche per particolari argomenti  o  subordinato  al
          verificarsi  di  particolari   condizioni   non   meramente
          potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino
          a un massimo di tre voti. 
                
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".