(( Art. 22 quater 
 
Misure  a  favore  del  credito   per   le   imprese   sottoposte   a
  commissariamento straordinario e per  la  realizzazione  del  piano
  delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al  periodo  precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma  1,  del  citato
decreto-legge  n.  61  del  2013,   puo'   contrarre   finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo  patrimonio.
La funzionalita' di  cui  al  periodo  precedente  e'  attestata  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  relativamente  alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso  di
finanziamenti   funzionali    alla    continuazione    dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non
ancora oggetto di trattative». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «11-quinquies. Qualora sia necessario  ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento,  non  oltre  l'anno  2014,  il  giudice  procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale
nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione
funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege
del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di
capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di
capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente». 
  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In relazione  al  commissariamento  dell'ILVA  S.p.A.,  gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1,  comma  5,  sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il  sub  commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile  in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi  previsti  dal  citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario,  la
propria struttura, le relative modalita'  operative  e  il  programma
annuale delle risorse finanziarie  necessarie  per  far  fronte  agli
interventi previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
aggiornandolo ogni trimestre e  con  rendicontazione  delle  spese  e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con  le  risorse
rese disponibili dal commissario straordinario. 
  1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui
all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo  1,
comma 1, entro quindici  giorni  dalla  disponibilita'  dei  relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e  nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione  del  detto  piano
devono essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma  5,
nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi  di  un  numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche,  entro  il  31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle  prescrizioni  in
scadenza a quella data. Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza
delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di
tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del  28
febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio». 
  5.  La  Batteria  11  di  cui  al  punto  16.l)  della   parte   II
dell'Allegato al piano delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitario, approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a  norma  dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  deve  essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento  all'entrata
in  esercizio  della  Batteria  9  e  della  relativa  torre  per  lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere  avviate  entro  e  non
oltre il 30 giugno  2016.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'  essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di  apposita  richiesta
di ILVA S.p.A.  nell'ambito  della  verifica  sull'adempimento  delle
prescrizioni. 
  6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte  II  dell'Allegato  al
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria,  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014,  deve  essere  messo  fuori
produzione  e  le  procedure  per  lo  spegnimento,  all'entrata   in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre  il  30
giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA
S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle
prescrizioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
          Disposizioni urgenti per il perseguimento di  obiettivi  di
          razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "12. Disposizioni in materia di  imprese  di  interesse
          strategico nazionale 
              In vigore dal 17 luglio 2014 
              1. Al fine di garantire l'attuazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          di cui al comma 5 dell'art. 1 del  decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare  il  rispetto
          delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata
          ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in
          considerazione dell'urgente necessita' di provvedere  e  di
          evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione  e
          la  gestione  delle   discariche   per   rifiuti   speciali
          pericolosi  e  non  pericolosi  localizzate  nel  perimetro
          dell'impianto produttivo dell'ILVA di  Taranto,  che  hanno
          ottenuto  parere  di  compatibilita'  ambientale,  per   la
          discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione
          d'impatto  ambientale,  per   la   discarica   di   rifiuti
          pericolosi nel 1995,  positivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto-legge,   da    destinarsi
          esclusivamente  al  conferimento   dei   rifiuti   prodotti
          dall'attivita' dell'ILVA  di  Taranto  e  dagli  interventi
          necessari per il risanamento ambientale. 
              2. Le modalita' di  costruzione  e  di  gestione  delle
          discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, nel rispetto delle normative  vigenti
          e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria,
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, su proposta del sub  commissario  di
          cui al comma 1 dell'art. 1  del  decreto-legge  n.  61  del
          2013,  sentita  l'Agenzia  regionale  per   la   protezione
          ambientale (ARPA) della regione  Puglia.  Con  la  medesima
          procedura, sentito  il  comune  di  Statte  e  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sono  definite  anche  le
          misure di compensazione ambientali. 
              3. Il commissario straordinario,  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi
          dai contratti con parti  correlate  in  corso  d'esecuzione
          alla data  del  decreto  che  dispone  il  commissariamento
          dell'impresa,  ove  questi  siano  incompatibili   con   la
          predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi  5
          e 6 del  predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma non  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro
          subordinato nonche' ai contratti di cui agli  articoli  72,
          ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267. 
