Art. 30 
 
Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione   a   favore   di
  interventi  di  efficienza  energetica  del  sistema  elettrico   e
  impianti a fonti rinnovabili 
 
  (( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite  le  seguenti:
«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di  acqua
calda e aria o di sola acqua calda  con  esclusione  delle  pompe  di
calore geotermiche,»; 
  b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a  4»  e
prima delle parole:  «,  realizzati  negli  edifici  esistenti»  sono
inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione  di  pompe
di calore geotermiche,». )) 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
  interventi di efficienza energetica  e  piccoli  impianti  a  fonti
  rinnovabili. 
  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6  ((  e  la  comunicazione  per   l'installazione   e
l'esercizio  di   unita'   di   microcogenerazione,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal  comma  20  dell'articolo  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando  un
modello  unico  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai  Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli  6,  comma  11,  e  7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto. 
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo': 
    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero: 
    b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di cui al (( comma 1 )) non possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva. 
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati.». 
  (( 1-bis. All'articolo 1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi»  sono  inserite  le
seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»; 
  1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto   periodo,   del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  «la  misura  di
salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della
comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«, salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute
esigenze istruttorie». 
  1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del  decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole da: «e che  utilizzino  il  medesimo
tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,   neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se  ne  discostino  per  un  massimo  di  60  metri
lineari»; 
  b) al terzo periodo, le  parole:  «piu'  del  20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». )) 
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 8-bis. 
 
 
       Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano 
 
    
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza: 
    a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per  le
opere di modifica  e  per  gli  interventi  di  parziale  o  completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati  a  biogas,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano  aumento  e
variazione delle matrici biologiche in ingresso; 
    b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui  alla
lettera a). 
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  «biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,». 
  (( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «le regioni  prevedono»  sono  inserite  le
seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,». 
  2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28  del
2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non  oltre
il 31 ottobre 2014». 
  2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «a partire da  rifiuti»  sono  inserite  le
seguenti: «, compreso il gas di discarica,». 
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono  dovuti
in caso di» sono inserite le seguenti:  «installazione  di  pompa  di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di». 
  2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di
valutazione da parte delle autorita' competenti. 
  5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori
tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera». 
  2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo». 
  2-octies. All'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  «diametro  non  superiore  a  1
metro» sono inserite  le  seguenti:  «di  microcogeneratori  ad  alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,». 
  2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 20 e 33  del
          decreto  legislativo  del  3  marzo  2011,  n.  28  recante
          "Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione  di
          energia termica da fonti rinnovabili 
              In vigore dal 29 marzo 2011 
              1. Gli interventi di installazione di  impianti  solari
          termici sono considerati attivita'  ad  edilizia  libera  e
          sono realizzati,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.   115,   previa
          comunicazione, anche per via  telematica,  dell'inizio  dei
          lavori  da   parte   dell'interessato   all'amministrazione
          comunale,  qualora  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti
          condizioni: 
              a) siano installati impianti aderenti o  integrati  nei
          tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e  lo
          stesso orientamento della falda  e  i  cui  componenti  non
          modificano la sagoma degli edifici stessi; 
              b) la superficie  dell'impianto  non  sia  superiore  a
          quella del tetto su cui viene realizzato; 
              c)  gli  interventi   non   ricadano   nel   campo   di
          applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni. 
              2. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  a),  e
          dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380, gli interventi di installazione di impianti  solari
          termici sono realizzati  previa  comunicazione  secondo  le
          modalita' di cui al  medesimo  art.  6,  qualora  ricorrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o
          su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti
          verticali esterne agli edifici; 
              b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona
          A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici  2
          aprile 1968, n. 1444. 
              3. All'art. 6, comma 2, lettera  d),  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse  le  parole:  «e
          termici, senza serbatoio di accumulo esterno». 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con  la
          Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  tre  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabilite le  prescrizioni  per  la  posa  in  opera  degli
          impianti di produzione di  calore  da  risorsa  geotermica,
          ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
          climatizzazione di edifici, e sono individuati  i  casi  in
          cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
          all'art. 6. 
              5. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  a),  e
          dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n.  380gli  interventi  di  installazione  di  impianti  di
          produzione di energia termica  da  fonti  rinnovabili,  ivi
          incluse le pompe di calore  destinate  alla  produzione  di
          acqua calda e aria o di sola  acqua  calda  con  esclusione
          delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui
          ai commi da 1 a 4 e dagli interventi  di  installazione  di
          pompe  di  calore  geotermiche,  realizzati  negli  edifici
          esistenti e negli spazi liberi privati annessi e  destinati
          unicamente alla produzione di acqua calda  e  di  aria  per
          l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla  previa
          comunicazione secondo le modalita' di cui  al  medesimoart.
          6. 
