Art. 25 
 
 
Modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  Gestore  dei  Servizi
                        Energetici GSE S.p.A. 
 
  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in  corso  ((  con  esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. )) 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al
Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal  1°  gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo
delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di
pagamento delle tariffe. 
  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60
giorni dalla comunicazione. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.