              4.  La  disciplina   della   responsabilita'   per   il
          commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato,
          di cui all'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  n.  61  del
          2013, deve intendersi estesa anche ai  soggetti  da  questi
          funzionalmente delegati che  curino  la  predisposizione  e
          l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6  del  medesimo
          articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data  di
          nomina del commissario straordinario. 
              5. I finanziamenti a favore dell'impresa  commissariata
          di cui all'art. 1, comma 1  del  decreto-legge  n.  61  del
          2013, in qualsiasi forma  effettuati,  anche  da  parte  di
          societa' controllanti  o  sottoposte  a  comune  controllo,
          funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei  piani
          di  cui  ai  commi  5  e  6  del  predetto  articolo   sono
          prededucibili ai sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'art.
          182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
          prescindere dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al
          periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'art.
          1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del  2013,  puo'
          contrarre finanziamenti, prededucibili  a  norma  dell'art.
          111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  funzionali  a
          porre  in  essere  le  misure  e  le  attivita'  di  tutela
          ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
          dell'esercizio dell'impresa e alla  gestione  del  relativo
          patrimonio. La funzionalita' di cui al  periodo  precedente
          e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministro  dello  sviluppo
          economico, relativamente alle misure e  alle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria.  In  caso  di  finanziamenti
          funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e
          alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di
          competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del   mare.   L'attestazione    puo'    riguardare    anche
          finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e
          condizioni  essenziali,  sebbene  non  ancora  oggetto   di
          trattative. 
              5-bis. All'art. 53 del  decreto  legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "1-bis.  Ove  il  sequestro,  eseguito  ai  fini  della
          confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19,
          abbia  ad  oggetto  societa',  aziende  ovvero  beni,   ivi
          compresi i titoli, nonche'  quote  azionarie  o  liquidita'
          anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
          ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi  societari
          esclusivamente al fine di garantire  la  continuita'  e  lo
          sviluppo aziendali, esercitando i  poteri  di  vigilanza  e
          riferendone   all'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di
          violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
          adotta i  provvedimenti  conseguenti  e  puo'  nominare  un
          amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.  Con
          la nomina si intendono  eseguiti  gli  adempimenti  di  cui
          all'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento  e
          transitorie del codice  di  procedura  penale,  di  cui  al
          decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  In  caso  di
          sequestro in danno di societa' che gestiscono  stabilimenti
          di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si
          applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 89.". 
              5-ter. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e' inserito  il
          seguente:  "Al  commissario  e'  attribuito  il  potere  di
          redigere e approvare il bilancio di  esercizio  e,  laddove
          applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa  soggetta
          a commissariamento". 
              5-quater.  L'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che
          per  beni  dell'impresa  si  devono  intendere   anche   le
          partecipazioni  dirette  e  indirette  in  altre   imprese,
          nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. 
              5-quinquies. L'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta  nel  senso  che,
          ferma   restando   la   legittimazione   del    commissario
          straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e
          dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la  titolarita'   dei
          medesimi resta in capo all'impresa commissariata. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su
          proposta  del  sub-commissario  di  cui  all'art.   1   del
          decreto-legge  n.  61  del  2013,  in   coerenza   con   le
          prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
          ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua
          le modalita' di gestione  e  smaltimento  dei  rifiuti  del
          ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto  sentite  la  regione
          Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche',  per  quanto
          concerne le misure di compensazione ambientale per i Comuni
          interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
          6, sono a carico dell'ILVA  s.p.a.,  senza  alcun  onere  a
          carico della finanza pubblica.". 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2  del
          decreto-legge n. 61 del 2013, e  successive  modificazioni,
          recante Nuove disposizioni urgenti a tutela  dell'ambiente,
          della salute e del  lavoro  nell'esercizio  di  imprese  di
          interesse  strategico  nazionale,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 Commissariamento straordinario 
              In vigore dal 9 febbraio 2014 
              1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,   su   proposta   del
          Presidente    del    Consiglio,    puo'    deliberare    il
          commissariamento  straordinario  dell'impresa,   esercitata
          anche in forma di  societa',  che  impieghi  un  numero  di
          lavoratori  subordinati,   compresi   quelli   ammessi   al
          trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille
          e che  gestisca  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui
          attivita'   produttiva   abbia   comportato   e    comporti
          oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per  l'integrita'
          dell'ambiente e della salute  a  causa  della  inosservanza
          reiterata , dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  di
          seguito anche "a.i.a.".  Il  commissario  e'  nominato  con
          decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  entro
          sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si
          avvale  di  un  sub  commissario  nominato   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          gli   stessi   procedimenti   si   provvede   all'eventuale
          sostituzione  o  revoca   del   commissario   e   del   sub
          commissario. Al  commissario  e  al  sub  commissario  sono
          attribuiti poteri per i  piani  e  le  azioni  di  bonifica
          previsti dall'a.i.a.  
