Art. 100 
 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalla
seguente: "responsabilita'"; 
    b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    c) all'articolo 4 la parola:  "potesta'",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale"  e  la  parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    e)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole:  "naturali  o"  sono
sostituite dalla seguente: "anche"; 
    f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi  sociali
locali"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   all'esito   della
segnalazione di cui all'articolo 79-bis,"; 
    g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'"  e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale",
ovunque presenti, sono soppresse; al terzo  comma,  dopo  le  parole:
"per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  genitore
autorizzato al riconoscimento prima  del  compimento  del  sedicesimo
anno ai sensi dell'articolo 250, quinto  comma,  del  codice  civile,
puo'  chiedere  ulteriore  sospensione  per  altri  due   mesi   dopo
l'autorizzazione."; 
    l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e'  sostituita  dalla
seguente: "c) le prescrizioni impartite  ai  sensi  dell'articolo  12
sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori  ovvero  e'
provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei  genitori
in un tempo ragionevole."; 
    m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati"
sono  soppresse  e  la  parola:  "quattordici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dodici"; 
    o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita
dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la  parola:  "legittimo"
e' sostituita dalle seguenti: "nato  nel  matrimonio"  e  la  parola:
"naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici"; 
    r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e'
sostituita dalla seguente: "biologici" e la  parola:  "legittimo"  e'
sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita
dalla seguente: "biologici"; 
    t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    z) all'articolo 50 la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione"
sono sostituite dalla seguente: "adottivo"; 
    dd) all'articolo 74 la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 79-bis. 
 
  1. Il giudice segnala ai  comuni  le  situazioni  di  indigenza  di
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.". 
 
          Note all'art. 100: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
          10, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 48, 50, 52,
          71, 73 e 74 della legge 4 maggio 1983, n.184  (Diritto  del
          minore ad  una  famiglia),  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
 
                                    "Art.1. 
 
              1. Il minore ha diritto di crescere ed  essere  educato
          nell'ambito della propria famiglia. 
              2. Le  condizioni  di  indigenza  dei  genitori  o  del
          genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale   non
          possono essere di ostacolo all'esercizio  del  diritto  del
          minore alla propria famiglia. A tal  fine  a  favore  della
          famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. 
              3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,  nell'ambito
          delle   proprie   competenze,   sostengono,   con    idonei
          interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a
          rischio, al fine di prevenire l'abbandono e  di  consentire
          al minore  di  essere  educato  nell'ambito  della  propria
          famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione
          dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione  e  di
          sostegno all'attivita' delle comunita' di  tipo  familiare,
          organizzano  corsi   di   preparazione   ed   aggiornamento
          professionale degli operatori sociali nonche'  incontri  di
          formazione e preparazione per le famiglie e le persone  che
          intendono avere in affidamento  o  in  adozione  minori.  I
          medesimi enti possono  stipulare  convenzioni  con  enti  o
          associazioni senza fini di  lucro  che  operano  nel  campo
          della  tutela  dei  minori  e   delle   famiglie   per   la
          realizzazione delle attivita' di cui al presente comma. 
              4. Quando la famiglia non e'  in  grado  di  provvedere
          alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli
          istituti di cui alla presente legge. 
              5. Il diritto del minore a vivere, crescere  ed  essere
          educato nell'ambito di una  famiglia  e'  assicurato  senza
          distinzione di sesso, di etnia,  di  eta',  di  lingua,  di
          religione e nel  rispetto  della  identita'  culturale  del
          minore  e  comunque  non  in  contrasto  con   i   principi
          fondamentali dell'ordinamento." 
 
                                   "Art. 3. 
 
              1. I legali  rappresentanti  delle  comunita'  di  tipo
          familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
          esercitano i poteri tutelari sul minore  affidato,  secondo
          le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice
          civile, fino a quando non si provveda  alla  nomina  di  un
          tutore  in  tutti  i  casi  nei  quali  l'esercizio   della
          responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito. 
              2. Nei casi previsti dal comma 1, entro  trenta  giorni
          dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
          proporre istanza per la nomina del  tutore.  Gli  stessi  e
          coloro  che  prestano  anche   gratuitamente   la   propria
          attivita' a favore delle  comunita'  di  tipo  familiare  e
          degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono
          essere chiamati a tale incarico. 
              3. Nel caso in cui i  genitori  riprendano  l'esercizio
          della responsabilita' genitoriale,  le  comunita'  di  tipo
          familiare e gli istituti di assistenza pubblici  o  privati
          chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti  o
          condizioni a tale esercizio. 2 
 
                                   "Art. 4. 
 