              6. I procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto sono regolati dalla  previgente
          disciplina,   ferma   restando   per   il   proponente   la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
              7. L'installazione di  pompe  di  calore  da  parte  di
          installatori   qualificati,   destinate   unicamente   alla
          produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
          e  negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata
          estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.". 
              "Art. 8 Disposizioni per  la  promozione  dell'utilizzo
          del biometano 
              In vigore dal 29 marzo 2011 
              1. Al fine di favorire  l'utilizzo  del  biometano  nei
          trasporti, le regioni prevedono, entro e non  oltre  il  31
          ottobre   2014,   specifiche   semplificazioni    per    il
          procedimento di autorizzazione alla realizzazione di  nuovi
          impianti di distribuzione di metano  e  di  adeguamento  di
          quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. 
              2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano  nei
          trasporti, gli impianti di distribuzione  di  metano  e  le
          condotte  di  allacciamento  che  li  collegano  alla  rete
          esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica
          utilita' e rivestono carattere  di  indifferibilita'  e  di
          urgenza.". 
              "Art. 20 Collegamento degli impianti di  produzione  di
          biometano alla rete del gas naturale 
              In vigore dal 29 marzo 2011 
              1.Entro e non oltre il 31 ottobre 2014, l'Autorita' per
          l'energia elettrica e il  gas  emana  specifiche  direttive
          relativamente alle condizioni tecniche  ed  economiche  per
          l'erogazione del servizio di  connessione  di  impianti  di
          produzione di biometano alle reti del gas  naturale  i  cui
          gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 
              2. Le direttive di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          esigenze  di  sicurezza  fisica  e  di  funzionamento   del
          sistema: 
              a) stabiliscono le caratteristiche chimiche  e  fisiche
          minime  del  biometano,  con  particolare   riguardo   alla
          qualita',  l'odorizzazione  e   la   pressione   del   gas,
          necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale; 
              b) favoriscono un ampio utilizzo del  biometano,  nella
          misura  in  cui  il  biometano  possa  essere  iniettato  e
          trasportato nel sistema del  gas  naturale  senza  generare
          problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento
          non discriminatorio alla rete degli impianti di  produzione
          di biometano  dovra'  risultare  coerente  con  criteri  di
          fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con
          le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; 
              c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori  di
          rete, degli standard tecnici per il collegamento alla  rete
          del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; 
              d) fissano le procedure, i tempi e  i  criteri  per  la
          determinazione dei costi per  l'espletamento  di  tutte  le
          fasi  istruttorie  necessarie  per  l'individuazione  e  la
          realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; 
              e) sottopongono a termini perentori le attivita'  poste
          a carico dei  gestori  di  rete,  individuando  sanzioni  e
          procedure sostitutive in caso di inerzia; 
              f) stabiliscono i casi e le regole  per  consentire  al
          soggetto che  richiede  l'allacciamento  di  realizzare  in
          proprio  gli  impianti   necessari   per   l'allacciamento,
          individuando altresi' i provvedimenti che il gestore  della
          rete deve adottare al fine di definire i requisiti  tecnici
          di detti impianti; 
              g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori  di
          rete, delle condizioni tecniche  ed  economiche  necessarie
          per la realizzazione delle eventuali opere  di  adeguamento
          delle infrastrutture di rete per l'allacciamento  di  nuovi
          impianti; 
              h)   prevedono   procedure   di    risoluzione    delle
          controversie insorte fra produttori e gestori di  rete  con
          decisioni, adottate dalla stessa  Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; 
              i)  stabiliscono   le   misure   necessarie   affinche'
          l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti  a  carico
          del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi
          lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.". 
              "Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 
              In vigore dal 22 febbraio 2014 
              1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo
          2006, n. 81, e successive  modificazioni,  il  comma  4  e'
          sostituito dal seguente: 
              "4. I biocarburanti e gli altri carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa.". 
              2.  L'impiego  di  biocarburanti   nei   trasporti   e'
          incentivato con le modalita' di cui all'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive modificazioni, come modificato dal comma  1  del
          presente articolo, e all'art. 2, commi  139  e  140,  della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. La quota minima di  cui  al
          citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, calcolata sulla  base  del  tenore  energetico,  da
          conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella  misura  del
          5%.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  i  biocarburanti
          immessi in consumo sono conteggiati ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
          presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
          sostenibilita' di cui all'art. 38. 