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          commissariamento di cui al  comma  1  e'  disposto,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,   nei
          confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di  idonee
          garanzie patrimoniali o finanziarie,  nei  confronti  dello
          specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma  1,
          previo accertamento  dell'inosservanza  delle  prescrizioni
          contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore  per
          la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con  il
          supporto delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente  (ARPA),  in  contraddittorio  con
          l'impresa interessata. 
              1-ter. Il commissariamento di cui  al  comma  1,  fermo
          restando quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 10, del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituisce
          deroga all'art. 29-decies, comma 9, del  medesimo  decreto,
          qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9
          del presente articolo. 
              2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha  durata  di
          12 mesi eventualmente prorogabili di 12  mesi  fino  ad  un
          massimo di 36. La  prosecuzione  dell'attivita'  produttiva
          durante   il   commissariamento    e'    funzionale    alla
          conservazione   della   continuita'   aziendale   ed   alla
          destinazione  prioritaria  delle  risorse  aziendali   alla
          copertura  dei   costi   necessari   per   gli   interventi
          conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. 
              3. Per la durata del commissariamento  sono  attribuiti
          al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata del  commissariamento.  Al  commissario  e'
          attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
          esercizio e, laddove applicabile, il  bilancio  consolidato
          dell'impresa  soggetta  a  commissariamento.  Le  linee  di
          credito  ed  i  relativi  rapporti  debitori,   concernenti
          l'attivita'  dell'azienda,  oggetto  di   commissariamento,
          anche in  carico  a  societa'  del  medesimo  gruppo,  sono
          trasferite al commissario ai sensi degli  articoli  1339  e
          2558 del codice civile. 
              4. E' garantita al  titolare  dell'impresa,  ovvero  al
          socio di  maggioranza,  nonche'  al  rappresentante  legale
          all'atto  del  commissariamento  o   ad   altro   soggetto,
          appositamente   designato    dall'Assemblea    dei    soci,
          l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
          di  cui  al  comma  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a  due
          terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
          terzo e' nominato dagli azionisti  di  minoranza.  Tutti  i
          componenti  restano   in   carica   per   la   durata   del
          commissariamento. 
              5.  Contestualmente   alla   nomina   del   commissario
          straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, sentiti i Ministri  della  salute  e
          dello  sviluppo  economico,  nomina  un  comitato  di   tre
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e  di  ingegneria  impiantistica,  che,  sentito  il
          commissario  straordinario,   predispone   e   propone   al
          Ministro,  entro   sessanta   giorni   dalla   nomina,   in
          conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
          nonche' alle leggi nazionali e regionali,  il  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire  il
          rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e  dell'a.i.a.  Lo
          schema di piano  e'  reso  pubblico,  anche  attraverso  la
          pubblicazione nei siti web dei  Ministeri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          nonche' attraverso link nei siti web della regione e  degli
          enti   locali   interessati,   a   cura   del   commissario
          straordinario, che acquisisce  le  eventuali  osservazioni,
          che possono essere proposte nei successivi trenta giorni  e
          sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della   definitiva
          proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
          del medesimo comitato. 
              6. Entro il termine di trenta  giorni  dal  decreto  di
          approvazione del piano di cui al comma  5,  il  commissario
          straordinario, comunicato il piano industriale al  titolare
          dell'impresa, ovvero al socio di  maggioranza,  nonche'  al
          rappresentante legale all'atto del  commissariamento  o  ad
          altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea  dei
          soci, e acquisite  e  valutate  le  eventuali  osservazioni
          pervenute entro i successivi dieci giorni  anche  da  parte
          degli enti locali interessati nel cui territorio  insistono
          gli  impianti  dell'impresa  commissariata,  predispone  il
          piano  industriale   di   conformazione   delle   attivita'
          produttive, che consente  la  continuazione  dell'attivita'
          produttiva  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di   tutela
          ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5. 
