Art. 32 
 
 
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato 
 
  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in
materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,
all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non  di  mercato  puo'
altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero
societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.
In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite
eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni  assumibili
in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di
Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  della  dotazione  del
fondo,  previo  parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla  sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'  espresso  entro  15
giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,  comma
6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Tale   fondo   e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  e'  definito
l'ambito di applicazione della presente disposizione. 
  9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con  Sace
S.p.A. uno  schema  di  convenzione  che  disciplina  lo  svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i  parametri  per  la  determinazione  della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato,   nonche'   il   livello    minimo    di
patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere alla garanzia  e  i  relativi  criteri  di  misurazione.  La
convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione  e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  fini  della
predisposizione   dello   schema   di   convenzione,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di
studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo  periodo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,
primo periodo, e' stipulato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e'  approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE  30
          settembre 2003, n. 269, recante  Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici, convertito  con  modificazioni  dalla  L.24
          novembre 2003,  n.  326,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 6  Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni 
              1. L'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio
          estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con  la
          denominazione di SACE S.p.A.  -  Servizi  Assicurativi  del
          Commercio  Estero  o  piu'  brevemente  SACE   S.p.A.   con
          decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.A.  succede  nei
          rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti  e  obblighi
          della SACE in essere alla data della trasformazione. 
              2. Le azioni  della  SACE  S.p.A.  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  nomine  dei
          componenti  degli  organi  sociali  sono   effettuate   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico. (42) 
              3. I crediti di cui all'art. 7, comma  2,  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE S.p.A.  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A. possono essere disposti con decreto, di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
              4. Le somme recuperate riferite ai crediti  di  cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
          comma  1  e'  pari  alla  somma  del   netto   patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7,  comma  2,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
          modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del  comma
          3. 
              6. Dalla data indicata nel  comma  1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
          agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
          decreto  di   natura   non   regolamentare,   su   proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
              8.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
          dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE S.p.A.  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A. e' amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
              9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e successive modificazioni e  integrazioni,  come  definite
          dal CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni   e   integrazioni,   e   dalla    disciplina
          dell'Unione Europea in materia di assicurazione e  garanzia
          dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              9-bis. La  garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
          mercato puo' altresi' operare  in  favore  di  Sace  S.p.A.
          rispetto ad operazioni riguardanti settori  strategici  per
          l'economia italiana ovvero societa' di rilevante  interesse
          nazionale in termini di livelli occupazionali,  di  entita'
          di  fatturato  o  di  ricadute  per  il  sistema  economico
          produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
          capo a Sace S.p.A. elevati rischi di  concentrazione  verso
          singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
          di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura
          di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad
          un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
          globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
          e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia  all'azione  di
          regresso su Sace S.p.A.,  e'  onerosa  e  conforme  con  la
          normativa di riferimento dell'Unione europea in materia  di
          assicurazione e garanzia per  rischi  non  di  mercato.  Su
          istanza di Sace  S.p.a.,  la  garanzia  e'  rilasciata  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tenuto
          conto   della   dotazione   del   fondo,   previo    parere
          dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (Ivass)
          con  riferimento,  tra  l'altro,  alla  sussistenza  di  un
          elevato rischio di concentrazione  e  alla  congruita'  del
          premio riconosciuto allo Stato;  il  parere  dell'Ivass  e'
          espresso entro  15  giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni  di
          euro  per  l'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 37, comma  6,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente  alimentato
          con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,   e'   definito   l'ambito   di
          applicazione della presente disposizione. 
              9-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con Sace  S.p.A.  uno  schema  di  convenzione  che
          disciplina lo svolgimento dell'attivita'  assicurativa  per
          rischi non di  mercato  di  cui  ai  commi  9  e  9-bis,  e
          specificamente il funzionamento della garanzia  di  cui  al
          comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la  determinazione
          della  concentrazione  del  rischio,  la  ripartizione  dei
          rischi  e  delle  relative  remunerazioni,  i  criteri   di
          quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche'
          il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e'
          tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia  e  i
          relativi criteri di  misurazione.  La  convenzione  ha  una
          durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Ai
          fini della predisposizione dello schema di convenzione,  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'  affidare  a
          societa'  di  provata  esperienza  e  capacita'   operativa
          nazionali ed estere  un  incarico  di  studio,  consulenza,
          valutazione  e  assistenza  operativa,  nei  limiti   delle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              10. Le garanzie gia' concesse, alla data  indicata  nel
          comma 1, in base alle leggi 22 dicembre  1953,  n.  955,  5
          luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.  131,  24  maggio
          1977, n. 227, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          143, restano regolate dalle medesime leggi e  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
              11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
          3,  all'art.  8,  comma  1,  e  all'art.  24  del   decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              12.  La   SACE   S.p.A.   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
              13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non  beneficiano
          della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa  in
          materia di assicurazioni private, incluse  le  disposizioni
          di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
              14. La SACE S.p.A.  puo'  acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.  concorda  con  la
          Societa'  italiana  per  le  imprese   all'estero   (SIMEST
          S.p.A.),  di  cui  alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,
          l'esercizio coordinato dell'attivita' di  cui  al  presente
          comma. 