              4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
          comunitari  di  attuare   le   modificazioni   tecnologiche
          necessarie alla produzione  dei  biocarburanti  di  seconda
          generazione,  fino  al  31  marzo  2014,  allo   scopo   di
          valorizzare il contributo alla  riduzione  delle  emissioni
          climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
          quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
          di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo, a decorrere dal 1°  gennaio  2012  il  contributo
          energetico dei biocarburanti diversi da quelli  di  cui  al
          comma  successivo  e'  maggiorato  rispetto  al   contenuto
          energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
          ubicati in Stati dell'Unione europea e  utilizzino  materia
          prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
          dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
          biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete  di
          distribuzione dei carburanti,  purche'  la  percentuale  di
          biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi  restando  i
          requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',  fatto
          salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
          in consumo ai fini  del  rispetto  del  richiamato  obbligo
          matura allorche' e' immessa in  consumo  una  quantita'  di
          biocarburanti pari a 8 Giga-calorie. 
              5. Ai fini del rispetto dell'obbligo  di  cui  all'art.
          2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,
          il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano,  per
          i quali il soggetto che li  immette  in  consumo  dimostri,
          mediante le modalita' di cui all'art.  39,  che  essi  sono
          stati prodotti a partire da rifiuti,  compreso  il  gas  di
          discarica, e sottoprodotti, come  definiti,  individuati  e
          tracciati ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, materie di origine non alimentare, ivi  incluse  le
          materie  cellulosiche  e  le  materie   ligno-cellulosiche,
          alghe, e' equivalente  all'immissione  in  consumo  di  una
          quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri
          biocarburanti, diversi da quelli di  cui  al  comma  4.  Al
          biocarburante   prodotto   da   materie   cellulosiche    o
          lignocellulosiche, indipendentemente dalla  classificazione
          di queste ultime come materie di  origine  non  alimentare,
          rifiuti, sottoprodotti o  residui,  si  applica  sempre  la
          maggiorazione di cui al periodo precedente. 
              5-bis.  Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'
          comunque  ammissibile  il  contributo   dei   biocarburanti
          prodotti  a  partire  da  rifiuti  e  sottoprodotti,   come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di  cui
          al comma 5. 
              5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012,  limitatamente
          alla  categoria  dei  sottoprodotti,  hanno  accesso   alle
          maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
          seguito  elencati,  che  possono  essere  qualificati  come
          sottoprodotti  qualora  soddisfino  i  requisiti  stabiliti
          dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152: 
              acque glicerinose; 
              acidi grassi provenienti dalla raffinazione,  fisica  o
          chimica, degli oli; 
              acidi    grassi    saponificati    provenienti    dalla
          neutralizzazione della parte acida residua dell'olio; 
              residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi
          grassi grezzi e delle acque glicerinose; 
              oli lubrificanti vegetali  esausti  derivati  da  acidi
          grassi; 
              feccia da vino e vinaccia; 
              grassi animali di categoria 1 e  di  categoria  2,  nel
          rispetto  del  Regolamento  (CE)   n.   1069/2009   e   del
          Regolamento (CE) n. 142/2011 e  della  Comunicazione  della
          Commissione  sull'attuazione  pratica  del  regime  UE   di
          sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
          per i biocarburanti (2010/C 160/02). 
              5-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, entro  il  30  gennaio  di
          ogni anno, possono  essere  modificati,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al  comma  5-ter
          dei sottoprodotti  che  hanno  accesso  alle  maggiorazioni
          previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
          stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno
          successivo. 
              5-quinquies. (abrogato) 
              5-sexies.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento  di  attuazione  dell'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono attribuite al Ministero  dello  sviluppo
          economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
          servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
          carico dei soggetti obbligati e con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ne e' determinata  l'entita'
          in  funzione  delle  Giga-calorie   di   biocarburante   da
          immettere in consumo e le relative modalita' di  versamento
          al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              5-septies.  In  riferimento  alle  attivita'   previste
          dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.
          66, come  introdotto  dall'art.  1,  comma  6  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale assicurano il  necessario  raccordo
          dei flussi informativi al fine della semplificazione  degli
          adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma  2
          dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
          abrogato. 
              6.  Qualora  siano  immessi  in  consumo  biocarburanti
          ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di  cui
          al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai  fini
          del rispetto dell'obbligo di cui al comma  5  e'  calcolato
          sulla   base   del   contenuto   energetico   di    ciascun
          biocarburante. 
              7. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
          1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con  le  quali
          sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ". 
              Si riporta l'art. 1-sexies del D.L. 29-8-2003 n. 239 
              Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
          sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
          energia elettrica, 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003,  n.
          200, come modificato dalla presente legge: 
              "1-sexies.   Semplificazione   dei   procedimenti    di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a 300 MW termici. 