              7. l piano di cui al comma 5 e' approvato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  delibera
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Ministro della  salute,  entro  quindici  giorni
          dalla proposta e comunque entro il  28  febbraio  2014.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, al fine della formulazione della proposta di  cui  al
          periodo precedente, acquisisce sulla proposta del  comitato
          di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
          Commissario   straordinario   e   quello   della    regione
          competente,  che  sono  resi  entro  dieci   giorni   dalla
          richiesta, decorsi i quali la proposta  del  Ministro  puo'
          essere  formulata  anche  senza  i  pareri  richiesti.   La
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' formulata  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta  dei   pareri   e   comunque   non   oltre
          quarantacinque giorni dal ricevimento  della  proposta  del
          comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo  periodo.  Il
          piano di cui al  comma  6  e'  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello
          sviluppo economico, formulata entro quindici  giorni  dalla
          presentazione  del  piano   medesimo.   Il   rappresentante
          dell'impresa di cui al comma 4 puo'  proporre  osservazioni
          al piano di cui al comma 5 entro  dieci  giorni  dalla  sua
          pubblicazione; le stesse  sono  valutate  dal  comitato  ai
          sensi dell'ultimo periodo del comma 5.  L'approvazione  del
          piano di cui al comma 5  equivale  a  modifica  dell'a.i.a,
          limitatamente alla  modulazione  dei  tempi  di  attuazione
          delle relative prescrizioni, che consenta il  completamento
          degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre  trentasei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. In  attuazione  dell'art.
          1-bis  del  decreto-legge  3   dicembre   2012,   n.   207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario
          si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto
          interministeriale di cui  al  comma  2  del  medesimo  art.
          1-bis. Il rapporto di valutazione del danno  sanitario  non
          puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a.
          in corso di validita', ma legittima la regione competente a
          chiedere il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma  4,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta  salva
          l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del  piano
          di cui al  comma  5  conclude  i  procedimenti  di  riesame
          previsti    dall'autorizzazione    integrata    ambientale,
          costituisce  integrazione  alla   medesima   autorizzazione
          integrata ambientale, e i  suoi  contenuti  possono  essere
          modificati  con  i  procedimenti  di  cui   agli   articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              8. Fino all'adozione del decreto  di  approvazione  del
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria di cui al comma 7, il  commissario  straordinario
          garantisce comunque la progressiva  adozione  delle  misure
          previste dall'autorizzazione integrata ambientale  e  dalle
          altre autorizzazioni e prescrizioni in  materia  di  tutela
          ambientale e sanitaria, curando  altresi'  la  prosecuzione
          dell'attivita' di impresa nel rispetto  delle  disposizioni
          del presente comma. La progressiva adozione  delle  misure,
          prevista dal periodo precedente, si  interpreta  nel  senso
          che la stessa e' rispettata  qualora  sussistano  tutte  le
          seguenti condizioni: a) la qualita'  dell'aria  nella  zona
          esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile  alle
          sue emissioni, valutata sulla base dei  parametri  misurati
          dalle   apposite   centraline   di   monitoraggio   gestite
          dall'A.R.P.A.  risulti  conforme  alle  prescrizioni  delle
          vigenti disposizioni europee  e  nazionali  in  materia,  e
          comunque non abbia  registrato  un  peggioramento  rispetto
          alla data di inizio della gestione commissariale;  b)  alla
          data di approvazione del piano,  siano  stati  avviati  gli
          interventi necessari ad  ottemperare  ad  almeno  l'80  per
          cento del numero complessivo delle  prescrizioni  contenute
          nelle autorizzazioni integrate ambientali,  ferma  restando
          la non applicazione dei  termini  previsti  dalle  predette
          autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
          giorni dall'approvazione del  piano  di  cui  al  comma  5,
          trasmette all'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale una relazione che indica  analiticamente
          i suddetti interventi. 
