Art. 13 
 
 
                          Scelta dei metodi 
 
  1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono  l'impiego  di
animali vivi per le  quali  esistono  altri  metodi  o  strategie  di
sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea,
ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale. 
  2. Qualora il ricorso all'impiego di animali  e'  inevitabile  sono
seguite, a parita' di risultati, le procedure che: 
  a) richiedono il minor numero di animali; 
  b) utilizzano animali con la minore capacita'  di  provare  dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato; 
  c) sono in grado di  minimizzare  dolore,  sofferenza,  distress  o
danno prolungato; 
  d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti; 
  e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio. 
  3. Nelle procedure di cui al comma 2,  va  evitata  la  morte  come
punto finale, preferendo  punti  finali  piu'  precoci  e  umanitari.
Qualora la morte come  punto  finale  e'  inevitabile,  la  procedura
soddisfa le seguenti condizioni: 
  a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; 
  b) ridurre al minimo la  durata  e  l'intensita'  della  sofferenza
dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.