              1. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          energetico e  di  promuovere  la  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio  degli
          elettrodotti  facenti  parte  della   rete   nazionale   di
          trasporto  dell'energia   elettrica   sono   attivita'   di
          preminente   interesse   statale   e   sono   soggetti    a
          un'autorizzazione  unica  comprendente   tutte   le   opere
          connesse e le infrastrutture  indispensabili  all'esercizio
          degli stessi,  rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e previa intesa con la  regione
          o   le   regioni   interessate,   la   quale    sostituisce
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti  di  assenso
          comunque  denominati  previsti  dalle   norme   vigenti   e
          comprende  ogni   opera   o   intervento   necessari   alla
          risoluzione delle  interferenze  con  altre  infrastrutture
          esistenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad  esercire
          tali infrastrutture, opere o interventi, e ad  attraversare
          i beni demaniali in conformita' al progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
              a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
          posti a carico del soggetto  proponente  per  garantire  il
          coordinamento e  la  salvaguardia  del  sistema  energetico
          nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine  entro
          il quale l'iniziativa e' realizzata; 
              b) comprende la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le necessarie misure  di  salvaguardia.  Dalla  data  della
          comunicazione dell'avviso dell'avvio  del  procedimento  ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle aree potenzialmente impegnate, fino alla  conclusione
          del procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi tre  anni  dalla  data
          della comunicazione dell'avvio del procedimento,  salvo  il
          caso in  cui  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
          disponga, per una sola volta, la proroga  di  un  anno  per
          sopravvenute   esigenze   istruttorie.   Al    procedimento
          partecipano  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti preposti ad esprimersi in relazione  ad  eventuali
          interferenze con altre  infrastrutture  esistenti.  Per  il
          rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica  della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento 
              4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda 
              4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione 
              4-quater. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente 
              4-quinquies. Non richiedono alcuna  autorizzazione  gli
          interventi  di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche 
              4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita' gli interventi sugli elettrodotti che  comportino
          varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 ,
          ovvero metri lineari 3.000 qualora non  ricadenti,  neppure
          parzialmente, in aree naturali protette, e  che  utilizzino
          il medesimo tracciato,  ovvero  se  ne  discostino  per  un
          massimo di 60 metri lineari e componenti di linea, quali, a
          titolo  esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi   di
          guardia,   catene,   isolatori,   morsetteria,   sfere   di
          segnalazione,  fondazioni,  impianti   di   terra,   aventi
          caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
          tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante  denuncia
          di inizio attivita'  varianti  all'interno  delle  stazioni
          elettriche che non comportino aumenti della cubatura  degli
          edifici  ovvero  che   comportino   aumenti   di   cubatura
          strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
          o impianti tecnologici al servizio delle  stazioni  stesse.
          Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
          per cento le cubature esistenti all'interno della  stazione
          elettrica.  Tali  interventi  sono  realizzabili   mediante
          denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano  in
          contrasto  con  gli   strumenti   urbanistici   vigenti   e
          rispettino le norme in materia di  elettromagnetismo  e  di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di    linee
          elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni 
              4-septies. La denuncia di inizio attivita'  costituisce
          parte integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla
          costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 
              4-octies. Il gestore dell'elettrodotto,  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e, in copia,  ai  comuni
          interessati la denuncia di inizio  attivita',  accompagnata
          da  una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da   un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni . 
              4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
          ad un vincolo, il termine di trenta  giorni  decorre  dalla
          data del rilascio del relativo atto di  assenso.  Ove  tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4-decies. La sussistenza del titolo e' provata  con  la
          copia della denuncia di inizio attivita' da  cui  risultino
          la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco  dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari . 
              4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
          indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di  una  o
          piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
          sviluppo  economico  che  puo'  notificare  all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
              4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia . 
              4-terdecies.   Ultimato   l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio  attivita'
          . 
              4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano  rilievo  sotto  l'aspetto   localizzativo,   sono
          sottoposte al regime di inizio attivita' gia'  previsto  al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti di tracciato contenute nell'ambito  del  corridoio
          individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
          urbanistici.  In   mancanza   di   diversa   individuazione
          costituiscono corridoio di riferimento a  fini  urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.  Non  assumono  rilievo   localizzativo,
          inoltre, le varianti all'interno delle stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che  comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
          necessari alla collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
          cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'. 
              5.  Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  reti
          elettriche  di  competenza  regionale  in  conformita'   ai
          principi  e  ai  termini  temporali  di  cui  al   presente
          articolo, prevedendo che, per le  opere  che  ricadono  nel
          territorio  di  piu'  regioni,  le   autorizzazioni   siano
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          inerzia o di  mancata  definizione  dell'intesa,  lo  Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione. 
              6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano  accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle opere inserite nel programma  triennale  di  sviluppo
          della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni. 
              7.  Le  norme  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si  applicano  alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004 . 