              9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5  e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione  degli  stessi  piani,  il   rispetto   delle
          previsioni di cui al comma 8,  equivalgono  e  producono  i
          medesimi   effetti,   ai    fini    dell'accertamento    di
          responsabilita' per il commissario, il  sub  commissario  e
          gli  esperti  del  comitato,  derivanti  dal  rispetto  dei
          modelli  di  organizzazione  dell'ente  in  relazione  alla
          responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
          di rilievo penale o amministrativo di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  per  gli
          illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
          delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
          applicazione  del  generale  principio  di  semplificazione
          procedimentale,    al    fine    dell'acquisizione    delle
          autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,  nulla  osta  e
          assensi comunque denominati degli enti  locali,  regionali,
          dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti  comunque
          coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   dal
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, dal piano  industriale  di  conformazione  delle
          attivita' produttive, il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   proposta   del
          commissario  straordinario,  convoca  una  conferenza   dei
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  che  si  deve  pronunciare  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   convocazione.   La
          conferenza di servizi si esprime dopo avere  acquisito,  se
          dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  si  esprime  sulla
          valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto   entro
          sessanta giorni dalla sua presentazione, o  sulla  verifica
          di assoggettabilita' alla procedura medesima  entro  trenta
          giorni. I predetti termini sono  comprensivi  dei  quindici
          giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
          esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi  a
          disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di
          VIA, il termine di conclusione della conferenza di  servizi
          e' sospeso per un massimo di novanta giorni.  Decorso  tale
          termine, i pareri non espressi si intendono resi  in  senso
          favorevole.  Solo  nel  caso  di  motivata   richiesta   di
          approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
          una sola volta fino ad un  massimo  di  trenta  giorni.  La
          determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  e'
          adottata con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e costituisce variante  ai
          piani territoriali ed urbanistici,  per  la  quale  non  e'
          necessaria la valutazione ambientale strategica.  Nel  caso
          di motivato dissenso delle autorita' preposte  alla  tutela
          ambientale,  sanitaria,  culturale  o   paesaggistica,   il
          Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta,  previa
          intesa con la regione  o  provincia  autonoma  interessata,
          entro i venti giorni  successivi  all'intesa.  L'intesa  si
          intende comunque  acquisita  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. Le cubature degli edifici di  copertura
          di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e   impianti,
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale  o  da
          altre prescrizioni  ambientali,  sono  considerate  "volumi
          tecnici". 
              9-bis.  Durante  la  gestione  commissariale,   qualora
          vengano rispettate le prescrizioni  dei  piani  di  cui  ai
          commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma  8,  non
          si applicano, per  atti  o  comportamenti  imputabili  alla
          gestione commissariale, le sanzioni previste  dall'articolo
          1, comma 3, del decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n.  231.  Dette  sanzioni,  ove  riferite  a  atti  o
          comportamenti  imputabili  alla  gestione   precedente   al
          commissariamento,  non  possono  essere  poste   a   carico
          dell'impresa  commissariata  per  tutta   la   durata   del
          commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
          al socio di maggioranza che abbiano posto in  essere  detti
          atti o comportamenti. 
              10. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  in
          presenza  dei  presupposti   di   cui   al   comma   8   e,
          successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata  di
          pubblica utilita' ad ogni effetto  ed  il  commissario  non
          risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
          dell'art. 2236 del codice civile, tranne  che  abbia  agito
          con dolo o colpa grave. 
              11. Il giudice competente provvede allo svincolo  delle
          somme per le quali in sede penale  sia  stato  disposto  il
          sequestro, anche ai sensi del decreto  legislativo  n.  231
          del  2001,  in  danno  dei  soggetti  nei   cui   confronti
          l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto   l'esecuzione
          degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
          e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
          nonche'  degli  enti   o   dei   soggetti   controllati   o
          controllanti, in relazione a reati comunque  connessi  allo
          svolgimento dell'attivita' di impresa.  Le  predette  somme
          sono messe a disposizione del commissario e vincolate  alle
          finalita' indicate al periodo precedente. Le somme  di  cui
          al presente comma, messe a disposizione del  commissario  e
          utilizzate    per    l'adempimento    delle    prescrizioni
          dell'a.i.a.,  non  sono  mai  ripetibili,  attesa  la  loro
          destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica. 
              11-bis.   Al    commissario    straordinario,    previa
          approvazione  del  piano  industriale,  e'  attribuito   il
          potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
          per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
          per l'adozione delle altre misure previste nel piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria: 
              a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
          di richiedere al titolare dell'impresa le somme  necessarie
          ai fini del risanamento ambientale; 
              b) nel caso di impresa esercitata in forma  societaria,
          di aumentare il capitale sociale a pagamento  nella  misura
          necessaria ai fini del risanamento  ambientale,  in  una  o
          piu' volte, con o senza sovrapprezzo a  seconda  dei  casi:
          offrendo  le  azioni  emittende  in  opzione  ai  soci   in
          proporzione  al  numero  delle  azioni  possedute,  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  2441,  secondo  comma,  del
          codice civile e nel rispetto del diritto di  prelazione  di
          cui al medesimo art.  2441,  terzo  comma,  primo  periodo,
          ovvero, nel caso in cui  non  siano  stati  esercitati,  in
          tutto  o  in  parte,  i  diritti  di  opzione,   collocando
          l'aumento  di  capitale  presso  terzi;  ovvero  anche  con
          esclusione o limitazione del  diritto  di  opzione,  previa
          predisposizione della relazione di cui al citato art. 2441,
          sesto comma, primo periodo,  e  rilascio,  in  tale  ultimo
          caso, da parte del collegio  sindacale,  del  parere  sulla
          congruita' del  prezzo  di  emissione  delle  azioni  entro
          quindici  giorni   dalla   comunicazione   della   predetta
          relazione  allo  stesso  e  al  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla
          presente lettera, le  azioni  di  nuova  emissione  possono
          essere liberate  esclusivamente  mediante  conferimenti  in
          denaro. 