              1. L'affidamento familiare  e'  disposto  dal  servizio
          sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori  o
          dal  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale,
          ovvero dal tutore, sentito il minore che  ha  compiuto  gli
          anni dodici  e  anche  il  minore  di  eta'  inferiore,  in
          considerazione della sua  capacita'  di  discernimento.  Il
          giudice tutelare del luogo ove si  trova  il  minore  rende
          esecutivo il provvedimento con decreto. 
              2. Ove  manchi  l'assenso  dei  genitori  esercenti  la
          responsabilita'  genitoriale  o  del  tutore,  provvede  il
          tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330  e
          seguenti del codice civile. 
              3. Nel provvedimento di  affidamento  familiare  devono
          essere indicate specificatamente le  motivazioni  di  esso,
          nonche'  i  tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei   poteri
          riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso  le
          quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
          possono mantenere i rapporti con il minore.  Deve  altresi'
          essere  indicato  il  servizio  sociale   locale   cui   e'
          attribuita la responsabilita' del programma di  assistenza,
          nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
          tenere costantemente informati il  giudice  tutelare  o  il
          tribunale per i minorenni,  a  seconda  che  si  tratti  di
          provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
          sociale locale cui e'  attribuita  la  responsabilita'  del
          programma  di  assistenza,  nonche'  la  vigilanza  durante
          l'affidamento,  deve  riferire  senza  indugio  al  giudice
          tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
          minore si trova, a seconda che si tratti  di  provvedimento
          emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
          rilevanza  ed  e'  tenuto  a   presentare   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza,
          sulla sua presumibile ulteriore  durata  e  sull'evoluzione
          delle condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di
          provenienza. 
              4. Nel provvedimento di cui al comma  3,  deve  inoltre
          essere  indicato   il   periodo   di   presumibile   durata
          dell'affidamento che deve essere rapportabile al  complesso
          di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
          Tale periodo non puo' superare la  durata  di  ventiquattro
          mesi ed e' prorogabile,  dal  tribunale  per  i  minorenni,
          qualora la sospensione dell'affidamento  rechi  pregiudizio
          al minore. 
              5.  L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento
          della  stessa  autorita'  che  lo  ha  disposto,   valutato
          l'interesse  del  minore,  quando  sia   venuta   meno   la
          situazione  di  difficolta'   temporanea   della   famiglia
          d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui  la
          prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 
              6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di  durata
          previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
          5, sentiti il servizio sociale  locale  interessato  ed  il
          minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
          eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
          discernimento,  richiede,  se  necessario,  al   competente
          tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche nel caso  di  minori  inseriti
          presso una comunita' di tipo familiare  o  un  istituto  di
          assistenza pubblico o privato." 
 
                                   "Art. 5. 
 
              1. L'affidatario  deve  accogliere  presso  di  se'  il
          minore  e  provvedere  al  suo  mantenimento  e  alla   sua
          educazione e istruzione, tenendo  conto  delle  indicazioni
          dei genitori per i quali non  vi  sia  stata  pronuncia  ai
          sensi degli articoli 330 e 333 del  codice  civile,  o  del
          tutore,   ed   osservando   le    prescrizioni    stabilite
          dall'autorita'   affidante.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del  codice
          civile.  In  ogni  caso  l'affidatario  esercita  i  poteri
          connessi con la responsabilita'  genitoriale  in  relazione
          agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e  con
          le autorita' sanitarie. L'affidatario deve  essere  sentito
          nei  procedimenti  civili  in  materia  di  responsabilita'
          genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi  al
          minore affidato. 
              2.  Il  servizio  sociale,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze, su disposizione del giudice ovvero  secondo  le
          necessita' del caso, svolge opera di sostegno  educativo  e
          psicologico,  agevola  i  rapporti  con  la   famiglia   di
          provenienza ed il rientro nella stessa del  minore  secondo
          le  modalita'  piu'   idonee,   avvalendosi   anche   delle
          competenze  professionali   delle   altre   strutture   del
          territorio  e  dell'opera  delle   associazioni   familiari
          eventualmente indicate dagli affidatari. 
              3. Le norme di cui ai commi 1  e  2  si  applicano,  in
          quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso  una
          comunita' di tipo familiare o  che  si  trovino  presso  un
          istituto di assistenza pubblico o privato. 
              4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,  nell'ambito
          delle proprie competenze e nei limiti delle  disponibilita'
          finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure
          di sostegno e di aiuto economico in favore  della  famiglia
          affidataria." 
 
                                   "Art. 6. 
 
              1.  L'adozione  e'  consentita  a  coniugi   uniti   in
          matrimonio da almeno tre  anni.  Tra  i  coniugi  non  deve
          sussistere e non deve avere avuto luogo  negli  ultimi  tre
          anni separazione personale neppure di fatto. 
              2. I coniugi  devono  essere  affettivamente  idonei  e
          capaci di  educare,  istruire  e  mantenere  i  minori  che
          intendano adottare. 
              3. L'eta'  degli  adottanti  deve  superare  di  almeno
          diciotto e  di  non  piu'  di  quarantacinque  anni  l'eta'
          dell'adottando. 
              4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al
          comma 1 puo' ritenersi realizzato anche  quando  i  coniugi
          abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
          matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in  cui  il
          tribunale per i  minorenni  accerti  la  continuita'  e  la
          stabilita' della convivenza,  avuto  riguardo  a  tutte  le
          circostanze del caso concreto. 
              5. I limiti di cui al comma 3 possono essere  derogati,
          qualora il tribunale per  i  minorenni  accerti  che  dalla
          mancata adozione derivi un danno  grave  e  non  altrimenti
          evitabile per il minore. 
              6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite  massimo
          di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
          misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
          genitori di figli anche adottivi dei quali almeno  uno  sia
          in  eta'  minore,  ovvero  quando  l'adozione  riguardi  un
          fratello  o  una  sorella  del  minore  gia'  dagli  stessi
          adottato. 
              7. Ai medesimi coniugi sono  consentite  piu'  adozioni
          anche  con   atti   successivi   e   costituisce   criterio
          preferenziale ai fini dell'adozione l'avere  gia'  adottato
          un fratello dell'adottando o il fare richiesta di  adottare
          piu'  fratelli,   ovvero   la   disponibilita'   dichiarata
          all'adozione di minori  che  si  trovino  nelle  condizioni
          indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge  5  febbraio
          1992,  n.  104,  concernente  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate. 
              8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore  a
          dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo
          4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni
          e gli enti locali possono  intervenire,  nell'ambito  delle
          proprie  competenze  e  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie dei rispettivi bilanci, con  specifiche  misure
          di carattere economico, eventualmente anche mediante misure
          di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
          all'eta' di diciotto anni degli adottati." 
 
                                   "Art. 8. 
 
              1.  Sono  dichiarati  in  stato  di  adottabilita'  dal
          tribunale per  i  minorenni  del  distretto  nel  quale  si
          trovano, i minori di cui sia  accertata  la  situazione  di
          abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da
          parte dei genitori o  dei  parenti  tenuti  a  provvedervi,
          purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di
          forza maggiore di carattere transitorio. 
              2. La situazione  di  abbandono  sussiste,  sempre  che
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche  quando  i
          minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici  o
          privati o comunita'  di  tipo  familiare  ovvero  siano  in
          affidamento familiare. 
              3. Non  sussiste  causa  di  forza  maggiore  quando  i
          soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di  sostegno
          offerte dai servizi sociali locali, anche  all'esito  della
          segnalazione di cui all'articolo  79-bis,  e  tale  rifiuto
          viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 
              4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi  fin
          dall'inizio  con  l'assistenza  legale  del  minore  e  dei
          genitori  o  degli  altri  parenti,  di  cui  al  comma   2
          dell'articolo 10. 
 
                                   "Art. 9. 
 
              1. Chiunque  ha  facolta'  di  segnalare  all'autorita'
          pubblica situazioni di  abbandono  di  minori  di  eta'.  I
          pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
          gli esercenti un servizio di  pubblica  necessita'  debbono
          riferire al piu' presto  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale per i minorenni del  luogo  in  cui  il
          minore  si  trova  sulle  condizioni  di  ogni  minore   in
          situazione di abbandono di  cui  vengano  a  conoscenza  in
          ragione del proprio ufficio. 
              2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati  e  le
          comunita'   di   tipo    familiare    devono    trasmettere
          semestralmente al procuratore della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco
          di  tutti  i  minori   collocati   presso   di   loro   con
          l'indicazione  specifica,  per  ciascuno  di  essi,   della
          localita' di residenza dei genitori, dei  rapporti  con  la
          famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.
          Il procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  i
          minorenni, assunte le necessarie  informazioni,  chiede  al
          tribunale, con ricorso, di  dichiarare  l'adottabilita'  di
          quelli  tra  i  minori  segnalati  o  collocati  presso  le
          comunita' di tipo familiare o gli  istituti  di  assistenza
          pubblici o privati o presso una famiglia  affidataria,  che
          risultano in  situazioni  di  abbandono,  specificandone  i
          motivi. 
              3. Il procuratore della Repubblica presso il  tribunale
          per  i  minorenni,  che  trasmette  gli  atti  al  medesimo
          tribunale  con  relazione  informativa,  ogni   sei   mesi,
          effettua o dispone ispezioni negli istituti  di  assistenza
          pubblici o  privati  ai  fini  di  cui  al  comma  2.  Puo'
          procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
              4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
          accoglie stabilmente nella propria  abitazione  un  minore,
          qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore
          a  sei  mesi,   deve,   trascorso   tale   periodo,   darne
          segnalazione al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni. L'omissione  della  segnalazione
          puo'  comportare  l'inidoneita'  ad  ottenere   affidamenti
          familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 
              5. Nello stesso termine  di  cui  al  comma  4,  uguale
          segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi
          stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado  il
          figlio minore per un periodo  non  inferiore  a  sei  mesi.
          L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza
          dalla  responsabilita'  genitoriale  sul  figlio  a   norma
          dell'articolo 330 del  codice  civile  e  l'apertura  della
          procedura di adottabilita'." 
 