              8. Per la costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55. 
              9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme  del»
          sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del»". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 recante  "Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico nell'edilizia", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 
              1. Il progettista o i  progettisti,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze edili, impiantistiche  termotecniche,
          elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli  e
          le verifiche previste dal presente decreto nella  relazione
          tecnica  di  progetto  attestante   la   rispondenza   alle
          prescrizioni per il contenimento  del  consumo  di  energia
          degli edifici e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il
          proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
          depositare presso le amministrazioni competenti, in  doppia
          copia, contestualmente alla  dichiarazione  di  inizio  dei
          lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o
          alla domanda di  concessione  edilizia.  Tali  adempimenti,
          compresa  la  relazione,  non  sono  dovuti  in   caso   di
          installazione di pompa di calore avente potenza termica non
          superiore a 15 kW  e  di  sostituzione  del  generatore  di
          calore  dell'impianto  di  climatizzazione  avente  potenza
          inferiore  alla  soglia  prevista  dall'art.  5,  comma  2,
          lettera g), del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
          e le modalita' di riferimento  per  la  compilazione  della
          relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentita  la
          Conferenza unificata, in funzione delle  diverse  tipologie
          di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni  importanti,
          interventi di riqualificazione energetica.  Ai  fini  della
          piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma  7,  della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  per  gli  enti  soggetti
          all'obbligo di cui  all'art.  19  della  stessa  legge,  la
          relazione  tecnica  di  progetto  e'  integrata  attraverso
          attestazione di verifica sulla  applicazione  del  predetto
          art.  26,  comma  7,  redatta  dal  Responsabile   per   la
          conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. 
              1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e  2,
          della direttiva 2010/31/UE, in caso  di  edifici  di  nuova
          costruzione, e dell'art. 7, in caso di edifici  soggetti  a
          ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di
          cui  al  comma  1  e'  prevista   una   valutazione   della
          fattibilita'   tecnica,   ambientale   ed   economica   per
          l'inserimento di sistemi alternativi  ad  alta  efficienza,
          tra i quali sistemi di fornitura  di  energia  rinnovabile,
          cogenerazione,  teleriscaldamento   e   teleraffrescamento,
          pompe di calore  e  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo
          attivo  dei  consumi.  La  valutazione  della  fattibilita'
          tecnica di sistemi alternativi deve  essere  documentata  e
          disponibile a fini di verifica. 
              2. La conformita' delle opere  realizzate  rispetto  al
          progetto e alle sue eventuali varianti  ed  alla  relazione
          tecnica  di  cui  al  comma  1,  nonche'   l'attestato   di
          qualificazione energetica  dell'edificio  come  realizzato,
          devono  essere  asseverati  dal  direttore  dei  lavori   e
          presentati al comune  di  competenza  contestualmente  alla
          dichiarazione di fine lavori senza alcun  onere  aggiuntivo
          per il committente. La  dichiarazione  di  fine  lavori  e'
          inefficace  a  qualsiasi  titolo  se  la  stessa   non   e'
          accompagnata da tale documentazione asseverata 
              3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
          e' conservata dal comune, anche ai fini degli  accertamenti
          di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo'  richiedere
          la consegna della documentazione anche in forma informatica 
              4.  Il  Comune,  anche  avvalendosi  di  esperti  o  di
          organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
          modalita'  di  controllo,  ai  fini  del   rispetto   delle
          prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
          in corso d'opera, ovvero entro cinque anni  dalla  data  di
          fine lavori dichiarata dal committente, volte a  verificare
          la conformita' alla documentazione progettuale  di  cui  al
          comma 1. 
              5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma  4
          anche su richiesta del committente, dell'acquirente  o  del
          conduttore dell'immobile. Il costo  degli  accertamenti  ed
          ispezioni di cui al presente comma e' posto  a  carico  dei
          richiedenti. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  271  del  decreto
          legislativo del 3 aprile 2006, n.  152  recante  "Norme  in
          materia ambientale", come modificato dalla presente legge: 
              "ART. 271 (Valori limite di  emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivitaIn vigore dal 11 aprile 2014 
              1.  Il  presente  articolo  disciplina  i   valori   di
          emissione e le prescrizioni da applicare agli  impianti  ed
          alle attivita' degli stabilimenti. 
              2. Con decreto da  adottare  ai  sensi  dell'art.  281,
          comma  5,  sono  individuati,  sulla  base  delle  migliori
          tecniche  disponibili,  i  valori   di   emissione   e   le
          prescrizioni da  applicare  alle  emissioni  convogliate  e
          diffuse degli impianti  ed  alle  emissioni  diffuse  delle
          attivita'  presso  gli  stabilimenti  anteriori  al   1988,
          anteriori  al  2006  e  nuovi,  attraverso  la  modifica  e
          l'integrazione degli allegati I e V alla parte  quinta  del
          presente decreto. 
