Art. 34 
 
 
                Abrogazioni e invarianza finanziaria 
 
  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati: 
    a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e successive modificazioni; 
    b) il primo periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni; 
    c) i commi 1, 2, 3, 4  e  6  dell'articolo  10  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    d) i commi 2, 3, 4, 5  e  6  dell'articolo  21  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    e) il secondo periodo del comma  5-sexies  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
    f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014; 
    g)  l'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  1
del 2 gennaio 2013. 
  (( 1-bis. Al comma  1-bis  dell'articolo  3  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «estratti,  copie  e  simili»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  con  esclusione  delle  istanze  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 18 febbraio 1992, n. 162». )) 
  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia" come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33. (Reti internet di utenza) 
              In vigore dal 15 agosto 2009 
              1.  Nelle   more   del   recepimento   nell'ordinamento
          nazionale  della  normativa  comunitaria  in  materia,   e'
          definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
          cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni: 
              a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ovvero  e'  una  rete  di  cui,  alla
          medesima  data,   siano   stati   avviati   i   lavori   di
          realizzazione  ovvero  siano  state   ottenute   tutte   le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b)  connette  unita'  di  consumo  industriali,  ovvero
          connette  unita'  di  consumo  industriali  e   unita'   di
          produzione di energia elettrica  funzionalmente  essenziali
          per il processo produttivo industriale, purche' esse  siano
          ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
          tre comuni adiacenti, ovvero di non piu'  di  tre  province
          adiacenti nel solo caso in  cui  le  unita'  di  produzione
          siano alimentate da fonti rinnovabili; 
              c)  e'  una  rete   non   sottoposta   all'obbligo   di
          connessione  di  terzi,  fermo  restando  il  diritto   per
          ciascuno dei soggetti ricompresi  nella  medesima  rete  di
          connettersi,  in  alternativa  alla  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi; 
              d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
          a una rete con obbligo di connessione di terzi  a  tensione
          nominale non inferiore a 120 kV; 
              e) ha un soggetto responsabile che  agisce  come  unico
          gestore della medesima  rete.  Tale  soggetto  puo'  essere
          diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o  di
          produzione, ma non puo' essere titolare di  concessioni  di
          trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
          elettrica. 
              2. Ai fini della  qualita'  del  servizio  elettrico  e
          dell'erogazione  dei   servizi   di   trasmissione   e   di
          distribuzione, la responsabilita' del gestore di  rete  con
          obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei  confronti
          delle unita' di produzione e di consumo connesse alle  RIU,
          al  punto  di  connessione  con  la  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
          della societa' Terna Spa, del  servizio  di  dispacciamento
          alle singole unita' di produzione  e  di  consumo  connesse
          alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della  RIU
          il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
          relazione all'attivita' svolta. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica  al
          Ministero dello sviluppo economico; 
              b) stabilisce le modalita' con le quali  e'  assicurato
          il diritto dei  soggetti  connessi  alla  RIU  di  accedere
          direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; 
              c) fissa le condizioni alle quali le singole unita'  di
          produzione e di consumo connesse nella  RIU  fruiscono  del
          servizio di dispacciamento; 
              d) definisce le modalita'  con  le  quali  il  soggetto
          responsabile della RIU provvede alle  attivita'  di  misura
          all'interno della medesima rete, in  collaborazione  con  i
          gestori  di  rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi
          deputati alle medesime attivita'; 
              e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere  a)  e  b),
          della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula  proposte  al
          Ministero dello sviluppo  economico  concernenti  eventuali
          esigenze di  aggiornamento  delle  vigenti  concessioni  di
          distribuzione, trasmissione e dispacciamento (94). 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          effettua  il  monitoraggio  ai  fini  del  rispetto   delle
          condizioni di cui al presente articolo. 
              5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  i
          corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
          nonche' quelli a copertura degli oneri generali di  sistema
          di cui all' art. 3, comma 11, del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai  sensi  dell'  art.  4,
          comma 1,  del  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.  314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003,  n.   368,   sono   determinati   facendo   esclusivo
          riferimento al consumo di  energia  elettrica  dei  clienti
          finali o a parametri relativi al punto di  connessione  dei
          medesimi clienti finali. 
              6. (abrogato) 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
          attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6  del  presente
          articolo ". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2008,  n.  115  recante  "Attuazione
          della direttiva 2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli
          usi  finali  dell'energia  e   i   servizi   energetici   e
          abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE"  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10.  Disciplina  dei  servizi  energetici  e  dei
          sistemi efficienti di utenza 
              In vigore dal 6 maggio 2010 
              1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo  28  della
          direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  13  luglio  2009  per  quanto  attiene  i  sistemi  di
          distribuzione chiusi, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per  la
          regolazione dei sistemi efficienti di  utenza,  nonche'  le
          modalita'  e  i  tempi  per  la   gestione   dei   rapporti
          contrattuali  ai  fini  dell'erogazione  dei   servizi   di
          trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
          dei  principi  di  corretto   funzionamento   del   mercato
          elettrico e assicurando che non si producano disparita'  di
          trattamento sul territorio nazionale. Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, nel caso di  inosservanza  dei  propri  provvedimenti,
          applica l'art. 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
              2. Nell'ambito dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,
          l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede
          inoltre affinche' la regolazione  dell'accesso  al  sistema
          elettrico sia effettuata in modo tale che  i  corrispettivi
          tariffari  di  trasmissione  e  di  distribuzione,  nonche'
          quelli di dispacciamento e quelli a copertura  degli  oneri
          generali di sistema  di  cui  all'art.  3,  comma  11,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge  14  novembre
          2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre  2003,  n.  368,  siano  applicati  esclusivamente
          all'energia elettrica prelevata sul punto  di  connessione.
          In  tale  ambito,   l'Autorita'   prevede   meccanismi   di
          salvaguardia  per  le   realizzazioni   avviate   in   data
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
          dell'accesso al sistema  elettrico  di  cui  al  precedente
          periodo almeno ai sistemi il  cui  assetto  e'  conforme  a
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) sono sistemi  esistenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del suddetto  regime  di  regolazione,  ovvero  sono
          sistemi di cui, alla medesima data, sono  stati  avviati  i
          lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b) hanno una configurazione conforme  alla  definizione
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o,  in  alternativa,
          connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
          obbligo di connessione di terzi, esclusivamente  unita'  di
          produzione  e  di  consumo  di  energia   elettrica   nella
          titolarita' del medesimo soggetto giuridico. 
              3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita'  nel
          settore verticalmente  collegato  o  contiguo  dei  servizi
          post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239, e  successive  modifiche,  si
          applicano anche alla fornitura di servizi energetici.". 
              -Per il testo del comma 5-sexies dell'articolo  33  del
          decreto  legislativo  3  marzo  2011  n.  28  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 30. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, della tariffa, parte
          prima, annessa al decreto del Presidente  della  repubblica
          26 ottobre 1972, n. 642, recante  "Disciplina  dell'imposta
          di bollo", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3  [Ricorsi  al  Presidente  della  Repubblica  -
          Istanze,    petizioni     e     ricorsi     agli     organi
          dell'Amministrazione dello Stato -  Note  di  trascrizione,
          iscrizione, rinnovazione e annotazione] 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico