Art. 29 
 
 
Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle  Ferrovie  dello
                                Stato 
 
  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i
trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore  del
trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge,  sentite  l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per  i  trasporti,
sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini dell'attuazione del regime.  Il  decreto  viene  aggiornato  con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la  sua
adozione. 
  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di
individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime
tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo  di  ((  80
milioni )) di euro. 
  (( 3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo  sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale  e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel  servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci  tiene  conto  dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del  presente
articolo secondo un criterio  di  gradualita'  valido  per  il  primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017.  L'Autorita'  per  i  trasporti  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante  accertamenti  a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio
          1963,  n.  730  recante  Norme  relative  al  trasferimento
          all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle  attivita'
          elettriche  esercitate  direttamente   dall'Amministrazione
          delle ferrovie dello Stato ed alla  fornitura  dell'energia
          alla stessa Amministrazione e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 1963, n. 144.