              3. La normativa delle regioni e delle province autonome
          in materia di  valori  limite  e  di  prescrizioni  per  le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  e  delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o  la
          provincia autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
              4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
          dalla normativa vigente possono stabilire  appositi  valori
          limite di emissione  e  prescrizioni  piu'  restrittivi  di
          quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla  parte
          quinta del presente decreto, anche inerenti  le  condizioni
          di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia  necessario
          al  perseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e   degli
          obiettivi di qualita' dell'aria. 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
          complesso di tutte le  emissioni  degli  impianti  e  delle
          attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
          e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata.  I
          valori limite di emissione e le prescrizioni fissati  sulla
          base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
          di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
          quinta del presente  decreto  e  di  quelli  applicati  per
          effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
              5-bis.  Per  gli  impianti   e   le   attivita'   degli
          stabilimenti a  tecnologia  avanzata  nella  produzione  di
          biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute
          e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  della
          salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, nel rispetto di  quanto
          previsto dalla  normativa  europea,  apposite  linee  guida
          recanti i criteri per la fissazione dei  valori  limite  di
          emissione  degli   impianti   di   bioraffinazione,   quale
          parametro  vincolante  di  valutazione   da   parte   delle
          autorita' competenti. 
              5-ter. Nelle more dell'adozione delle  linee  guida  di
          cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione  devono
          applicare le migliori tecniche  disponibili,  rispettare  i
          limiti   massimi   previsti   dalla   normativa   nazionale
          applicabile in materia di tutela della qualita'  dell'aria,
          di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera. 
              6. Per le sostanze per cui non sono fissati  valori  di
          emissione,  l'autorizzazione  stabilisce  appositi   valori
          limite con  riferimento  a  quelli  previsti  per  sostanze
          simili sotto il profilo chimico e aventi  effetti  analoghi
          sulla salute e sull'ambiente. 
              7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui  al
          comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti  anteriori  al
          1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire,  per
          effetto  dell'istruttoria  prevista  dal  comma  5,  valori
          limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
          allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, nelle normative di cui al comma 3 e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. 
              8. - 10. (soppressi) 
              11.  I  valori  limite  di  emissione   e   il   tenore
          volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono  al
          volume di  effluente  gassoso  rapportato  alle  condizioni
          normali,  previa  detrazione,  salvo  quanto   diversamente
          indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
              12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato  I
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   il   tenore
          volumetrico  dell'ossigeno   di   riferimento   e'   quello
          derivante  dal  processo.  Se  nell'emissione   il   tenore
          volumetrico  di  ossigeno   e'   diverso   da   quello   di
          riferimento,  le  concentrazioni  misurate  devono   essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              13. I valori limite di emissione  si  riferiscono  alla
          quantita' di emissione diluita  nella  misura  che  risulta
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio.   In   caso   di    ulteriore    diluizione
          dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              14. Salvo quanto  diversamente  stabilito  dalla  parte
          quinta del presente decreto, i valori limite  di  emissione
          si  applicano   ai   periodi   di   normale   funzionamento
          dell'impianto, intesi come i periodi in cui  l'impianto  e'
          in funzione con esclusione dei periodi di avviamento  e  di
          arresto e dei periodi  in  cui  si  verificano  anomalie  o
          guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori
          stessi.   L'autorizzazione   puo'   stabilire    specifiche
          prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto  e
          per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
          gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
          i valori limite di  emissione.  In  caso  di  emissione  di
          sostanze  di  cui  all'art.  272,  comma  4,  lettera   a),
          l'autorizzazione,   ove   tecnicamente   possibile,    deve
          stabilire prescrizioni volte a consentire  la  stima  delle
          quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in  cui
          si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
          transitori e fissare appositi valori limite  di  emissione,
          riferiti a tali periodi,  espressi  come  flussi  di  massa
          annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
          permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
          l'autorita' competente deve essere informata entro le  otto
          ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
          delle  attivita'  o  altre  prescrizioni,  fermo   restando
          l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
          dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo   possibile   e   di
          sospendere l'esercizio dell'impianto  se  l'anomalia  o  il
          guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
          gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
          opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le
          fasi di avviamento  e  di  arresto.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  disposizioni  contenute  nella  parte  quinta  del
          presente decreto per specifiche tipologie di impianti.  Non
          costituiscono in ogni  caso  periodi  di  avviamento  o  di
          arresto  i  periodi  di  oscillazione  che  si   verificano
          regolarmente    nello    svolgimento     della     funzione
          dell'impianto. 
              15. Il presente articolo si  applica  anche  ai  grandi
          impianti  di  combustione  di  cui  all'art.  273  ed  agli
          impianti e alle attivita' di cui all'art. 275. 
              16.Fermo quanto disposto dai commi 5-bis  e  5-ter  del
          presente  articolo  per  le  installazioni  sottoposte   ad
          autorizzazione integrata ambientale i valori  limite  e  le
          prescrizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
          fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il
          potere dell'autorita' competente di stabilire valori limite
          e prescrizioni piu' severi. 