              15. Per le attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del  testo  unico  delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'
          Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre
          1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 
              16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo  1958,
          n. 259. 
              17. Sulla base di una  apposita  relazione  predisposta
          dalla  SACE  S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'
          svolta dalla medesima. 
              18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e'
          stata   deliberata   la    distribuzione    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versati  in  entrata  al
          bilancio dello Stato. (42) 
              19.  La  trasformazione  prevista  dal  comma  1  e  il
          trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i  diritti
          e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e  ai
          terzi in relazione alle operazioni di cui all'art. 7, commi
          3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  e
          alle operazioni di  cartolarizzazione  e  di  emissione  di
          obbligazioni, contrattualmente  definite  o  approvate  dal
          consiglio di amministrazione della  SACE,  con  particolare
          riferimento  ad  ogni  effetto  giuridico,  finanziario   e
          contabile  discendente  dalle  operazioni  medesime  per  i
          soggetti  menzionati  nel   presente   comma.   I   crediti
          trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui  abbiano
          formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e  di
          emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche'  gli  altri
          rapporti giuridici instaurati  in  relazione  alle  stesse,
          costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
          SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
          delle  operazioni  sopra  indicate.  Su   tale   patrimonio
          separato non sono ammesse azioni  da  parte  dei  creditori
          della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
          emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione  e
          di emissione di obbligazioni di cui sopra.  La  separazione
          patrimoniale si applica anche in  caso  di  liquidazione  o
          insolvenza della SACE S.p.A. 
              20.  La  pubblicazione  del  presente  articolo   nella
          Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. La pubblicazione  tiene  altresi'  luogo
          della  pubblicita'  prevista  dall'art.  2362  del   codice
          civile, nel testo introdotto  dal  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n.  6.  Sono  esenti  da  imposte  dirette  e
          indirette, da tasse  e  da  obblighi  di  registrazione  le
          operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
          di successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
          via  definitiva,  del  capitale  della  SACE   S.p.A.   Non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile   i
          maggiori valori iscritti nel bilancio della  medesima  SACE
          S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi
          e della imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Il
          rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
          al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
              21. Dalla data di cui al comma  1  i  riferimenti  alla
          SACE  contenuti  in  leggi,  regolamenti  e   provvedimenti
          vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE  S.p.A.,  per
          quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma  2,  della  legge  25
          luglio 2000,  n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo  Stato
          italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  all'art.
          2 della presente legge". 
              22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto  legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni  in
          materia di conti annuali e  consolidati  delle  imprese  di
          assicurazione. 
              23. L'art. 7, comma 2 bis del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e' sostituito dal  seguente,  con  decorrenza
          dal 1 gennaio 2004: 
              "2-bis.  Le  somme  recuperate,  riferite  ai   crediti
          indennizzati dalla SACE inseriti negli  accordi  bilaterali
          intergovernativi di ristrutturazione del debito,  stipulati
          dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, affluite sino alla  data  di
          trasformazione della SACE nella SACE  S.p.A.  nell'apposito
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato,  intestato  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, Dipartimento del tesoro,  restano  di  titolarita'
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
          del  tesoro.  Questi  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
          disponibilita' di tale conto  corrente  per  finanziare  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.  e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni  vigenti,  nonche'
          per ogni altro scopo e finalita' connesso  con  l'esercizio
          dell'attivita' della SACE S.p.A.  nonche'  con  l'attivita'
          nazionale   sull'estero,   anche   in   collaborazione    o
          coordinamento    con     le     istituzioni     finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
              24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,  5,
          6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2,  3
          e 4, 9,  10,  11,  commi  2,  3  e  4,  e  12  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
          ad essere applicati sino alla data  di  approvazione  dello
          statuto   della   SACE   S.p.A.   La   titolarita'   e   le
          disponibilita'  del  conto  corrente   acceso   presso   la
          Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 8,  comma
          3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  sono
          trasferite alla SACE S.p.A., con  funzioni  di  riserva,  a
          fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia
          dello Stato. 
              24-bis. La  SACE  Spa  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli  da  essa  emessi.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,
          commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
          SACE Spa ai sensi del presente comma non si  applicano  gli
          articoli da 2410 a 2420 del  codice  civile.  Per  ciascuna
          emissione di titoli puo' essere nominato un  rappresentante
          comune dei portatori dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli
          interessi e in loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i
          poteri  stabiliti  in  sede  di   nomina   e   approva   le
          modificazioni delle condizioni delle operazioni. ".