(( Art. 22 quinquies 
 
 
Regime fiscale delle operazioni di raccolta  effettuate  dalla  Cassa
                     depositi e prestiti S.p.A. 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli
altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime
dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura
applicabile  ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
  b) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  24  per  la  gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto
rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con
imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione
dell'entrata». 
  2.   L'attuazione   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante  Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento dei conti pubblici,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "5. Trasformazione della Cassa depositi e  prestiti  in
          societa' per azioni. 
              1. La Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300; non si  applicano  le  disposizioni
          dell' art. 2362 del codice civile.  Le  fondazioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.
          153 e altri soggetti pubblici o  privati  possono  detenere
          quote complessivamente di minoranza del capitale della  CDP
          S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          10 della legge  13  maggio  1983,  n.  197.  Le  successive
          modifiche allo statuto della CDP S.p.A.  e  le  nomine  dei
          componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi
          sono deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma  7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  prioritariamente  all'acquisto
          dell'abitazione principale ,  preferibilmente  appartenente
          ad una delle classi energetiche A, B o C, e  ad  interventi
          di   ristrutturazione   e   accrescimento   dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24 ). 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  8,  CDP
          S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibrio finanziario,  patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
              8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto   dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
              8-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare titoli emessi ai sensi  della  legge  30  aprile
          1999,   n.    130,    nell'ambito    di    operazioni    di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
          medie imprese al fine di accrescere il volume  del  credito
          alle piccole e medie imprese.  Gli  acquisti  dei  predetti
          titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui  al  comma
          7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
          criteri e modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.
          Agli  oneri  derivanti  dalle  eventuali  escussioni  delle
          garanzie di cui al presente  comma  si  provvede  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
              9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8. E' confermata, per la gestione separata, la  Commissione
          di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio  decreto  2
          gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. 
              10. Per l'amministrazione della  gestione  separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A.  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
          197. 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
              a)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
              c) le norme in  materia  di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
              d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
          ai sensi del comma 3; 
              e) i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento; 
              e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
          le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,  ai  sensi
          del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
          Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
          puo'  essere  rilasciata  a  prima  domanda,  con  rinuncia
          all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
          compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
          di garanzie onerose concesse dallo Stato  a  condizioni  di
          mercato 
              12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma  11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi  e
          prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere  e  i
          procedimenti amministrativi in corso alla data  di  entrata
          in vigore dei decreti di cui  al  comma  11  continuano  ad
          essere regolati dai provvedimenti adottati  e  dalle  norme
          legislative e regolamentari vigenti in data anteriore.  Per
          quanto non disciplinato dai decreti  di  cui  al  comma  11
          continua ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in  quanto
          compatibile.   Le    attribuzioni    del    consiglio    di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A. 
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui al comma 8 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'articolo 204, comma 2, del decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti   effettuata   ai   sensi   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
              15. La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'art.
          43 del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni. 
              16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.A.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. 
              17. Il controllo della Corte dei conti si svolge  sulla
          CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  di
          titoli da essa emessi e di altri soggetti  finanziatori.  A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e  iscritta  a  norma  dell'
          art. 2436 del codice civile. Dalla data di  deposito  della
          deliberazione i beni e  i  rapporti  giuridici  individuati
          sono  destinati  esclusivamente  al   soddisfacimento   dei
          diritti dei soggetti a cui  vantaggio  la  destinazione  e'
          effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti  gli
          effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri  patrimoni
          destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
          soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
          patrimonio destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da  esso
          derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
          dei predetti soggetti. Se la deliberazione di  destinazione
          del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
          nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la  destinazione
          e' effettuata la CDP  S.p.A.  risponde  esclusivamente  nei
          limiti del patrimonio ad essi destinato e  dei  diritti  ad
          essi   attribuiti.   Resta   salva   in   ogni   caso    la
          responsabilita'  illimitata  della  CDP   S.p.A.   per   le
          obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
          ciascun   patrimonio   separato   la   CDP   S.p.A.   tiene
          separatamente i libri e le scritture  contabili  prescritti
          dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile.  Per  il
          caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle  procedure  di
          cui al Titolo IV del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, o ad  altra  procedura  concorsuale
          applicabile, i  contratti  relativi  a  ciascun  patrimonio
          destinato continuano ad avere esecuzione  e  continuano  ad
          applicarsi le previsioni contenute nel presente comma.  Gli
          organi della procedura provvedono al  tempestivo  pagamento
          delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
          e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli  altri
          termini previsti nei relativi contratti  preesistenti.  Gli
          organi della procedura possono  trasferire  o  affidare  in
          gestione a banche i beni e i rapporti giuridici  ricompresi
          in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'. 
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.A.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.A.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              20. Salvo le deleghe previste dallo  statuto,  l'organo
          amministrativo della CDP S.p.A. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'art. 11, comma 2,  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
          quantitativi  alla  raccolta   previsti   dalla   normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
              21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle  norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13,  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
              22. La pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere  per
          la trasformazione della Cassa depositi  e  prestiti  e  per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta e indiretta. 
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri proventi dei conti correnti  dedicati  alla  gestione
          separata di cui al comma  8.  Gli  interessi  e  gli  altri
          proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri  titoli
          emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera   a),   con   le
          caratteristiche  autorizzate  e  nei  limiti  di  emissione
          previsti con decreto del  direttore  generale  del  Tesoro,
          sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura applicabile ai  titoli  di
          cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601. 
              25. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  24  per  la
          gestione separata e da altre disposizioni  specificatamente
          vigenti per quanto rientra nella  medesima  gestione,  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   si   applicano   le
          disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle
          societa', imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
          imposte di registro,  di  bollo,  ipotecaria  e  catastale,
          imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
          e indirette previste per le  banche.  Le  ritenute  di  cui
          all'art. 26, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
          reddito  delle  societa'  e   l'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo  che  di
          acconto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  sono
          riscosse mediante versamento in Tesoreria  con  imputazione
          ai  competenti   capitoli   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata. 
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della  Cassa  depositi  e   prestiti   al   momento   della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.A.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni  dalla  trasformazione  si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il personale  trasferito  e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e
          successive  modificazioni  e  D.P.R.  4   agosto   1986   e
          successive  modificazioni,  nella  corrispondente  area   e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti  servizi   prestati   presso   altre   pubbliche
          amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
          reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del
          presente  comma  e'  riconosciuto  un   assegno   personale
          pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi   successivo
          miglioramento, pari alla  differenza  tra  la  retribuzione
          globale percepibile al momento della  trasformazione,  come
          definita dal vigente CCNL, e quella spettante  in  base  al
          nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
          l'amministrazione di destinazione  sono  corrisposte  nella
          misura  eventualmente  eccedente  l'importo  del   predetto
          assegno personale. Entro cinque anni dalla  trasformazione,
          il  personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi   e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente  della  Cassa  depositi   e   prestiti   per   il
          quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti  in  servizio
          all'atto  della   trasformazione   mantengono   il   regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche amministrazioni. Entro sei  mesi  dalla  data  di
          trasformazione, i predetti dipendenti  possono  esercitare,
          con applicazione dell'articolo 6  della  legge  7  febbraio
          1979,  n.  29,  opzione   per   il   regime   pensionistico
          applicabile ai dipendenti assunti in data  successiva  alla
          trasformazione, i  quali  sono  iscritti  all'assicurazione
          obbligatoria  gestita  dall'INPS   e   hanno   diritto   al
          trattamento di fine rapporto ai sensi dell' art.  2120  del
          codice civile. 
              27. ....".