              17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto stabilisce  i  criteri  per  la  valutazione  della
          conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite   di
          emissione. Con apposito decreto  ai  sensi  dell'art.  281,
          comma  5,  si  provvede  ad  integrare  tale  Allegato  VI,
          prevedendo i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
          emissioni, con l'indicazione di quelli  di  riferimento,  i
          principi di misura e  le  modalita'  atte  a  garantire  la
          qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.  Fino
          all'adozione  di  tale  decreto  si  applicano   i   metodi
          precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
          riesame delle autorizzazioni di cui all'art. 269, i  metodi
          stabiliti  dall'autorita'  competente  sulla   base   delle
          pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non  siano
          disponibili, sulla base  delle  pertinenti  norme  tecniche
          nazionali,  oppure,  ove  anche  queste  ultime  non  siano
          disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO
          o di altre norme internazionali  o  delle  norme  nazionali
          previgenti. Nel periodo  di  vigenza  delle  autorizzazioni
          rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto,  i
          controlli, da parte dell'autorita' o degli  organi  di  cui
          all'art. 268, comma  1,  lett.  p),  e  l'accertamento  del
          superamento dei valori limite di emissione sono  effettuati
          sulla   base    dei    metodi    specificamente    indicati
          nell'autorizzazione  o,  se  l'autorizzazione  non   indica
          specificamente i metodi, sulla base di  uno  tra  i  metodi
          sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva
          l'immediata applicazione degli  obblighi  di  comunicazione
          relativi  ai  controlli  di  competenza  del  gestore,   si
          applicano a decorrere dal  rilascio  o  dal  primo  rinnovo
          dell'autorizzazione effettuati successivamente  all'entrata
          in vigore di tale decreto. 
              18. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate,  anche
          in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
          cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
          metodi di campionamento e di  analisi,  individuandoli  tra
          quelli elencati nell'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del
          presente decreto, e i sistemi  per  il  monitoraggio  delle
          emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni  relative
          ai  metodi  ed  ai  sistemi  di  monitoraggio   nell'ambito
          dell'autorizzazione,  l'autorita'  competente  provvede   a
          modificare  anche,  ove  opportuno,  i  valori  limite   di
          emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
          o degli organi di cui all'art.  268,  comma  1,  lett.  p),
          possono  essere  effettuati  solo  sulla  base  dei  metodi
          elencati nell'Allegato VI alla parte  quinta  del  presente
          decreto, anche se  diversi  da  quelli  di  competenza  del
          gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in  cui,  in
          sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a  metodi
          diversi da quelli  elencati  nell'Allegato  VI  alla  parte
          quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
          conformi alle prescrizioni di tale  allegato,  i  risultati
          della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed
          agli effetti del presente titolo.  Il  gestore  effettua  i
          controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
          sistemi  di  monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e
          mette i risultati a disposizione dell'autorita'  competente
          per il controllo nei modi previsti  dall'Allegato  VI  alla
          parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
          caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  di  monitoraggio
          diversi    o     non     conformi     alle     prescrizioni
          dell'autorizzazione,    i    risultati    della    relativa
          applicazione non sono validi ai sensi ed agli  effetti  del
          presente titolo e si applica  la  pena  prevista  dall'art.
          279, comma 2. 
              19. Se i  controlli  di  competenza  del  gestore  e  i
          controlli dell'autorita' o degli  organi  di  cui  all'art.
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          forniscono risultati diversi,  l'accertamento  deve  essere
          ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In  caso  di
          divergenza tra i risultati ottenuti sulla base  del  metodo
          di riferimento e quelli ottenuti sulla base  dei  metodi  e
          sistemi  di  monitoraggio   indicati   dall'autorizzazione,
          l'autorita'    competente    provvede     ad     aggiornare
          tempestivamente l'autorizzazione nelle  parti  relative  ai
          metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
          necessita', ai valori limite di emissione. 
              20. Si verifica un superamento  dei  valori  limite  di
          emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma  2,
          soltanto se i controlli effettuati dall'autorita'  o  dagli
          organi di cui all'art. 268, comma 1,  lett.  p),  accertano
          una difformita' tra i valori misurati  e  i  valori  limite
          prescritti, sulla base di  metodi  di  campionamento  e  di
          analisi elencati nell'Allegato  V  alla  parte  quinta  del
          presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
          prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
          controlli di competenza del gestore devono essere da costui
          specificamente comunicate all'autorita' competente  per  il
          controllo entro 24 ore dall'accertamento.  Se  i  risultati
          dei controlli di competenza del gestore e i  risultati  dei
          controlli dell'autorita' o degli  organi  di  cui  all'art.