              11-ter.  Il  soggetto  o  i  soggetti   che   intendono
          sottoscrivere  le  azioni  offerte  in  opzione  e   quelli
          individuati per il collocamento  dell'aumento  di  capitale
          presso terzi devono, prima di  dare  corso  all'operazione,
          impegnarsi,   nei   confronti   dell'impresa   soggetta   a
          commissariamento  nonche'  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
          rivenienti  dall'aumento  di   capitale   siano   messe   a
          disposizione dell'impresa soggetta  a  commissariamento  ai
          fini  dell'attuazione  del  piano  delle  misure  e   delle
          attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
          industriale. 
              11-quater. Le somme eventualmente messe a  disposizione
          dal titolare dell'impresa o dal socio di  maggioranza  sono
          scomputate in sede di  confisca  delle  somme  sequestrate,
          anche ai sensi del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231,  per  reati  ambientali  o   connessi   all'attuazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              11-quinquies.   Qualora   sia   necessario   ai    fini
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre  l'anno
          2014,  il  giudice   procedente   trasferisce   all'impresa
          commissariata, su richiesta del commissario  straordinario,
          le somme sottoposte  a  sequestro  penale,  nei  limiti  di
          quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione
          a  procedimenti  penali  diversi  da   quelli   per   reati
          ambientali o  connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione
          integrata ambientale, a carico del  titolare  dell'impresa,
          ovvero, in caso di impresa esercitata in forma  societaria,
          a carico dei soci di maggioranza o degli enti,  ovvero  dei
          rispettivi soci o amministratori,  che  abbiano  esercitato
          attivita'  di  direzione   e   coordinamento   sull'impresa
          commissariata  prima  del  commissariamento.  In  caso   di
          impresa esercitata in forma societaria  le  predette  somme
          devono essere trasferite  a  titolo  di  sottoscrizione  di
          aumento di capitale, ovvero  in  conto  futuro  aumento  di
          capitale nel caso in cui  il  trasferimento  avvenga  prima
          dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis.  Tutte  le
          attivita' di esecuzione funzionali  al  trasferimento,  ivi
          comprese quelle relative  alla  liquidazione  di  titoli  e
          valori esistenti in conti deposito titoli,  vengono  svolte
          da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege  del
          Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle  somme  si
          converte in sequestro delle azioni o delle quote  che  sono
          emesse; nel caso di trasferimento delle  somme  sequestrate
          prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito  a
          titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote  di
          nuova emissione devono  essere  intestate  al  Fondo  unico
          giustizia  e,  per  esso,  al  gestore  ex  lege  Equitalia
          Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
          Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi   sulla   base   delle
          indicazioni    fornite    dall'autorita'    giurisdizionale
          procedente. 
              12. I proventi  derivanti  dall'attivita'  dell'impresa
          commissariata restano nella disponibilita' del  commissario
          nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed  alla
          gestione dell'impresa nel  rispetto  delle  previsioni  del
          presente   decreto   e   altresi',   nei    limiti    delle
          disponibilita' residue, a interventi di bonifica  dell'area
          dello   stabilimento   secondo   le   modalita'    previste
          dall'ordinamento vigente. 
              13.  Il  compenso   omnicomprensivo   del   commissario
          straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, nel rispetto  dei  limiti  previsti
          dall'art. 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge  22
          dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'art.
          23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del  2011.
          Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura
          del 50 per cento di quella fissata per il  commissario.  Se
          dipendenti pubblici, il commissario e  il  sub  commissario
          sono collocati in aspettativa senza  assegni.  Il  compenso
          dei componenti del comitato e' determinato nella misura del
          15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti  i
          trattamenti economici nonche' gli eventuali ulteriori oneri
          di funzionamento della  struttura  commissariale  sono  per
          intero a carico dell'impresa. 
              13-bis.  Al  fine   di   consentire   il   monitoraggio
          sull'attivita'  di  ispezione  e  di  accertamento   svolta
          dall'ISPRA e dalle ARPA in  relazione  alle  autorizzazioni
          integrate ambientali rilasciate  alle  imprese  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e  del  mare  presenta  semestralmente  alle
          Camere una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali
          che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
          dall'ISPRA e dalle ARPA". 
              "2. Commissariamento della s.p.a. ILVA 
              1.  I  presupposti  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1
          sussistono per la s.p.a. ILVA  avente  sede  a  Milano.  In
          considerazione   delle   evidenze   e   dei   profili    di
          straordinaria   necessita'   e   urgenza   della   relativa
          fattispecie, non trova  applicazione  il  comma  1-bis  del
          medesimo art. 1. 
              1-bis.  In  relazione  al  commissariamento   dell'ILVA
          S.p.A., gli interventi previsti dal piano di  cui  all'art.
          1, comma 5, sono dichiarati  indifferibili,  urgenti  e  di
          pubblica  utilita'  e  costituiscono  varianti   ai   piani
          urbanistici. Il sub commissario di cui all'art. 1, comma 1,
          dispone, coordina  ed  e'  responsabile  in  via  esclusiva
          dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano,
          anche ai sensi dell'art. 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il  sub
          commissario  definisce,   d'intesa   con   il   commissario
          straordinario, la propria struttura, le relative  modalita'
          operative e il programma annuale delle risorse  finanziarie
          necessarie per far  fronte  agli  interventi  previsti  dal
          piano di  cui  all'art.  1,  comma  5,  aggiornandolo  ogni
          trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni
          di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse  rese
          disponibili dal commissario straordinario. 
              1-ter. Per l'attuazione degli interventi  previsti  dal
          piano di cui all'art. 1, comma 5, il  procedimento  di  cui
          all'art. 1,  comma  9,  e'  avviato  su  proposta  del  sub
          commissario di cui all'art.  1,  comma  1,  entro  quindici
          giorni  dalla  disponibilita'  dei  relativi  progetti.   I
          termini per l'espressione dei pareri,  visti  e  nulla-osta
          relativi agli  interventi  previsti  per  l'attuazione  del
          detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti
          competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di
          ulteriori venti giorni in caso  di  richiesta  motivata  e,
          qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti
          con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale
          e  per  i  pareri  in  materia  di   tutela   sanitaria   e
          paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato  art.
          1, comma 9. 
              2. L'articolo 3, comma 1, del citato  decreto-legge  n.
          207 del 2012 e' cosi' sostituito: 
              "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a.
          costituiscono   stabilimenti   di   interesse    strategico
          nazionale a norma dell'art. 1.". 
              3. All'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207
          del  2012,  dopo  le   parole:   "sanzione   amministrativa
          pecuniaria"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "escluso   il
          pagamento in misura ridotta, da euro  50.000"  e,  dopo  le
          parole: "prefetto competente per territorio." sono aggiunte
          le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e
          notificazione delle violazioni sono  svolte  dall'IS.P.R.A.
          Agli  ispettori  dell'ISPRA,  nello  svolgimento  di   tali
          attivita', e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria. I  proventi  delle  sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale  del  territorio  interessato.".  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, con apposito decreto avente natura  regolamentare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentito  il  Consiglio  federale   istituito   presso
          l'ISPRA, definisce i  contenuti  minimi  e  i  formati  dei
          verbali di accertamento, contestazione e notificazione  dei
          procedimenti di cui all'art. 29-quattuordecies del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3-ter. Per l'osservanza del piano di  cui  all'art.  1,
          comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che,
          trattandosi  di  un  numero  elevato  di  prescrizioni  con
          interconnessioni critiche, entro  il  31  luglio  2015  sia
          attuato almeno l'ottanta per cento  delle  prescrizioni  in
          scadenza a quella data.  Entro  il  31  dicembre  2015,  il
          commissario    straordinario    presenta    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
          del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo
          gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione  di  tutte
          le  altre  prescrizioni,  fatto  salvo   il   termine   per
          l'applicazione   della    Decisione    della    Commissione
          2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni
          sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione
          di ferro ed acciaio. ".