                                   "Art. 10. 
 
              1. Il presidente del tribunale per  i  minorenni  o  un
          giudice  da  lui  delegato,  ricevuto  il  ricorso  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di
          un  procedimento  relativo  allo  stato  di  abbandono  del
          minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza,  tramite  i
          servizi sociali locali o gli organi di pubblica  sicurezza,
          piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni  giuridiche
          e di fatto del minore, sull'ambiente in cui  ha  vissuto  e
          vive  ai  fini  di  verificare  se  sussiste  lo  stato  di
          abbandono. 
              2.  All'atto  dell'apertura  del   procedimento,   sono
          avvertiti i genitori o, in mancanza,  i  parenti  entro  il
          quarto grado che  abbiano  rapporti  significativi  con  il
          minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale  per
          i minorenni li invita a nominare un difensore e li  informa
          della nomina di un difensore di ufficio  per  il  caso  che
          essi  non  vi  provvedano.  Tali  soggetti,  assistiti  dal
          difensore, possono partecipare  a  tutti  gli  accertamenti
          disposti dal tribunale, possono  presentare  istanze  anche
          istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti
          contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. 
              3. Il tribunale puo' disporre in ogni  momento  e  fino
          all'affidamento preadottivo  ogni  opportuno  provvedimento
          provvisorio nell'interesse  del  minore,  ivi  compresi  il
          collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita'
          di tipo familiare,  la  sospensione  della  responsabilita'
          genitoriale  dei  genitori  sul  minore,   la   sospensione
          dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di  un
          tutore provvisorio. 
              4. In caso di urgente necessita',  i  provvedimenti  di
          cui al comma 3 possono essere adottati dal  presidente  del
          tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. 
              5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve  confermare,
          modificare o revocare i provvedimenti  urgenti  assunti  ai
          sensi del comma 4.  Il  tribunale  provvede  in  camera  di
          consiglio con l'intervento del pubblico ministero,  sentite
          tutte le  parti  interessate  ed  assunta  ogni  necessaria
          informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che  ha
          compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  il  minore  di  eta'
          inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
          discernimento.  I  provvedimenti  adottati  debbono  essere
          comunicati  al  pubblico  ministero  ed  ai  genitori.   Si
          applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti  del
          codice civile. " 
 
                                   "Art. 11. 
 
              Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente
          risultano deceduti i genitori del minore  e  non  risultano
          esistenti  parenti  entro  il  quarto  grado  che   abbiano
          rapporti significativi con il minore, il  tribunale  per  i
          minorenni provvede a dichiarare lo stato di  adottabilita',
          salvo  che  esistano   istanze   di   adozione   ai   sensi
          dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i  minorenni
          decide nell'esclusivo interesse del minore. 
              Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che
          abbiano riconosciuto  il  minore  o  la  cui  paternita'  o
          maternita'  sia   stata   dichiarata   giudizialmente,   il
          tribunale  per  i  minorenni,  senza   eseguire   ulteriori
          accertamenti, provvede  immediatamente  alla  dichiarazione
          dello  stato  di  adottabilita'  a  meno  che  non  vi  sia
          richiesta di sospensione della procedura da parte  di  chi,
          affermando di essere uno dei genitori, chiede  termine  per
          provvedere al riconoscimento. La  sospensione  puo'  essere
          disposta dal tribunale per un periodo massimo di  due  mesi
          sempreche'  nel  frattempo  il  minore  sia  assistito  dal
          genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo
          conveniente,  permanendo  comunque  un  rapporto   con   il
          genitore. 
              Nel caso di non riconoscibilita' per  difetto  di  eta'
          del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino
          al compimento del sedicesimo anno  di  eta'  del  genitore,
          purche'  sussistano  le  condizioni  menzionate  nel  comma
          precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il  genitore
          puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.  Il
          genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento
          del sedicesimo anno  ai  sensi  dell'articolo  250,  quinto
          comma,  del  codice   civile,   puo'   chiedere   ulteriore
          sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione. 
              Ove il tribunale sospenda  o  rinvii  la  procedura  ai
          sensi  dei  commi  precedenti,   nomina   al   minore,   se
          necessario, un tutore provvisorio. 
              Se   entro   detti   termini   viene   effettuato    il
          riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la  procedura,  ove
          non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i
          termini senza che sia stato effettuato  il  riconoscimento,
          si  provvede  senza  altra  formalita'  di  procedura  alla
          pronuncia dello stato di adottabilita'. 
              Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo  dei  servizi
          locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile,
          o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle
          facolta' di cui al secondo e terzo comma. 
              Intervenuta  la  dichiarazione   di   adottabilita'   e
          l'affidamento preadottivo, il riconoscimento  e'  privo  di
          efficacia. Il giudizio per la dichiarazione  giudiziale  di
          paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue
          ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva." 
 