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
          valori limite prescritti, si procede nei modi previsti  dal
          comma 19; i risultati di  tali  controlli,  inclusi  quelli
          ottenuti in  sede  di  ripetizione  dell'accertamento,  non
          possono essere utilizzati ai fini della  contestazione  del
          reato previsto dall'art. 279, comma 2, per  il  superamento
          dei valori limite di emissione. Resta  ferma,  in  tutti  i
          casi,  l'applicazione  dell'art.  279,  comma  2,   se   si
          verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo  del
          comma 18. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2008,  n.  115  recante  "Attuazione
          della direttiva 2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli
          usi  finali  dell'energia  e   i   servizi   energetici   e
          abrogazione della  direttiva  93/76/CEE",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 11.  Semplificazione  e  razionalizzazione  delle
          procedure amministrative e regolamentari 
              1.-2. (abrogati) 
              3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26,  comma  1,
          secondo periodo, della legge 9  gennaio  1991,  n.  10,  in
          materia di assimilazione  alla  manutenzione  straordinaria
          degli interventi di utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia,  di  conservazione,  risparmio  e  uso   razionale
          dell'energia  in  edifici  ed  impianti  industriali,   gli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica  che
          prevedano l'installazione di singoli generatori eolici  con
          altezza complessiva non superiore a 1,5  metri  e  diametro
          non superiore a  1  metro,  di  microcogeneratori  ad  alto
          rendimento,  come  definiti  dal  decreto   legislativo   8
          febbraio 2007, n. 20, nonche' di impianti solari termici  o
          fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti  degli  edifici
          con la stessa inclinazione e lo stesso  orientamento  della
          falda e i cui componenti non  modificano  la  sagoma  degli
          edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
          ordinaria  e  non  sono  soggetti  alla  disciplina   della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive    modificazioni,    qualora    la    superficie
          dell'impianto non sia superiore a quella del tetto  stesso.
          In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art.  3,  comma
          3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192,  e  successive  modificazioni,  e'   sufficiente   una
          comunicazione preventiva al Comune. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  trovano
          applicazione  fino  all'emanazione  di  apposita  normativa
          regionale che  renda  operativi  i  principi  di  esenzione
          minima ivi contenuti. 
              5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
          2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni  in
          materia di sicurezza stradale e antisismica. 
              6. Ai fini della realizzazione degli interventi di  cui
          all'art. 1, comma 351, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
          stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge  n.  296  del
          2006 per gli anni 2008 e 2009, la  data  ultima  di  inizio
          lavori e' da intendersi  fissata  al  31  dicembre  2009  e
          quella di fine lavori da  comprendersi  entro  i  tre  anni
          successivi. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269,  comma
          14, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  la
          costruzione e l'esercizio degli impianti  di  cogenerazione
          di potenza termica inferiore ai 300 MW,  nonche'  le  opere
          connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili    alla
          costruzione e all'esercizio  degli  impianti  stessi,  sono
          soggetti   ad   una   autorizzazione   unica,    rilasciata
          dall'amministrazione competente ai sensi  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,  nel  rispetto
          delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
          di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A tale  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata  dall'amministrazione  competente  entro   trenta
          giorni dal ricevimento  della  domanda  di  autorizzazione.
          Resta  fermo  il  pagamento  del  diritto  annuale  di  cui
          all'art.  63,  commi  3  e  4,  del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernente  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni. 
              8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione  costituisce
          titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
          progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla  rimessa
          in pristino dello stato dei luoghi a  carico  del  soggetto
          esercente a seguito  della  dismissione  dell'impianto.  Il
          termine massimo per la conclusione del procedimento di  cui
          al presente comma non  puo'  comunque  essere  superiore  a
          centottanta giorni. ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni  urgenti
          in    materia    di    semplificazioni    tributarie,    di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento", come modificato dalla seguente legge: 
              "Art. 3 bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              In vigore dal 31 dicembre 2013 
              1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo  unico
          di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e'
          aggiunto, in fine,  il  seguente  capoverso:  «In  caso  di
          produzione combinata di  energia  elettrica  e  calore,  ai
          combustibili impiegati si applicano  le  aliquote  previste
          per la produzione di  energia  elettrica  rideterminate  in
          relazione ai coefficienti individuati con apposito  decreto
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   adottato   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo
          nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche  alla
          normativa  europea  in  materia  di  alto   rendimento.   I
          coefficienti sono rideterminati su base quinquennale  entro
          il 30  novembre  dell'anno  precedente  al  quinquennio  di
          riferimento». 
              2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento. 
              3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
              b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota  di
          accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e
          luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»
          sono sostituite dalle seguenti: 
              «a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
              b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820». 
              4. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  euro
          0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa  pari  a  euro
          4.820  sul  consumo  mensile  dei  soggetti  che  producono
          energia elettrica  per  uso  proprio  e  la  consumano  per
          qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni,
          gli interessati sono tenuti  a  trasmettere  al  competente
          ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il  giorno  20  di
          ogni  mese,  i  dati   relativi   al   consumo   del   mese
          precedente.".