                                   "Art. 15. 
 
              1. A conclusione delle indagini  e  degli  accertamenti
          previsti  dagli  articoli  precedenti,   ove   risulti   la
          situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato  di
          adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per  i
          minorenni quando: 
              a) i genitori ed i parenti  convocati  ai  sensi  degli
          articoli 12 e 13 non si sono presentati senza  giustificato
          motivo; 
              b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera  a)  ha
          dimostrato  il  persistere  della  mancanza  di  assistenza
          morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi; 
              c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo  12
          sono rimaste inadempiute per responsabilita'  dei  genitori
          ovvero  e'  provata  l'irrecuperabilita'  delle   capacita'
          genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole;. 
              2. La dichiarazione dello stato  di  adottabilita'  del
          minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in  camera
          di consiglio con sentenza, sentito il  pubblico  ministero,
          nonche'  il  rappresentante  dell'istituto  di   assistenza
          pubblico o privato o  della  comunita'  di  tipo  familiare
          presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli  e'
          affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore,  ove
          esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni  dodici  e
          anche il minore di eta' inferiore, in considerazione  della
          sua capacita' di discernimento. 
              3. La sentenza e' notificata  per  esteso  al  pubblico
          ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
          dell'articolo 12, al tutore, nonche' al  curatore  speciale
          ove esistano, con contestuale avviso agli stessi  del  loro
          diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei  termini
          di cui all'articolo 17. " 
 
                                   "Art. 19. 
 
              Durante  lo   stato   di   adottabilita'   e'   sospeso
          l'esercizio della responsabilita' genitoriale. 
              Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia'
          non  esista,   e   adotta   gli   ulteriori   provvedimenti
          nell'interesse del minore." 
 
                                   "Art. 25. 
 
              1. Il tribunale per i minorenni che  ha  dichiarato  lo
          stato di adottabilita', decorso un  anno  dall'affidamento,
          sentiti i coniugi adottanti, il minore che  abbia  compiuto
          gli  anni  dodici  e  il  minore  di  eta'  inferiore,   in
          considerazione della sua  capacita'  di  discernimento,  il
          pubblico ministero, il tutore e coloro che  abbiano  svolto
          attivita'  di  vigilanza  o  di  sostegno,   verifica   che
          ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e,
          senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione
          con sentenza in camera  di  consiglio,  decidendo  di  fare
          luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia
          compiuto gli anni  quattordici  deve  manifestare  espresso
          consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. 
              2. Qualora la domanda di  adozione  venga  proposta  da
          coniugi che hanno discendenti , questi, se  maggiori  degli
          anni dodici, debbono essere sentiti. 
              3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma
          1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su  domanda
          dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. 
              4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace  durante
          l'affidamento preadottivo, l'adozione,  nell'interesse  del
          minore,  puo'  essere  ugualmente   disposta   ad   istanza
          dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con  effetto,
          per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 
              5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
          separazione  tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'
          essere disposta nei confronti di uno solo  o  di  entrambi,
          nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
          coniugi ne facciano richiesta. 
              6. La sentenza che decide sull'adozione  e'  comunicata
          al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. 
              7.  Nel  caso  di  provvedimento  negativo  viene  meno
          l'affidamento preadottivo ed il tribunale per  i  minorenni
          assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
          minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli
          articoli 330 e seguenti del codice civile. " 
 
                                   "Art. 27. 
 
              Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo  stato
          di figlio nato nel matrimonio degli  adottanti,  dei  quali
          assume e trasmette il cognome. 
              Se l'adozione e' disposta nei  confronti  della  moglie
          separata, ai sensi dell'articolo 25,  comma  5,  l'adottato
          assume il cognome della famiglia di lei. 
              Con l'adozione cessano i rapporti  dell'adottato  verso
          la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali." 
 
                                   "Art. 28. 
 
              1.  Il  minore  adottato  e'  informato  di  tale   sua
          condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi  e
          termini che essi ritengono piu' opportuni. 
              2. Qualunque  attestazione  di  stato  civile  riferita
          all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
          del  nuovo  cognome  e  con   l'esclusione   di   qualsiasi
          riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore  e
          dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 
              3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe
          e qualsiasi altro ente  pubblico  o  privato,  autorita'  o
          pubblico ufficio debbono  rifiutarsi  di  fornire  notizie,
          informazioni, certificazioni, estratti o  copie  dai  quali
          possa comunque risultare il  rapporto  di  adozione,  salvo
          autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non  e'
          necessaria l'autorizzazione qualora la  richiesta  provenga
          dall'ufficiale  di  stato   civile,   per   verificare   se
          sussistano impedimenti matrimoniali. 
              4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori
          biologici possono  essere  fornite  ai  genitori  adottivi,
          quali  esercenti   la   responsabilita'   genitoriale,   su
          autorizzazione del  tribunale  per  i  minorenni,  solo  se
          sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale  accerta
          che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
          preparazione  e  assistenza  del  minore.  Le  informazioni
          possono  essere  fornite  anche  al  responsabile  di   una
          struttura ospedaliera  o  di  un  presidio  sanitario,  ove
          ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza  e
          vi sia grave pericolo per la salute del minore. 
              5. L'adottato, raggiunta l'eta'  di  venticinque  anni,
          puo' accedere a informazioni che riguardano la sua  origine
          e l'identita' dei propri  genitori  biologici.  Puo'  farlo
          anche raggiunta la maggiore eta',  se  sussistono  gravi  e
          comprovati motivi attinenti alla sua  salute  psico-fisica.
          L'istanza  deve  essere  presentata  al  tribunale  per   i
          minorenni del luogo di residenza. 
              6. Il tribunale per i minorenni  procede  all'audizione
          delle persone di cui ritenga  opportuno  l'ascolto;  assume
          tutte le informazioni di carattere sociale  e  psicologico,
          al fine di valutare che l'accesso alle notizie  di  cui  al
          comma  5  non  comporti  grave  turbamento   all'equilibrio
          psico-fisico del richiedente.  Definita  l'istruttoria,  il
          tribunale per i minorenni autorizza con  decreto  l'accesso
          alle notizie richieste. 
              7. L'accesso alle informazioni non  e'  consentito  nei
          confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita  di
          non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma
          1, del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396. 
              8. Fatto salvo quanto previsto  dai  commi  precedenti,
          l'autorizzazione non e' richiesta per  l'adottato  maggiore
          di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
          irreperibili." 
 
                                   "Art. 32. 
 
              1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti  gli
          atti di cui  all'articolo  31  e  valutate  le  conclusioni
          dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione  risponde  al
          superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso  e
          la residenza permanente in Italia. 
              2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa: 
              a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita'
          del Paese straniero non emerge la situazione  di  abbandono
          del  minore  e  la  constatazione  dell'impossibilita'   di
          affidamento o di adozione nello Stato di origine; 
              b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini
          per l'adottato l'acquisizione dello stato  di  figlio  nato
          nel matrimonio e la cessazione dei rapporti  giuridici  fra
          il minore e la famiglia di origine, a meno che  i  genitori
          biologici abbiano espressamente consentito al  prodursi  di
          tali effetti. 
              3. Anche  quando  l'adozione  pronunciata  nello  Stato
          straniero non produce la cessazione dei rapporti  giuridici
          con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita
          in una adozione che produca tale effetto, se  il  tribunale
          per i minorenni la  riconosce  conforme  alla  Convenzione.
          Solo in caso di  riconoscimento  di  tale  conformita',  e'
          ordinata la trascrizione. 
              4.   Gli   uffici   consolari    italiani    all'estero
          collaborano,  per  quanto   di   competenza,   con   l'ente
          autorizzato per il buon esito della procedura di  adozione.
          Essi, dopo aver ricevuto  formale  comunicazione  da  parte
          della Commissione  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  1,
          lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione  a
          beneficio del minore adottando. " 
 
                                   "Art. 36. 
 
              1. L'adozione internazionale dei minori provenienti  da
          Stati che hanno ratificato  la  Convenzione,  o  che  nello
          spirito  della  Convenzione   abbiano   stipulato   accordi
          bilaterali, puo' avvenire  solo  con  le  procedure  e  gli
          effetti previsti dalla presente legge. 
              2.  L'adozione  o  l'affidamento  a   scopo   adottivo,
          pronunciati in un Paese non aderente alla  Convenzione  ne'
          firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati
          efficaci in Italia a condizione che: 
              a) sia accertata la condizione di abbandono del  minore
          straniero o il  consenso  dei  genitori  biologici  ad  una
          adozione   che   determini   per   il    minore    adottato
          l'acquisizione dello stato di figlio  nato  nel  matrimonio
          degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici  fra
          il minore e la famiglia d'origine; 
              b)  gli  adottanti  abbiano  ottenuto  il  decreto   di
          idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive
          siano state effettuate con l'intervento  della  Commissione
          di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; 
              c) siano state rispettate le indicazioni contenute  nel
          decreto di idoneita'; 
              d)  sia  stata   concessa   l'autorizzazione   prevista
          dall'articolo 39, comma 1, lettera h). 
              3. Il relativo provvedimento e' assunto  dal  tribunale
          per i minorenni che  ha  emesso  il  decreto  di  idoneita'
          all'adozione. Di tale provvedimento e'  data  comunicazione
          alla  Commissione,   che   provvede   a   quanto   disposto
          dall'articolo 39, comma 1, lettera e). 
              4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di
          un Paese straniero a istanza  di  cittadini  italiani,  che
          dimostrino al momento della pronuncia di  aver  soggiornato
          continuativamente  nello  stesso  e  di  avervi  avuto   la
          residenza da almeno due anni, viene  riconosciuta  ad  ogni
          effetto in Italia con provvedimento  del  tribunale  per  i
          minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione." 
 
                                   "Art. 37. 
 
              1. Successivamente all'adozione, la Commissione di  cui
          all'articolo  38  puo'  comunicare  ai  genitori  adottivi,
          eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le
          informazioni che hanno rilevanza per  lo  stato  di  salute
          dell'adottato. 
              2. Il  tribunale  per  i  minorenni  che  ha  emesso  i
          provvedimenti  indicati  dagli  articoli  35  e  36  e   la
          Commissione   conservano    le    informazioni    acquisite
          sull'origine del minore, sull'identita' dei  suoi  genitori
          biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della  sua
          famiglia di origine. 
              3.   Per   quanto   concerne   l'accesso   alle   altre
          informazioni valgono le disposizioni  vigenti  in  tema  di
          adozione di minori italiani." 
 
                                   "Art. 44. 
 
              1. I minori possono essere adottati  anche  quando  non
          ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: 
              a) da persone unite al minore da vincolo  di  parentela
          fino al sesto grado o da preesistente  rapporto  stabile  e
          duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; 
              b) dal coniuge nel caso in cui  il  minore  sia  figlio
          anche adottivo dell'altro coniuge ; 
              c) quando il minore si trovi nelle condizioni  indicate
          dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e sia orfano di padre e di madre; 
              d)  quando  vi  sia  la  constatata  impossibilita'  di
          affidamento preadottivo. 
              2. L'adozione,  nei  casi  indicati  nel  comma  1,  e'
          consentita anche in presenza di figli. 
              3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del  comma
          1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi,  anche  a
          chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e
          non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo
          a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 
              4. Nei casi di cui alle lettere a) e  d)  del  comma  1
          l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni
          quella di coloro che egli intende adottare. " 
 
                                   "Art. 46. 
 
              Per l'adozione e' necessario l'assenso dei  genitori  e
          del coniuge dell'adottando. 
              Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il
          tribunale,   sentiti   gli    interessati,    su    istanza
          dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato
          o  contrario  all'interesse   dell'adottando,   pronunziare
          ugualmente  l'adozione,  salvo  che  l'assenso  sia   stato
          rifiutato   dai    genitori    esercenti    responsabilita'
          genitoriale o dal coniuge, se  convivente,  dell'adottando.
          Parimenti il tribunale puo' pronunciare  l'adozione  quando
          e'  impossibile  ottenere  l'assenso  per   incapacita'   o
          irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo. " 
 
                                   "Art. 48. 
 
              Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal  coniuge
          di  uno  dei  genitori,  la   responsabilita'   genitoriale
          sull'adottato  ed  il  relativo   esercizio   spettano   ad
          entrambi. 
              L'adottante ha l'obbligo di  mantenere  l'adottato,  di
          istruirlo ed educarlo  conformemente  a  quanto  prescritto
          dall' articolo 147 del codice civile. 
              Se l'adottato  ha  beni  propri,  l'amministrazione  di
          essi, durante la minore eta' dell'adottato  stesso,  spetta
          all'adottante, il quale non ne ha  l'usufrutto  legale,  ma
          puo' impiegare le rendite per  le  spese  di  mantenimento,
          istruzione  ed  educazione  del  minore  con  l'obbligo  di
          investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano  le
          disposizioni dell' articolo 382 del codice civile." 
 
                                   "Art. 50. 
 
              Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante  o  degli
          adottanti della responsabilita' genitoriale,  il  tribunale
          per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi  parenti
          o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio,  puo'
          emettere i provvedimenti  opportuni  circa  la  cura  della
          persona   dell'adottato,   la    sua    rappresentanza    e
          l'amministrazione  dei  suoi   beni,   anche   se   ritiene
          conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso  dai
          genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330  e
          seguenti del codice civile." 
 
                                   "Art. 52. 
 
              Quando i fatti previsti nell'articolo  precedente  sono
          stati compiuti  dall'adottante  contro  l'adottato,  oppure
          contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di  lui,
          la revoca puo' essere pronunciata su domanda  dell'adottato
          o su istanza del pubblico ministero. 
              Il tribunale, assunte informazioni ed  effettuato  ogni
          opportuno accertamento  e  indagine,  sentiti  il  pubblico
          ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto  gli
          anni dodici e anche di eta'  inferiore,  in  considerazione
          della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza. 
              Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero  ed
          il  minore  che  abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e,  se
          opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti
          opportuni con decreto in camera di consiglio circa la  cura
          della  persona  del  minore,  la   sua   rappresentanza   e
          l'amministrazione dei beni, anche  se  ritiene  conveniente
          che  l'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale   sia
          ripreso dai genitori. 
              Si applicano gli articoli 330  e  seguenti  del  codice
          civile. 
              Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti  di  cui
          al terzo comma il tribunale li segnala al giudice  tutelare
          al fine della nomina di un tutore. " 
 
                                   "Art. 71. 
 
              Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia
          di adozione, affida a terzi  con  carattere  definitivo  un
          minore,   ovvero   lo   avvia   all'estero   perche'    sia
          definitivamente affidato, e' punito con  la  reclusione  da
          uno a tre anni. 
              Se il fatto e' commesso  dal  tutore  ovvero  da  altra
          persona  cui  il  minore  e'  affidato   per   ragioni   di
          educazione, di istruzione, di vigilanza e di  custodia,  la
          pena e' aumentata della meta'. 
              Se il  fatto  e'  commesso  dal  genitore  la  condanna
          comporta  la   perdita   della   relativa   responsabilita'
          genitoriale e l'apertura della procedura di  adottabilita';
          se  e'  commesso   dal   tutore   consegue   la   rimozione
          dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e'
          affidato consegue la inidoneita'  ad  ottenere  affidamenti
          familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 
              Se il fatto  e'  commesso  da  pubblici  ufficiali,  da
          incaricati  di  un  pubblico  servizio,  da  esercenti   la
          professione  sanitaria  o  forense,  da   appartenenti   ad
          istituti di assistenza pubblici o privati nei casi  di  cui
          all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena
          e' raddoppiata. 
              La pena stabilita nel primo comma del presente articolo
          si applica anche a coloro che,  consegnando  o  promettendo
          denaro od altra  utilita'  a  terzi,  accolgono  minori  in
          illecito affidamento con  carattere  di  definitivita'.  La
          condanna comporta la inidoneita'  ad  ottenere  affidamenti
          familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 
              Chiunque  svolga  opera  di  mediazione  al   fine   di
          realizzare l'affidamento di cui al primo  comma  e'  punito
          con la reclusione fino ad un anno o con multa  da  da  euro
          258 a euro 2.582." 
 
                                   "Art. 73. 
 
              Chiunque essendone a conoscenza in ragione del  proprio
          ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a  rintracciare  un
          minore nei cui confronti sia stata pronunciata  adozione  o
          rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato  di  figlio
          adottivo e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale  o  da
          un incaricato di pubblico  servizio,  si  applica  la  pena
          della reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  a  chi   fornisce   tali   notizie   successivamente
          all'affidamento preadottivo e  senza  l'autorizzazione  del
          tribunale per i minorenni. " 
 
                                   "Art. 74. 
 
              Gli   ufficiali    di    stato    civile    trasmettono
          immediatamente al  competente  tribunale  per  i  minorenni
          comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,  dell'avvenuto
          riconoscimento da parte di persona coniugata di  un  figlio
          nato  fuori  dal  matrimonio  non  riconosciuto  dall'altro
          genitore. Il tribunale dispone  l'esecuzione  di  opportune
          indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento. 
              Nel caso in cui vi siano fondati  motivi  per  ritenere
          che   ricorrano   gli   estremi    dell'impugnazione    del
          riconoscimento il tribunale per i minorenni  assume,  anche
          d'ufficio,  i  provvedimenti  di  cui  all'  articolo  264,
          secondo comma, del codice civile.".